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Document 62017CN0183

    Causa C-183/17 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea

    GU C 221 del 10.7.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 221/7


    Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea

    (Causa C-183/17 P)

    (2017/C 221/09)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    per l’effetto,

    annullare l’allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione, del 7 novembre 2013, relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (1), adottato il 16 dicembre 2014; e

    condannare la Commissione europea alle spese;

    condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:

    1)

    Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo.

    2)

    Violazione del regolamento finanziario del 2002 (2) e del regolamento finanziario del 2012 (3) — Violazione del regolamento della Commissione (4) e del regolamento delegato della Commissione (5) — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo.

    3)

    Violazione del principio della sana gestione finanziaria — Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Violazione del regolamento finanziario del 2012 (articolo 61, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 2).

    4)

    Violazione del principio di buona amministrazione — Violazione del diritto di essere ascoltato.

    Il ricorrente contesta inoltre la decisione di respingere la richiesta di produzione della relazione dell’OLAF.


    (1)  C(2013) 7682 final.

    (2)  Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 248, pag. 1).

    (3)  Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).

    (4)  Regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 357, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).


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