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Document 62017CN0243

    Causa C-243/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 10 maggio 2017 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

    GU C 256 del 7.8.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 256/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 10 maggio 2017 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

    (Causa C-243/17)

    (2017/C 256/04)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo)

    Parti

    Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

    Resistente: António da Silva Rodrigues

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Quale sia la data a partire della quale si computa il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1 (1), comma primo, [del regolamento n. 2988/95] nei casi di violazioni istantanee (non permanenti o ripetute).

    2)

    Se, in caso di violazione non permanente o ripetuta, sia applicabile un regime in base al quale, «per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma».

    3)

    Se sia inoltre applicabile la regola prevista dallo stesso articolo 3, secondo cui «la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione», in caso di un programma pluriennale, cioè se anche il termine qui riferito vale fino alla chiusura del programma pluriennale.

    4)

    Se l’espressione «per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma» significa che:

    a)

    il termine di prescrizione non si completa mai prima della chiusura definitiva di un programma pluriennale;

    b)

    il termine di prescrizione si sospende durante il programma, cioè fino alla chiusura definitiva, e si ricomincia il calcolo a partire da questo momento;

    c)

    il termine di prescrizione continua a decorrere e, pertanto, sebbene si tratti di un programma pluriennale, la prescrizione può operare prima della chiusura definitiva del programma se, nel frattempo, è decorso il termine corrispondente.


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità — GU 1995, L 312, pag. 1.


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