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Document 62017CN0123
Case C-123/17: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 10 March 2017 — Nefiye Yön v Landeshauptstadt Stuttgart
Causa C-123/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 marzo 2017 — Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart
Causa C-123/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 marzo 2017 — Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart
GU C 318 del 25.9.2017, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 marzo 2017 — Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart
(Causa C-123/17)
(2017/C 318/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Nefiye Yön
Convenuta: Landeshauptstadt Stuttgart
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la clausola di standstill di cui all’articolo 7 della decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione sia stata integralmente sostituita dalla clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione o se la legittimità di nuove restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori introdotte tra l’entrata in vigore della decisione n. 2/76 e il momento in cui l’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione è divenuto applicabile debba continuare ad essere valutata ai sensi del succitato articolo 7. |
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2) |
Qualora occorra rispondere alla questione sub 1) nel senso che l’articolo 7 della decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione non è stato integralmente sostituito: se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emessa in materia di articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione debba essere integralmente trasposta anche all’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 2/76 di detto Consiglio con la conseguenza che quest’ultimo articolo ricomprende essenzialmente anche una normativa nazionale introdotta con effetto dal 5 ottobre 1980 che subordina il ricongiungimento del coniuge di un lavoratore turco al rilascio di un visto nazionale. |
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3) |
Se l’introduzione di una siffatta disciplina nazionale sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, in particolare, dall’obiettivo di un efficace controllo dell’immigrazione e di gestione dei flussi migratori ove si tenga conto di particolari circostanze del caso specifico attraverso una clausola relativa ai casi che presentano particolari difficoltà. |