Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TJ0314

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 maggio 2018.
Nosio SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MEZZA – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] – Limitazione dei prodotti – Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).
Causa T-314/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:315

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

31 maggio 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MEZZA – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] – Limitazione dei prodotti – Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»

Nella causa T‑314/17,

Nosio SpA, con sede a Mezzocorona (Italia), rappresentata da A. Perani e J. Graffer, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno e A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° marzo 2017 (procedimento R 1518/2016-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MEZZA come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas (relatore) e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2017,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2017,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 24 novembre 2015 la ricorrente, Nosio SpA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo MEZZA.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche, in particolare vini e spumanti».

4        Con decisione del 20 giugno 2016, l’esaminatore ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto della domanda, sulla base degli impedimenti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). In particolare, l’esaminatore ha rilevato che il termine «mezza», designando in italiano un tipo di bottiglia di vino di capacità pari a 37,5 cl, sarebbe interpretato dal pubblico di riferimento, vale a dire i consumatori italiani, come un riferimento chiaro e inequivocabile a una «mezza bottiglia».

5        A seguito della decisione dell’esaminatore, il 6 luglio 2016 la ricorrente ha presentato dinanzi all’EUIPO un’istanza di limitazione dell’elenco dei prodotti designati dal marchio richiesto. In particolare, essa ha proposto di limitare l’elenco dei prodotti, che, pertanto, corrisponderebbe alla seguente descrizione: «bevande alcoliche, in particolare vini e spumanti, contenute in bottiglie e/o contenitori di capacità superiore o inferiore a 0,375 litri», rientranti nella classe 33.

6        Inoltre, il 18 agosto 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

7        Con decisione del 1° marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso e la domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti designati dal marchio richiesto. In primo luogo, essa ha ritenuto che la domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti non fosse ammissibile. A tal riguardo, essa ha rilevato che una limitazione siffatta, riferita non ai prodotti stessi, ma unicamente al recipiente in cui tali prodotti erano contenuti e commercializzati, non era sufficientemente chiara e precisa. Inoltre, essa avrebbe potuto creare un’incertezza sulla portata della protezione che la ricorrente avrebbe ottenuto con la registrazione del suo marchio. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha dichiarato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In tale contesto, essa ha ritenuto che l’informazione convogliata dal segno MEZZA non sarebbe stata percepita dai consumatori italiani come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti, bensì come un’informazione sulla capacità della bottiglia in cui i prodotti sono conservati. Inoltre, essa ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito prova sufficiente del fatto che il segno richiesto avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso per almeno una parte significativa del pubblico di riferimento o che tale pubblico identificasse, grazie al marchio, i prodotti di cui trattasi come provenienti dalla ricorrente. In terzo luogo, essa ha considerato che il nesso esistente tra, da un lato, il segno per cui la registrazione era stata richiesta e, dall’altro, i prodotti interessati era sufficientemente stretto per concludere che il segno di cui trattasi rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. In particolare, essa ha affermato che il segno MEZZA sarebbe stato percepito dai consumatori italofoni come un riferimento chiaro ed inequivocabile alla forma in cui i prodotti in questione erano presentati, vale a dire una «mezza bottiglia».

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001);

–        dichiarare ammissibile la limitazione proposta dei prodotti designati dal marchio richiesto;

–        accertare la violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001);

–        accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

9        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Osservazioni preliminari sulle conclusioni presentate dalla ricorrente

10      Per quanto riguarda il primo, il terzo e il quarto capo delle conclusioni della ricorrente, occorre rilevare che tali domande si confondono, in realtà, con la sua conclusione volta all’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza. Infatti, la ricorrente chiede al Tribunale di motivare l’annullamento totale della decisione impugnata con l’asserita violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dell’articolo 75 di tale regolamento nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento. Non è pertanto necessario pronunciarsi separatamente su tale parte dei capi delle conclusioni della ricorrente [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, punto 11].

11      Inoltre, occorre constatare che, con il suo secondo capo delle conclusioni, la ricorrente mira ad ottenere dal Tribunale una sentenza dichiarativa. Orbene, dall’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001) risulta che il ricorso dinanzi al Tribunale è diretto a esaminare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso e a ottenere, eventualmente, l’annullamento o la riforma di queste ultime [v. sentenza del 15 giugno 2010, Actega Terra/UAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, non pubblicata, EU:T:2010:234, punto 10 e giurisprudenza ivi citata], e pertanto non può avere lo scopo di ottenere, rispetto a tali decisioni, sentenze confermative o dichiarative.

12      Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sui documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

13      In allegato al ricorso, la ricorrente ha prodotto vari estratti di siti Internet relativi alle diverse capacità di bottiglie di distillati, liquori e amari, al fine di dimostrare che la motivazione della decisione impugnata non poteva essere applicata, in ogni caso, alle bevande alcoliche diverse dai vini e dagli spumanti, come i distillati, i liquori e gli amari. Infatti, a suo parere, questi ultimi non sono commercializzati sul mercato europeo in bottiglie di capacità pari a 37,5 cl.

14      Tutti questi documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale dalla ricorrente, non possono però essere presi in considerazione ai fini dell’esame, da parte del Tribunale, della validità della decisione impugnata. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso. Occorre quindi respingere i summenzionati documenti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

 Nel merito

15      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il secondo, alla violazione dell’articolo 75 di detto regolamento, il terzo, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento e, il quarto, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

16      Occorre esaminare innanzitutto il secondo motivo.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009

17      Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, due censure principali, concernenti la violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. Con la sua prima censura, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato l’obbligo di motivazione derivante dalla prima frase dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, per aver limitato la sua analisi unicamente a una parte dei prodotti «bevande alcoliche», ossia i vini e gli spumanti. Con la sua seconda censura, la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, dopo che la commissione di ricorso ha ravvisato l’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001], impedimento che non sarebbe stato invece menzionato dall’esaminatore e sul quale la ricorrente non avrebbe potuto presentare osservazioni.

18      A sostegno della sua prima censura, la ricorrente deduce che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha svolto un esame complessivo di tutti i prodotti «bevande alcoliche», ma ha erroneamente limitato la sua analisi unicamente a una parte di tali prodotti, ossia i vini e gli spumanti. Essa fa valere che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione in cui venga spiegato perché il termine «mezza» sarebbe privo di carattere distintivo per quanto riguarda le bevande alcoliche diverse dai vini e dagli spumanti, quali i distillati, i liquori e gli amari. Infatti, contrariamente ai vini e agli spumanti, i distillati, i liquori e gli amari non verrebbero commercializzati nel mercato europeo in bottiglie da 37,5 cl. Pertanto, per tali prodotti, il termine «mezza» non sarebbe utilizzato per indicare un determinato formato di bottiglia.

19      L’EUIPO confuta gli argomenti della ricorrente.

20      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Secondo costante giurisprudenza, tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e la motivazione prescritta da detto articolo deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autore dell’atto. Infatti, l’obbligo di motivazione delle decisioni dell’EUIPO persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. Tuttavia, le commissioni di ricorso non sono obbligate, nella motivazione delle decisioni che esse sono chiamate ad adottare, a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad esse. È sufficiente che esse espongano i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione [v. sentenza del 30 aprile 2014, Beyond Retro/UAMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, non pubblicata, EU:T:2014:238, punto 88 e giurisprudenza ivi citata].

21      Peraltro, occorre sottolineare che, anche se la decisione con cui l’autorità competente rifiuta la registrazione di un marchio deve, in linea di principio, essere motivata per ciascuno dei prodotti o dei servizi interessati, l’autorità competente può, tuttavia, limitarsi a una motivazione globale allorché lo stesso impedimento alla registrazione è opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di omogeneità sufficiente [sentenza del 16 ottobre 2014, Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, punto 26; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, punti da 37 a 40; v. inoltre, in tal senso e per analogia, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, punti da 34 a 38].

22      Nel caso di specie, si deve rilevare che i prodotti di cui trattasi sono tutti bevande alcoliche e che i consumatori attribuiscono, in primo luogo, una semplice funzione di confezionamento alle bottiglie in cui prodotti simili sono contenuti. Pertanto, può ritenersi che tali prodotti presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria di omogeneità sufficiente da consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto poste a fondamento della motivazione della decisione impugnata, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 92). Pertanto, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non aver effettuato una distinzione tra, da un lato, i vini e gli spumanti e, dall’altro, bevande alcoliche particolari, ad esempio i distillati, i liquori e gli amari.

23      Inoltre, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata contiene una motivazione complessiva per tutti i prodotti «bevande alcoliche». Infatti, in diversi punti della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto espresso riferimento a tutti i prodotti designati dal marchio richiesto. A tale proposito, al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato espressamente che «il consumatore medio italofono sarà indotto a ritenere che [l’]espressione [“mezza”], apposta su prodotti quali bevande alcoliche, vini e spumanti, è un’indicazione del formato in cui vengono presentati i prodotti in questione, vale a dire una mezza bottiglia». Inoltre, al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che «esiste un nesso evidente tra i prodotti richiesti, che vengono comunemente presentati in bottiglie, e il significato del termine [“mezza”], il quale indica una mezza bottiglia da 0,375 litri».

24      Pertanto, la prima censura deve essere respinta.

25      Con la sua seconda censura, la ricorrente sottolinea che la commissione di ricorso, per aver indicato nella decisione impugnata che, quand’anche la limitazione dei prodotti, così come richiesta, fosse stata accettata, il marchio richiesto non sarebbe stato registrabile conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, ha opposto un impedimento assoluto alla registrazione che non era stato sollevato dall’esaminatore e sul quale la ricorrente non ha potuto presentare osservazioni.

26      L’EUIPO confuta gli argomenti della ricorrente.

27      A tal riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’EUIPO devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione costituisce un’applicazione particolare del principio generale della tutela dei diritti della difesa, sancito anche all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il quale le persone i cui interessi siano pregiudicati da decisioni delle autorità pubbliche devono essere messe in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Il diritto di essere ascoltati si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale [v. sentenza dell’8 febbraio 2013, Piotrowski/UAMI (MEDIGYM) T‑33/12, non pubblicata, EU:T:2013:71, punto 16 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 16 maggio 2013, Verus/UAMI – Performance Industries Manufacturing (VORTEX), T‑104/12, non pubblicata, EU:T:2013:256, punto 69].

28      Nel caso di specie, è sufficiente osservare che la decisione impugnata era unicamente basata sui tre motivi relativi all’inammissibilità dell’istanza di limitazione dell’elenco dei prodotti interessati, al diniego di registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e al diniego di registrazione del marchio richiesto a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Per contro, il motivo riguardante il diniego di registrazione del marchio richiesto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, invocato dalla commissione di ricorso esclusivamente nella conclusione della decisione impugnata, costituiva un semplice excursus che non faceva minimamente parte del fondamento giuridico della decisione impugnata, il che è stato confermato dall’EUIPO nel suo controricorso.

29      Orbene, la ricorrente è stata ascoltata su tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi ai tre motivi sopra richiamati, che costituiscono l’intero fondamento dell’atto decisionale. Ne deriva che il diritto della ricorrente di essere ascoltata non può risultare violato dal fatto che essa non ha depositato osservazioni relative all’excursus della commissione di ricorso su un’ipotetica applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.

30      Alla luce di tali considerazioni si deve respingere la seconda censura e, pertanto, il secondo motivo nella sua interezza.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

31      Con il suo primo motivo, la ricorrente censura la commissione di ricorso per non aver considerato ammissibile la limitazione richiesta dell’elenco dei prodotti interessati. La ricorrente precisa che, a seguito di tale limitazione chiara e precisa, essa intendeva utilizzare il segno MEZZA esclusivamente per bottiglie di capacità diversa da quella di 37,5 cl, per le quali tale termine, privo di qualsivoglia aderenza concettuale con il prodotto o una delle sue caratteristiche, sarebbe unicamente un termine di fantasia, del tutto privo di carattere descrittivo.

32      L’EUIPO confuta gli argomenti della ricorrente.

33      Al riguardo, il Tribunale rammenta che, in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell’Unione europea o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che la stessa contiene. Una limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi designati in una domanda di marchio dell’Unione europea deve essere effettuata secondo talune modalità particolari, ossia su istanza di modifica della domanda presentata conformemente all’articolo 43 del regolamento n. 207/2009 e alla regola 13 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuto articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 2015, pag. 1)] [v. sentenza del 3 ottobre 2012, Yilmaz/UAMI – Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T‑584/10, EU:T:2012:518, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

34      Tuttavia, una limitazione dei prodotti non può essere accolta se essa è tale da comportare un’incertezza giuridica quanto alla portata della protezione del marchio [v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2011, ratiopharm GmbH/UAMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non pubblicata, EU:T:2011:383, punto 24]. Inoltre, a norma dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 4 del regolamento 2017/1001), in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], i prodotti oggetto della domanda di registrazione devono essere identificati in modo chiaro e preciso per essere iscritti nel registro (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 56).

35      Va inoltre ricordato come dalla sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86), risulti che, per evitare la persistenza di incertezze giuridiche quanto alla portata della protezione di un marchio, una limitazione può essere registrata solo se dalla medesima emerge chiaramente l’elenco dei prodotti che rimangono nel registro, e non può avere lo scopo di escludere prodotti con determinate caratteristiche. Una prassi contraria sarebbe tale da comportare un’incertezza giuridica quanto alla portata della protezione del marchio. I terzi – in particolare i concorrenti – normalmente non sarebbero informati che, per determinati prodotti o servizi, la protezione conferita dal marchio non si estende a quei prodotti o a quei servizi che presentano una certa caratteristica, e potrebbero quindi essere indotti a rinunciare a utilizzare i segni o le indicazioni che compongono il marchio e che sono descrittivi di tale caratteristica per descrivere i propri prodotti caratteristici (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 115).

36      A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le conclusioni enunciate nella sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punti da 111 a 117), sono effettivamente applicabili al caso di specie. Infatti, l’analisi esposta dalla Corte in tale sentenza, elaborata sulla base della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), riguardava, come nella fattispecie, la questione della possibilità di registrare marchi per una parte soltanto dei prodotti o servizi di una classe.

37      Orbene, in secondo luogo, si deve rilevare che la ricorrente non ha spiegato in che modo il criterio della certezza del diritto stabilito nella giurisprudenza sarebbe conciliabile con l’autorizzazione della presenza sul medesimo mercato, da un lato, di bevande alcoliche della ricorrente commercializzate con il marchio MEZZA contenute in bottiglie delle più svariate dimensioni e formati, ad esclusione di quelle contenenti 0,375 l, e, dall’altro, di bevande alcoliche appartenenti a terzi, contenute in piccole bottiglie con capacità pari a 37,5 cl e identificate con il termine generico «mezza». Al contrario, occorre sottolineare che la limitazione richiesta sarebbe tale da comportare un’incertezza giuridica quanto alla portata della protezione del marchio, in particolare nei confronti dei terzi, che non sarebbero consapevoli dell’esclusione dalla protezione conferita dal marchio richiesto nel caso di una bottiglia di capacità pari a 37,5 cl.

38      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che giustamente la commissione di ricorso ha dichiarato, ai punti da 15 a 17 della decisione impugnata, che la limitazione negativa richiesta dalla ricorrente, escludendo uno dei recipienti nei quali i prodotti venivano offerti, non soddisfaceva il requisito di cui al precedente punto 34. Infatti, una limitazione del genere, non essendo sufficientemente chiara e precisa, avrebbe creato un’incertezza sulla portata della protezione concessa al marchio richiesto.

39      Pertanto, correttamente la commissione di ricorso non ha ritenuto ammissibile la limitazione richiesta. Di conseguenza, si deve respingere il primo motivo di ricorso.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

40      Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ritenendo che il marchio richiesto presentasse carattere meramente descrittivo. Essa sottolinea che, anche se il termine «mezza» è utilizzato per indicare proprio una bottiglia di vino o di spumante con una capacità di 37,5 cl, non esiste in commercio alcun formato da 37,5 cl per le altre bevande alcoliche, come i distillati, i liquori e gli amari, nei cui confronti il termine in questione non presenta alcun carattere descrittivo.

41      L’EUIPO confuta gli argomenti della ricorrente.

42      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

43      Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenza del 12 giugno 2007, MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

44      Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è chiesta la registrazione sono considerati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, inidonei ad assolvere alla funzione essenziale del marchio, ossia quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, se essa risulti negativa (v. sentenza del 12 giugno 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

45      Ne consegue che, perché un segno incorra nel divieto enunciato da detta disposizione, è necessario che esso abbia con i prodotti o i servizi in questione un nesso sufficientemente diretto e concreto da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, e senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti e dei servizi considerati o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza del 12 giugno 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, si deve precisare che la scelta da parte del legislatore del termine «caratteristica» mette in evidenza il fatto che i segni considerati dalla suddetta disposizione sono solamente quelli che servono a designare una proprietà, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati, dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione è richiesta. Pertanto, la registrazione di un segno può essere rifiutata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 solamente qualora si possa ragionevolmente prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di una delle suddette caratteristiche (v. sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

46      Occorre aggiungere che un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 32).

47      Occorre infine ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla sua comprensione da parte del pubblico interessato e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi considerati (v. sentenza del 12 giugno 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

48      Nel caso di specie, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 26 della decisione impugnata, che i prodotti contraddistinti dal marchio oggetto della domanda fossero prodotti di consumo di massa principalmente destinati al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Inoltre, essa ha indicato che, poiché il marchio richiesto conteneva un termine italiano, la porzione del pubblico che doveva essere presa in considerazione ai fini della valutazione del segno era costituita dai consumatori italofoni. Tale valutazione della commissione di ricorso, che non è contestata dalla ricorrente, deve essere condivisa.

49      Peraltro, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 27 della decisione impugnata, che il termine «mezza» fosse utilizzato nel mercato rilevante per indicare un tipo di bottiglia di vino con una capacità di 37,5 cl (mezza bottiglia). Esso sarebbe pertanto percepito dal pubblico come un chiaro e inequivocabile riferimento al formato in cui vengono presentati i prodotti in questione, vale a dire una bottiglia con una capacità di 37,5 cl. A tale riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che la capacità del recipiente che contiene i prodotti costituiva una delle caratteristiche essenziali dei prodotti stessi.

50      Si deve constatare che la ricorrente non mette in discussione il significato della parola «mezza». Orbene, alla luce del suddetto significato e dei prodotti oggetto del marchio richiesto, il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio richiesto e la quantità dei prodotti per i quali la registrazione è stata rifiutata dalla commissione di ricorso. Pertanto, correttamente la commissione di ricorso ha ravvisato il carattere descrittivo del marchio MEZZA, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

51      La conclusione della commissione di ricorso non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

52      In primo luogo, si deve rilevare che, per contestare la conclusione della commissione di ricorso, la ricorrente ha fatto principalmente riferimento ai presunti effetti della limitazione dei prodotti richiesta e all’assenza di motivazione della decisione impugnata, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto per «bevande alcoliche» diverse da «vini e spumanti». Orbene, tali argomenti sono già stati respinti dal Tribunale ai punti 30 e 39 della presente sentenza.

53      In secondo luogo, occorre rilevare che l’affermazione della ricorrente secondo la quale non esistono attualmente in commercio formati di bottiglia da 37,5 cl per tipi specifici di bevande alcoliche, come i liquori, i distillati o gli amari, non può essere accolta.

54      A questo proposito, si deve ricordare che, qualora l’EUIPO opponga un diniego di registrazione di un marchio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda, ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini [sentenza del 12 gennaio 2005, Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), da T‑367/02 a T‑369/02, EU:T:2005:3, punto 40; v. altresì, in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

55      Nel caso di specie, si deve rilevare che anche supponendo, come fatto dalla ricorrente, che non esistano attualmente in commercio formati di bottiglia da 37,5 cl per determinati tipi specifici di bevande alcoliche, come i liquori, i distillati o gli amari, resta il fatto che tali prodotti potrebbero anche essere, in futuro, commercializzati in bottiglie di queste dimensioni. Inoltre, è parimenti ipotizzabile che il termine «mezza» sia utilizzato per descrivere bottiglie con un formato diverso da quello da 37,5 cl, come le bottiglie da 50 cl, dette «da mezzo litro», in cui possono essere commercializzate anche le bevande alcoliche.

56      Occorre pertanto respingere il quarto motivo.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

57      Per quanto riguarda il terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio dell’Unione europea [v. sentenza del 26 ottobre 2000, Community Concepts/UAMI (Investorworld), T‑360/99, EU:T:2000:247, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

58      Orbene, dall’esame del quarto motivo risulta che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno richiesto fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati e che non potesse, pertanto, essere registrato come marchio dell’Unione europea, ostandovi la causa di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

59      Di conseguenza, non occorre esaminare il terzo motivo.

60      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

62      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nosio SpA è condannata alle spese.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 maggio 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      V. Tomljenović


*      Lingua processuale: l’italiano.

Top