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Document 62017CJ0477

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019.
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro D. Balandin e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (UE) n. 1231/2010 – Normativa da applicare – Attestato A 1 – Articolo 1 – Estensione del beneficio dell’attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro – Residenza legale – Nozione.
Causa C-477/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:60

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

24 gennaio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (UE) n. 1231/2010 – Normativa da applicare – Attestato A 1 – Articolo 1 Estensione del beneficio dell’attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro – Residenza legale – Nozione»

Nella causa C‑477/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), con decisione del 4 agosto 2017, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2017, nel procedimento

Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

contro

D. Balandin,

I. Lukachenko,

Holiday on Ice Services BV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, E. Regan (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per il Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, da H. van der Most, in qualità di agente;

per la Holiday on Ice Services BV, I. Lukachenko e D. Balandin, da F.J. Webbink, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Noort, M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Colas e C. David, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. van Beek e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (consiglio di amministrazione della banca delle assicurazioni sociali, Paesi Bassi; in prosieguo: la «Svb») e i sigg. D. Balandin e I. Lukashenko nonché la Holiday on Ice Services BV, già Stage Entertainment Touring Services BV (in prosieguo: la «HOI») riguardante il rifiuto della Svb di rilasciare ai sigg. Balandin e Lukashenko, nella loro qualità di cittadini di paesi terzi impiegati dalla HOI, un attestato sulla base dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1) (in prosieguo: l’«attestato A 1»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1231/2010

3

I considerando da 6 a 8, 10 e 11 del regolamento n. 1231/2010 così recitano:

«(6)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1)] e il regolamento [n. 987/2009] aggiornano e semplificano notevolmente le norme di coordinamento per le persone assicurate nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi le norme di coordinamento aggiornate intendono accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni delle persone assicurate e ridurre i corrispondenti costi amministrativi.

(7)

La promozione di un alto livello di protezione sociale e l’innalzamento del tenore di vita e della qualità della vita negli Stati membri sono obiettivi dell’Unione.

(8)

Per evitare che i datori di lavoro e gli organismi nazionali di sicurezza sociale debbano gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse riguardanti solo un gruppo limitato di persone, è importante trarre pieno vantaggio dall’ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale avvalendosi di un unico strumento giuridico di coordinamento che unisca il regolamento [n. 883/2004] e il regolamento [n. 987/2009].

(…)

(10)

L’applicazione del regolamento [n. 883/2004] e del regolamento [n. 987/2009] ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità non deve conferire loro il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di detto Stato. Di conseguenza, l’applicazione del regolamento [n. 883/2004] e del regolamento [n. 987/2009] non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rifiutare di concedere o di ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell’Unione.

(11)

Il regolamento [n. 883/2004] e il regolamento [n. 987/2009] dovrebbero essere applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l’interessato risieda già legalmente nel territorio di uno Stato membro. La residenza legale dovrebbe pertanto costituire un presupposto per l’applicazione di tali regolamenti».

4

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il regolamento [n. 883/2004] e il regolamento [n. 987/2009] si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro».

Il regolamento n. 883/2004

5

L’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n.°465/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

j)

“residenza”, il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

k)

“dimora”, la residenza temporanea».

6

L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a)

se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b)

se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

i)

alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; oppure

ii)

alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure

iii)

alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure

iv)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza».

Il regolamento n. 987/2009

7

L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 987/2009 stabilisce quanto segue:

«1.   La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.

2.   L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento [no 883/2004] e dell’articolo 14 del [presente] regolamento (…). Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata».

8

L’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento così recita:

«Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».

Direttiva 2011/98

9

L’articolo 2 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1) intitolato «Definizioni» prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

b)

“lavoratore di un paese terzo” un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;

(…).

10

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1.   La presente direttiva si applica:

(…)

b)

ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 [del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU 2002, L 157, pag. 1)]; e

c)

ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

(…)

i)

che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE [del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44)];

(…)

3.   Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi (…)

(…)».

11

Ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Diritto alla parità di trattamento»:

1.   I lavoratori dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

(…)

e)

i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.

(…)

2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

(…)

b)

limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

(…)».

Diritto dei Paesi Bassi

12

I beleidsregels van de Svb met betrekking tot de onderdanen van landen buiten de Europese Unie (SB2124) [orientamenti della Svb relativi ai cittadini non membri dell’Unione europea (SB2124)] sono formulate come segue:

«L’ambito di applicazione personale del regolamento [n. 883/2004] in linea di principio è limitato ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dei paesi del[lo Spazio economico europeo (SEE)] e della Svizzera. I cittadini dei paesi terzi rientrano nell’ambito di applicazione personale di detto regolamento soltanto se sono riconosciuti come rifugiati o in quanto familiari o superstiti. Tuttavia il regolamento [n. 1231/2010] stabilisce che ai cittadini dei paesi terzi cui il regolamento [n. 883/2004] non sia già applicabile unicamente a causa della nazionalità detto regolamento si applichi qualora essi risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e circolino legalmente all’interno dell’Unione.

La nozione di residenza legale non è definita nel regolamento [n. 1231/2010]. La linea seguita dalla Svb è quella di presumere il soggiorno legale nei Paesi Bassi se detto soggiorno è regolare ai sensi dell’articolo 8 della [Vreemdelingenwet 2000 (legge relativa agli stranieri del 2000)], fermo restando che la Svb non presume la regolarità del soggiorno se lo straniero soggiorna nei Paesi Bassi in attesa di una domanda di primo ingresso.

Dal titolo, dal preambolo e dalle disposizioni del regolamento [n. 1231/2010] discende che i cittadini dei paesi terzi devono soddisfare come i cittadini dell’Unione il criterio di spostamento definito nelle beleidsregels van de Svb met betrekking tot de Verplaatsingscriterium (SB2120) [orientamenti della Svb relativi al criterio di spostamento (SB2120)]».

(…)».

13

Secondo gli orientamenti della Svb relativi al criterio di spostamento (SB2120), il regolamento n. 883/2004 si applica alle persone la cui situazione presenti elementi di collegamento con diversi Stati membri. Esso non si potrebbe applicare a situazioni puramente interne né quando la situazione dell’interessato presenti elementi di collegamento unicamente con uno Stato terzo e un solo Stato membro.

14

Secondo le beleidsregels van de Svb met betrekking tot de territoriale werkingssfeer (SB2135) [orientamenti della Svb relativi all’ambito di applicazione territoriale (SB2135)], il regolamento n. 883/2004, in linea di principio, si applica solo se una persona risieda e lavori nel territorio dell’Unione. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che tale regolamento può essere parimenti applicabile se una persona rientra nel suo ambito di applicazione personale, ma risiede o lavora fuori dal territorio dell’Unione.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15

I sigg. Balandin e Lukachenko sono cittadini di paesi terzi impiegati dalla HOI, un’impresa con sede legale ad Amsterdam (Paesi Bassi) e sede principale di attività a Utrecht (Paesi Bassi), che organizza, tra ottobre e maggio di ogni anno spettacoli di pattinaggio su ghiaccio in vari paesi, tra cui alcuni Stati membri.

16

Tutti i collaboratori della HOI si incontrano per alcune settimane nei Paesi Bassi per allenarsi e preparare gli spettacoli. Una parte dei pattinatori partecipa poi ad alcune esibizioni nei Paesi Bassi, mentre i rimanenti partecipano a spettacoli in diversi Stati membri, segnatamente in Francia e in Germania. I cittadini di paesi terzi soggiornano tutti legalmente nei Paesi Bassi durante gli allenamenti, ed eventualmente gli spettacoli, e se del caso viene loro rilasciato un permesso di lavoro. Anche negli altri Stati membri dove hanno luogo gli spettacoli essi soggiornano legalmente, in forza di un c.d. visto «Schengen».

17

Per molti anni la Svb ha rilasciato ai cittadini di paesi terzi impiegati dall’HOI attestati A 1 che certificavano che la legislazione dei Paesi Bassi in materia di sicurezza sociale era loro applicabile e che il pagamento dei contributi obbligatori era parimenti avvenuto nei Paesi Bassi. Tuttavia, a partire dalla stagione 2015/2016, la Svb si è rifiutata di rilasciare siffatti attestati argomentando che essi erano stati rilasciati a torto negli anni precedenti. Essa ha quindi respinto le domande dell’HOI a tal proposito.

18

A seguito di consultazioni, anche sulla base di un provvedimento provvisorio emesso dal voorzieningenrechter Amsterdam (giudice dei procedimenti sommari di Amsterdam, Paesi Bassi), la Svb ha rilasciato attestati A 1 validi sino al 1 o maggio 2016. La stagione 2015/2016 ha tuttavia avuto termine solo il 22 maggio 2016, cosicché riguardo a queste ultime settimane del maggio 2016 esiste ancora una controversia. Con una sentenza del 28 aprile 2016, il rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha dichiarato, in particolare sulla base del principio del legittimo affidamento, che la Svb avrebbe dovuto rilasciare attestati A 1 relativi alle ultime settimane di tale stagione. La Svb ha impugnato detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

19

Quest’ultimo osserva che i sigg. Balandin e Lukachenko non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione personale del regolamento n. 883/2004, quale definito al suo articolo 2, poiché non sono né cittadini di uno Stato membro, né apolidi o rifugiati. Essi possono beneficiare delle disposizioni di tale regolamento solo in virtù del regolamento n. 1231/2010 che ha esteso, a certe condizioni, l’ambito di applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

20

Secondo il giudice del rinvio, è pacifico che i sigg. Balandin e Lukashenko non risiedevano nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro, ma soggiornavano e lavoravano temporaneamente nell’Unione, ai sensi dell’articolo 1, lettera k), del regolamento n. 883/2004. Pertanto vi sarebbe un’incertezza relativamente alla questione se soltanto cittadini di paesi terzi effettivamente residenti, ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, possano avvalersi dell’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010, o se siano autorizzati a farlo anche cittadini di paesi terzi che si trovino in una situazione come quella dei sigg. Balandin e Lukashenko.

21

Infatti, il giudice del rinvio ritiene che l’applicazione di tale ultima disposizione sia problematica a causa di divergenze esistenti tra le sue diverse versioni linguistiche, ove la nozione di «residenza legale» sembra corrispondere talora ad una presenza non necessariamente di lunga durata, talora ad un soggiorno presentante un certo grado di permanenza.

22

In tali circostanze, il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 debba essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi, che risiedono al di fuori dell’Unione europea ma lavorano temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, possano invocare il (titolo II del) regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 debba essere interpretato nel senso che i cittadini di paesi terzi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri dell’Unione europea alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possano invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti.

24

In via preliminare, occorre ricordare che, ai termini dell’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010, i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro.

25

Il regolamento n. 1231/2010 mira così ad estendere l’ambito di applicazione ratione personae dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

26

Come emerge dal suo considerando 7, mediante tale estensione, il regolamento n. 1231/2010 contribuisce all’obiettivo dell’Unione di promuovere un elevato livello di protezione sociale, garantendo che i cittadini di paesi terzi godano, come indicato ai suoi considerando 6 e 8, dei benefici dell’aggiornamento e della semplificazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale operate con i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 tanto per le persone assicurate quanto per gli organismi di sicurezza sociale.

27

Nella fattispecie è pacifico che agli interessati di cui al procedimento principale, nella loro qualità di cittadini di paesi terzi, i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 non si applicano già a causa della loro nazionalità, poiché non sono né cittadini degli Stati membri né rifugiati o apolidi. È altresì pacifico, peraltro, che tali persone non si trovano in una situazione che sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro, poiché esse danno una parte dei loro spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio in Stati membri diversi dal Regno dei Paesi Bassi.

28

Ciò premesso, emerge che gli interessati di cui al procedimento principale possono beneficiare, conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010, dell’applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, a condizione che «risiedano legalmente» nel territorio di uno Stato membro.

29

La necessità di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e il principio di uguaglianza esigono che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che, come l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo significato e della sua portata devono, di norma, essere oggetto nell’intera Unione europea di un’interpretazione autonoma e uniforme. (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

30

Il giudice del rinvio ritiene che la portata esatta della nozione di «residenza legale», ai sensi di detta disposizione, sia incerta, tenuto conto delle divergenze tra le sue diverse versioni linguistiche. Così, se la versione in lingua neerlandese usa il verbo «verblijven», circostanza che sembrerebbe far riferimento ad una presenza non necessariamente di lunga durata, le versioni in lingua tedesca o inglese, che utilizzano rispettivamente le espressioni «rechtmässigen Wohnsitz» e «legally resident», potrebbero essere intese come dirette ad un soggiorno presentante un certo grado di permanenza.

31

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione, infatti, devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

32

Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto giuridico in cui si inserisce il regolamento n. 1231/2010, occorre ricordare che, come emerge già dal punto 25 della presente sentenza, il medesimo mira ad estendere l’applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di paesi terzi che non ne beneficiano unicamente a causa della nazionalità. Poiché l’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004 definisce la nozione di «residenza», occorre quindi determinare innanzitutto se la nozione di «residenza legale» di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 abbia la medesima portata di quella di «residenza» prevista dall’articolo 1 del regolamento n. 883/2004.

33

In forza dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, il termine «residenza» designa il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Essa si distingue dalla nozione di «dimora» che l’articolo 1, lettera k), di tale regolamento definisce come corrispondente ad una residenza temporanea. La residenza dell’interessato, ai sensi dell’articolo 1, lettera j), di detto regolamento, è quindi oggetto di una valutazione di fatto e la sua determinazione si effettua in funzione del luogo in cui si trova il centro abituale dei suoi interessi (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

34

Occorre tuttavia osservare che la nozione di «residenza», ai sensi di tale medesimo regolamento, e quella di «residenza legale», ai sensi del regolamento n. 1231/2010, non sono utilizzate ai medesimi fini in tali due regolamenti.

35

Infatti, il regolamento n. 883/2004, come emerge dal suo considerando 15, è diretto a impedire che gli interessati, in mancanza di una normativa che sia loro applicabile, restino privi di protezione in materia di previdenza sociale, e mira anche a far sì che essi siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possano derivarne (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punti da 40 a 42 e giurisprudenza ivi citata).

36

In tale contesto, la distinzione tra la nozione di «residenza» e quella di «dimora», secondo quanto ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, mira a determinare lo Stato membro al quale i cittadini dell’Unione sono più strettamente legati e alla legislazione del quale sono pertanto soggetti.

37

Invece, come è già stato rilevato al punto 25 della presente sentenza, il regolamento n. 1231/2010 mira ad estendere l’ambito di applicazione ratione personae dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

38

In tale contesto, come emerge dal considerando 11 del regolamento n. 1231/2010, la nozione di «residenza legale», ai sensi di tale regolamento, riflette la scelta del legislatore dell’Unione di assoggettare l’estensione dell’ambito di applicazione ratione personae dei regolamenti nn. 883/2004e 987/2009 ai cittadini di paesi terzi al presupposto che essi risiedano già regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato. Pertanto, tale nozione si distingue da quella di «residenza», ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.

39

Tale constatazione emerge, parimenti, dal considerando 10 del regolamento n. 1231/2010 che enuncia che l’applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 a detti cittadini, da un lato, non dovrebbe conferire agli interessati alcun diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza, né all’accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro e, dall’altro, non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rifiutare di concedere o di ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro nei loro territori rispettivi o di rifiutarne il rinnovo, conformemente al diritto dell’Unione.

40

Tale scelta di un criterio fondato sulle condizioni giuridiche della presenza di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro è confermata dai lavori preparatori del regolamento n. 1231/2010. Infatti, emerge dalla pagina 6 della relazione alla proposta di regolamento che estende le disposizioni del regolamento n. 883/2004 e del regolamento n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità [COM(2007) 439 final] che siffatti cittadini devono risiedere legalmente nel territorio di uno Stato membro e, di conseguenza, beneficiarvi di un diritto di soggiorno temporaneo o permanente. Tale relazione precisa anche che, per poter beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del regolamento n. 883/2004 in un secondo Stato membro, tali cittadini non devono necessariamente soddisfare la condizione relativa alla residenza, ma possono semplicemente trovarsi in situazione di trasferta, purché la loro presenza nel territorio di tale secondo Stato sia conforme alla sua legislazione sull’ingresso ed il soggiorno.

41

Di conseguenza, né la durata della presenza di tali cittadini nel territorio di uno Stato membro né il fatto che essi conservino il centro abituale dei loro interessi in un paese terzo sono determinanti, in quanto tali, per determinare se essi «risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010.

42

Tale interpretazione è confermata dalla direttiva 2011/98, che stabilisce, segnatamente, un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Infatti, come emerge dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 3, di detta direttiva, i cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare, anche temporaneamente, in uno Stato membro beneficiano, in linea di principio, della parità di trattamento per quanto riguarda i settori della sicurezza sociale, ai sensi del regolamento n. 883/2004.

43

È giocoforza constatare che una siffatta interpretazione è d’altronde maggiormente idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi ricordati al punto 26 della presente sentenza.

44

Orbene, nella fattispecie, occorre osservare che dalla decisione di rinvio emerge che gli interessati di cui al procedimento principale, che sono impiegati presso un’impresa avente sede legale nei Paesi Bassi, soggiornano e lavorano legalmente nel territorio degli Stati membri in cui danno i propri spettacoli.

45

Ne deriva che cittadini di paesi terzi che si trovino nella situazione delle persone di cui trattasi nel procedimento principale beneficiano dell’applicazione delle norme di coordinamento previste dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ai fini della determinazione della legislazione applicabile materia di sicurezza sociale.

46

A tal proposito, occorre ricordare, tenuto conto degli elementi di fatto evocati al punto 44 della presente sentenza, che l’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 prevede, segnatamente, criteri di collegamento applicabili alle persone che esercitino attività subordinate in due o più Stati membri. Spetta al giudice del rinvio verificare se uno di tali criteri di collegamento sia applicabile agli interessati di cui al procedimento principale per determinare se siano soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. In tal caso, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile, mediante rilascio di un attestato A1, attesta il fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.

47

Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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