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Document 62017CN0433

Causa C-433/17 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2017 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2017, causa T-36/16, Enercon/EUIPO

GU C 412 del 4.12.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa C-433/17 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2017 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2017, causa T-36/16, Enercon/EUIPO

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C4122017IT1310120170717IT0021131142

Impugnazione proposta il 17 luglio 2017 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2017, causa T-36/16, Enercon/EUIPO

(Causa C-433/17 P)

2017/C 412/21Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: R. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Gamesa Eólica, SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-36/16;

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-245/12;

rinviare la causa dinanzi all’EUIPO affinché confermi la decisione della prima commissione di ricorso nel procedimento R 260/2011-1 e respinga la domanda della Gamesa volta alla cancellazione della registrazione di cui trattasi;

condannare alle spese il ricorrente in primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel procedimento d’impugnazione sostiene che la sentenza impugnata pronunciata nella causa T-36/16 viola l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 ( 1 ) del Consiglio e che sono stati commessi vizi di procedura dinanzi al Tribunale. In proposito la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

Il Tribunale ha erroneamente concluso che la registrazione del marchio di cui trattasi non presenta il requisito del carattere distintivo intrinseco che ne consentirebbe la registrazione, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Decidendo in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

2.

Il primo errore di diritto è stato quello di considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore determinava, in diritto, la natura del marchio e di conseguenza inficiava la valutazione del suo carattere distintivo intrinseco. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore è effettuata principalmente per ragioni di praticità a livello amministrativo dell’EUIPO e non ha implicazioni giuridiche. Di conseguenza, nel determinare la natura del marchio di cui si chiede la registrazione, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto non solo della designazione del marchio nel modulo di domanda, ma di tutto il contenuto di tale modulo, in particolare della rappresentazione del marchio che vi compare. La rappresentazione del marchio nella domanda mostra un marchio figurativo con le particolari caratteristiche in esso illustrate.

3.

Il Tribunale avrebbe anche dovuto tenere conto della forma del marchio come registrato, in particolare quella riprodotta nel certificato di registrazione rilasciato dall’ EUIPO relativo alla registrazione del marchio. Il certificato di registrazione è il documento depositato che indica la forma del marchio registrato e il Tribunale avrebbe dovuto considerarlo determinante nello stabilire la natura di detto marchio. Il contenuto del certificato di registrazione, correttamente interpretato, indica con chiarezza che il marchio è stato registrato come marchio figurativo la cui forma è riprodotta nella domanda di registrazione. Non avendolo proceduto in tal senso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

4.

Il secondo errore di diritto e vizio della procedura è costituito dal diniego di ricevere le informazioni necessarie per capire il contenuto del certificato di registrazione del marchio di cui trattasi. Questo documento è la pubblicazione ST.60 dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che stabilisce il significato dei codici INID utilizzati universalmente nei certificati di registrazione emessi dagli uffici della proprietà intellettuale, compreso l’EUIPO, per individuare la natura e il significato delle rispettive registrazioni. Il significato dei codici INID può essere determinato solo facendo riferimento alla pubblicazione ST.60 o a un documento di riferimento equivalente, e il contenuto dei certificati di registrazione può essere definito solo facendo riferimento al significato dei codici INID in essi rinvenibili. Il Tribunale ha erroneamente qualificato la fonte di queste informazioni come una prova e di conseguenza ha ingiustamente rifiutato di ricevere il documento o le informazioni in esso contenute, quando in realtà è un testo legale equivalente a un dizionario. Se il Tribunale avesse considerato gli strumenti interpretativi fornitigli, avrebbe concluso che il certificato di registrazione si riferisce a un marchio figurativo consistente nella raffigurazione che compare nel modulo di domanda. In precedenza, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO aveva correttamente concluso che tale marchio presenta il requisito del carattere distintivo che ne consente la registrazione, e il Tribunale avrebbe dovuto statuire in tal senso.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

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