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Document 62017CO0177

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017.
    Demarchi Gino S.a.s. e Graziano Garavaldi contro Ministero della Giustizia.
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte.
    Cause riunite C-177/17 e C-178/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:656

    ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    7 settembre 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte»

    Nelle cause riunite C‑177/17 e C‑178/17,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia), con due ordinanze dell’11 gennaio 2017, pervenute in cancelleria il 5 aprile 2017, nei procedimenti

    Demarchi Gino Sas (C‑177/17),

    Graziano Garavaldi (C‑178/17)

    contro

    Ministero della Giustizia,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da A. Prechal, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

    avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letto alla luce degli articoli 67, 81 e 82 TFUE.

    2

    Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, rispettivamente, la Demarchi Gino Sas e il sig. Graziano Garavaldi, da un lato, e il Ministero della Giustizia (Italia), dall’altro, relative al pagamento delle somme dovute da quest’ultimo, a titolo di equa riparazione, a causa della durata eccessiva di procedimenti giudiziari.

    Diritto italiano

    3

    Dalle ordinanze di rinvio risulta che, ai sensi della legge del 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile (GURI n. 78, del 3 aprile 2001, in prosieguo: la «legge n. 89/2001»), la parte che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale, a causa della irragionevole durata del processo, ha diritto ad una «equa riparazione», alle condizioni e nella misura stabilite da tale legge.

    4

    L’articolo 3 di detta legge dispone che la domanda di equa riparazione deve essere proposta dinanzi al presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice di primo grado dinanzi al quale si è svolto il procedimento la cui durata è considerata eccessiva.

    5

    La legge del 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 30 dicembre 2015) ha modificato la legge n. 89/2001. In particolare, in quest’ultima legge è stato inserito l’articolo 5 sexies così redatto:

    «1.   Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione (...) attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

    2.   La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

    3.   Con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

    4.   Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai comma precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso.

    5.   L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

    (...)

    7.   Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.

    (...)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    6

    La Demarchi Gino Sas e il sig. Garavaldi hanno partecipato, in qualità di creditori, a due distinti procedimenti fallimentari svoltisi, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Genova (Italia) e al Tribunale della Spezia (Italia).

    7

    A causa della durata eccessivamente lunga di detti procedimenti, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto, dinanzi alla Corte d’appello di Torino (Italia), un ricorso inteso ad ottenere, in base alla legge n. 89/2001, il risarcimento del danno subito.

    8

    Con due decreti, la Corte d’appello di Torino ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti nei procedimenti principali ad un’equa riparazione in ragione della durata eccessiva dei procedimenti giurisdizionali ai quali avevano partecipato e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme da essa liquidate.

    9

    Dopo aver atteso invano che l’amministrazione interessata pagasse spontaneamente dette somme, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) il ricorso disciplinato dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo (supplemento ordinario alla GURI n. 156, del 7 luglio 2010), finalizzato ad ottenere dal giudice amministrativo l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi ad una sentenza passata in giudicato.

    10

    Dalle ordinanze di rinvio emerge che, pur avendo depositato tali ricorsi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001, i ricorrenti nei procedimenti principali non hanno previamente posto in essere gli adempimenti previsti al comma 1 del suddetto articolo e che, per tale motivo, il giudice del rinvio dovrebbe dichiarare i loro ricorsi inammissibili.

    11

    Tale giudice spiega infatti che l’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001 deve essere interpretato nel senso che il soggetto al quale sia stata riconosciuta l’equa riparazione non può intraprendere alcuna azione giudiziaria finalizzata al recupero di tale indennizzo, se prima non abbia posto in essere tutte le formalità previste al comma 1 di tale articolo e se non siano decorsi almeno sei mesi dal momento in cui tali formalità si sono perfezionate.

    12

    A tale riguardo, detto giudice rileva che la disposizione in oggetto, da un lato, onera il soggetto creditore dell’equa riparazione di una serie di adempimenti, tra cui, in particolare, una dichiarazione dal contenuto complesso, che costituiscono condizione imprescindibile affinché questi possa ottenere il pagamento dell’indennizzo già riconosciutogli e, dall’altro lato, allunga in maniera significativa il termine entro il quale lo Stato deve emettere il mandato di pagamento.

    13

    Infine, il giudice del rinvio fa presente che l’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001 priva il creditore della possibilità di reclamare, in un secondo momento, l’equa riparazione del danno connesso al ritardato pagamento dell’indennizzo dovuto.

    14

    Tale giudice si chiede, pertanto, se l’articolo 5 sexies della legge 89/2001 pregiudichi i diritti sanciti dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con gli articoli 67, 81 e 82 TFUE.

    15

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, in ciascuno dei procedimenti principali, la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’articolo 47, comma 2 della [Carta] e dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio [ripreso nel diritto dell’Unione] dall’articolo 6, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con il principio rinveniente dall’articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, osti ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato articolo 5 sexies, comma 5, della legge n. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’“equa riparazione” sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze dell’Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari».

    Sulla competenza della Corte

    16

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il principio sancito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con gli articoli 67, 81 e 82 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che impone alle persone che abbiano subito un danno a causa della durata eccessiva di un procedimento giudiziario riguardante una materia rientrante nel settore della cooperazione giudiziaria di effettuare una serie di operazioni amministrative complesse al fine di ottenere il pagamento dell’equa riparazione che lo Stato è stato condannato a versare loro, senza che le suddette persone possano intraprendere, nel frattempo, alcuna azione esecutiva giudiziaria e reclamare, successivamente, il risarcimento del danno connesso al ritardo verificatosi in tale pagamento.

    17

    A tale riguardo, va ricordato che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE, al pari dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati (v. ordinanze del 14 aprile 2016, Târșia, C‑328/15, non pubblicata, EU:C:2016:273, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non pubblicata, EU:C:2016:871, punto 18).

    18

    Da una costante giurisprudenza della Corte risulta, infatti, che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. A tale proposito, la Corte ha già ricordato che essa non può valutare alla luce della Carta una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19 e giurisprudenza ivi citata; del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 21, nonché dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 52).

    19

    Occorre parimenti ricordare che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51 della Carta, richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenza del 6 ottobre 2016, Paoletti e a., C‑218/15, EU:C:2016:748, punto 14 nonché giurisprudenza ivi citata).

    20

    Per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 37).

    21

    In particolare, la Corte ha affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell’Unione nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale (sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    22

    Nel caso di specie, come risulta dalle ordinanze di rinvio, la disposizione nazionale in questione nel procedimento principale riguarda la procedura di recupero delle somme dovute dallo Stato, a titolo di equa riparazione, a causa dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziario, prevista dall’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001.

    23

    Il giudice del rinvio spiega che, sebbene la legge n. 89/2001 non possa essere considerata come una misura adottata ai sensi degli articoli 81 e 82 TFUE, oppure ai sensi di un regolamento o di una direttiva specifica, perseguendo lo scopo di contenere la durata di qualsiasi procedimento giurisdizionale, tale legge garantisce il corretto funzionamento dello spazio di giustizia dell’Unione, evitando di vanificare, con l’eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali, l’utilità del reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari, sul quale si fonda nell’Unione la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

    24

    Detto giudice sottolinea altresì che, nel caso di specie, i procedimenti la cui eccessiva durata ha portato alla condanna dello Stato sono procedimenti di insolvenza, che rientrano dunque in un ambito in cui l’Unione ha già esercitato la sua competenza mediante l’adozione di più atti, tra cui figura, in particolare, il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).

    25

    Tuttavia, occorre rilevare che, da un lato, le disposizioni del Trattato FUE richiamate dal giudice del rinvio non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico per quanto concerne il recupero delle somme dovute dallo Stato, a titolo di equa riparazione, a causa dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziario e che, allo stato attuale, il diritto dell’Unione non comporta alcuna normativa che disciplini specificamente la materia.

    26

    Pertanto, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, non vi è alcun elemento che permetta di ritenere che la legge n. 89/2001, la quale ha carattere generale, avesse lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione rientrante nel settore della cooperazione giudiziaria e che, anche se tale legge è in grado di incidere indirettamente sul funzionamento dello spazio di giustizia dell’Unione, essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati nelle disposizioni citate nelle ordinanze di rinvio.

    27

    D’altro lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che i procedimenti di insolvenza di cui trattasi rientrassero nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848, che definisce un quadro giuridico per le procedure d’insolvenza transfrontaliere disciplinando, in particolare, le questioni legate alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento delle procedure d’insolvenza e alla legge applicabile.

    28

    Ne deriva che nessun elemento consente di ritenere che i procedimenti principali riguardino l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione diversa da quella contenuta nella Carta. Orbene, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente a pronunciarsi al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono radicare, di per sé, tale competenza (ordinanza del 18 febbraio 2016, Rîpanu, C‑407/15, non pubblicata, EU:C:2016:167, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    In tali circostanze, occorre constatare, in base all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che quest’ultima è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

    Sulle spese

    30

    Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

     

    La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) con ordinanze dell’11 gennaio 2017.

     

    Lussemburgo, 7 settembre 2017

    Il cancelliere

    A. Calot Escobar

    Il presidente della Settima Sezione

    A. Prechal


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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