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Document 62017CN0183
Case C-183/17 P: Appeal brought on 11 April 2017 by International Management Group against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 2 February 2017 in Case T-29/15: International Management Group v European Commission
Causa C-183/17 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea
Causa C-183/17 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea
GU C 221 del 10.7.2017, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/7 |
Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea
(Causa C-183/17 P)
(2017/C 221/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
per l’effetto,
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:
1) |
Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo. |
2) |
Violazione del regolamento finanziario del 2002 (2) e del regolamento finanziario del 2012 (3) — Violazione del regolamento della Commissione (4) e del regolamento delegato della Commissione (5) — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo. |
3) |
Violazione del principio della sana gestione finanziaria — Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Violazione del regolamento finanziario del 2012 (articolo 61, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 2). |
4) |
Violazione del principio di buona amministrazione — Violazione del diritto di essere ascoltato. |
Il ricorrente contesta inoltre la decisione di respingere la richiesta di produzione della relazione dell’OLAF.
(1) C(2013) 7682 final.
(2) Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 248, pag. 1).
(3) Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).
(4) Regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 357, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).