EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0722

Causa C-722/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e a. / Enrico Casamassima

GU C 268 del 30.7.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730IT01ITINFO_JUDICIAL20171127151623

Causa C-722/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e a. / Enrico Casamassima

Top

C2682018IT1530120171127IT0021153162

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e a. / Enrico Casamassima

(Causa C-722/17)

2018/C 268/21Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Villach

Parti

Ricorrenti: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Resistente: Enrico Casamassima

Questioni pregiudiziali

1.

Prima questione:

Se l’articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1251/2012 ( 1 ), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento sulla competenza giurisdizionale»), debba essere interpretato nel senso che l’opposizione prevista dall’articolo 232 della Exekutionsordnung (regolamento austriaco in materia di esecuzione forzata) in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)

si basi sull’eccezione, secondo la quale il suo credito derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)

si basi inoltre — al pari di un’azione revocatoria — sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore.

2.

Seconda questione (in caso di risposta negativa alla prima questione):

Se l’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1251/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento sulla competenza giurisdizionale»), debba essere interpretato nel senso che l’opposizione ex articolo 232 della l’Exekutionsordnung in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)

si basi sull’eccezione, secondo la quale il credito del primo derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)

si basi inoltre — al pari di un’azione revocatoria — sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore medesimo.


( 1 ) GU 2012, L 351, pag. 1.

Top