Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TA0283

Causa T-283/17: Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — SH / Commissione (« Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato VII dello Statuto — Nozione di «figlio a carico» — Sentenza di tutela basata sulla normativa di un paese terzo in materia di protezione dei minori — Diniego di concessione dello status di figlio a carico a minori sotto tutela — Parità di trattamento — Diritto all’educazione — Interesse superiore del minore)

GU C 72 del 25.2.2019, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/25


Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — SH / Commissione

(Causa T-283/17) (1)

((« Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato VII dello Statuto - Nozione di «figlio a carico» - Sentenza di tutela basata sulla normativa di un paese terzo in materia di protezione dei minori - Diniego di concessione dello status di figlio a carico a minori sotto tutela - Parità di trattamento - Diritto all’educazione - Interesse superiore del minore))

(2019/C 72/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SH (rappresentante: N. de Montigny, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Mensi, T. S. Bohr e A.-C. Simon, successivamente T. S. Bohr e G. Berscheid, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e M. Windisch, agenti), e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2016 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha negato la proroga del periodo di versamento dell’indennità per figlio a carico alla ricorrente e, ove necessario, all’annullamento della decisione di tale istituzione del 3 febbraio 2017 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 5 ottobre 2016.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SH è condannata alle spese.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 231del 17.7.2017.


Top