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Document 62017TB0130

Causa T-130/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione («Procedimento sommario — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»)

GU C 293 del 4.9.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

(Causa T-130/17 R)

((«Procedimento sommario - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 293/42)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55/CE.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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