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Document 62017CJ0137
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 September 2018.#Criminal proceedings against Van Gennip BVBA and Others.#Request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.#Reference for a preliminary ruling — Directives 2006/123/EC, 2007/23/EC and 2013/29/EU — Placing on the market of pyrotechnic articles — Free movement of pyrotechnic articles compliant with the requirements of those directives — National legislation laying down restrictions on the storage and sale of those articles — Criminal penalties — Twofold authorisation scheme — Directive 98/34/EC — Concept of ‘technical regulation’).#Case C-137/17.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 settembre 2018.
Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Rinvio pregiudiziale – Direttive 2006/123/CE, 2007/23/CE e 2013/29/UE – Immissione sul mercato di articoli pirotecnici – Libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tali direttive – Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di immagazzinamento e vendita di tali articoli – Sanzioni penali – Regime di doppia autorizzazione – Direttiva 98/34/CE – Nozione di “regola tecnica”.
Causa C-137/17.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 settembre 2018.
Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Rinvio pregiudiziale – Direttive 2006/123/CE, 2007/23/CE e 2013/29/UE – Immissione sul mercato di articoli pirotecnici – Libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tali direttive – Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di immagazzinamento e vendita di tali articoli – Sanzioni penali – Regime di doppia autorizzazione – Direttiva 98/34/CE – Nozione di “regola tecnica”.
Causa C-137/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:771
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
26 settembre 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Direttive 2006/123/CE, 2007/23/CE e 2013/29/UE – Immissione sul mercato di articoli pirotecnici – Libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tali direttive – Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di immagazzinamento e vendita di tali articoli – Sanzioni penali – Regime di doppia autorizzazione – Direttiva 98/34/CE – Nozione di “regola tecnica”»
Nella causa C‑137/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio), con decisione del 17 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2017, nel procedimento penale nei confronti di
Van Gennip BVBA,
Antonius Johannes Maria ten Velde,
Original BVBA,
Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: R. Șereș, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Van Gennip BVBA e l’Original BVBA, da B. Deltour, advocaat: |
– |
per Antonius Johannes Maria ten Velde e Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot, da J. Surmont, advocaat; |
– |
per il governo belga, da P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da J.‑F. de Bock e J. Moens, advocaten; |
– |
per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, M. Vergou e K. Georgiadis, in qualità di agenti; |
– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da E. Manhaeve e K. Mifsud‑Bonnici, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 34 a 36 TFUE, dell’articolo 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU 2007, L 154, pag. 1), nonché dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 45 della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU 2013, L 178, pag. 27). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di due persone giuridiche, la Van Gennip BVBA e l’Original BVBA, e nei confronti di due persone fisiche, i sigg. Antonius Johannes Maria ten Velde e Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot, in merito alla violazione, da parte di tali soggetti, della normativa nazionale relativa, in particolare, all’immagazzinamento e alla vendita di articoli pirotecnici. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 98/34/CE
3 |
L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18), così prevede: «Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
(…) La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva: «Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. (…)». |
Direttiva 2006/123
5 |
Il considerando 76 della direttiva 2006/123 recita come segue: «La presente direttiva non riguarda l’applicazione degli articoli [da 34 a 36 TFUE] relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali». |
6 |
L’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva così recita: «La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva: «1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro. 2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:
3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale». |
8 |
L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 definisce la nozione di «servizio» come «qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE] fornita normalmente dietro retribuzione». |
9 |
Il capo III di tale direttiva, rubricato «Libertà di stabilimento dei prestatori», nella sua sezione I, rubricata «Autorizzazioni», contiene, segnatamente, l’articolo 10, intitolato «Condizioni di rilascio dell’autorizzazione», che prevede quanto segue: «1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
(…) 7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione». |
Direttiva 2007/23
10 |
I considerando 2, 4, 10, 11, 13, 16 e 22 della direttiva 2007/23 così recitano:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
|
11 |
L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l’incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. 2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato. (…)». |
12 |
L’articolo 2 di tale direttiva così recita: «Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
(…)». |
13 |
L’articolo 6 della direttiva 2007/23, intitolato «Libera circolazione», dispone come segue: «1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva. 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale. (…)». |
14 |
L’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone». |
15 |
Ai sensi dell’articolo 20, primo comma, di detta direttiva: «Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e ne garantiscono l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive». |
Direttiva 2013/29
16 |
L’articolo 4 della direttiva 2013/29, intitolato «Libera circolazione», così recita: «1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva. 2. La presente direttiva non osta a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone, o protezione del’ambiente (…)». |
17 |
L’articolo 45 di tale direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive». |
18 |
L’articolo 48, primo comma, di detta direttiva così dispone: «La direttiva 2007/23/(…), come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato IV, parte B». |
19 |
Ai sensi dell’articolo 49, primo comma, della direttiva 2013/29: «La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea». |
Diritto belga
20 |
L’articolo 5 del wet betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen (legge relativa a sostanze e miscele esplosive e deflagranti e agli oggetti che le contengono), del 28 maggio 1956 (Belgisch Staatsblad, del 9 giugno 1956, pag. 3990), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 28 maggio 1956»), così dispone: «Le infrazioni alle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1 sono punite con una pena detentiva da quindici giorni a due anni e con l’ammenda da cento a mille franchi, o soltanto con una di dette pene». |
21 |
L’articolo 200 del koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (regio decreto recante un regolamento generale sulla fabbricazione, il deposito, il possesso, la vendita, il trasporto e l’uso di esplosivi), del 23 settembre 1958 (Belgisch Staatsblad, del 22 dicembre 1958, pag. 9075), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto del 23 settembre 1958»), enuncia quanto segue: «Nessun esplosivo può essere conservato, in quantità superiori a quelle che chiunque può detenere ai sensi dell’articolo 265, [fuori dai] magazzini o depositi debitamente autorizzati». |
22 |
L’articolo 257 di tale regio decreto così dispone: «La vendita di esplosivi, in quantità superiori a quelle che ogni privato può possedere e indicate all’articolo 265, può essere realizzata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
La condizione di cui al punto 2 si applica solo se le merci acquistate sono destinate all’immagazzinamento o [alla] detenzione provvisoria nel territorio belga. Il venditore verifica e conserva tutti i documenti presentati dagli acquirenti per provare l’adempimento degli obblighi di cui al primo comma. Tali documenti saranno, per almeno tre anni, tenuti a disposizione degli agenti della Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie [Direzione generale Qualità e Sicurezza del Servizio pubblico federale Economia, P.M.I, Classi medie ed Energia] e delle autorità giudiziarie e di polizia nei locali in cui si effettuano le vendite». |
23 |
L’articolo 260 del suddetto regio decreto recita come segue: «I rivenditori devono sempre essere titolari di un’autorizzazione al deposito; non possono detenere o vendere, neppure in quantità minima, esplosivi diversi da quelli indicati all’articolo 261. I depositi devono essere ubicati e tenuti come indicato all’articolo 251». |
24 |
L’articolo 261 del regio decreto del 23 settembre 1958 così dispone: «La natura e la quantità di esplosivi che possono essere conservati dai rivenditori sono determinate in ciascun caso particolare dal decreto di autorizzazione, secondo il livello di sicurezza di ciascun deposito. I seguenti prodotti non possono essere detenuti oltre i quantitativi che seguono: (…)
(…)». |
25 |
L’articolo 265 del regio decreto prevede quanto segue: «Non è richiesta autorizzazione per detenere: (…)
|
26 |
Ai sensi dell’articolo 300 del regio decreto: «Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 295, ai provvedimenti adottati in applicazione di tali disposizioni, nonché alle disposizioni dei decreti di autorizzazione, sono punibili con le pene previste dalla legge del 28 maggio 1956». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
27 |
L’Original, società la cui sede sociale è stabilita a Olen (Belgio), svolge attività di importazione, commercio all’ingrosso e distribuzione di articoli pirotecnici. A tale titolo, essa ha due punti vendita a Baerle-Duc (Belgio), comune di cui una parte è situata nella provincia del Brabante settentrionale (Paesi Bassi) e una parte è situata nel comune di Baarle-Nassau (Paesi Bassi), Tali punti vendita sono gestiti dalla Van Gennip, società la cui sede sociale si trova a Baerle-Duc. I sigg. ten Velde e van der Schoot, due cittadini dei Paesi Bassi, sono i responsabili di tali punti vendita. |
28 |
I sigg. ten Velde e van der Schoot, la Van Gennip e l’Original sono perseguiti penalmente, sulla base del regio decreto del 23 settembre 1958 e della legge del 28 maggio 1956, in primo luogo, per aver immagazzinato articoli pirotecnici il cui peso in miscela pirotecnica avrebbe superato il peso massimo contenuto nelle autorizzazioni loro rilasciate dalle autorità belghe, in secondo luogo, per aver immagazzinato articoli pirotecnici in luoghi non autorizzati e, in terzo luogo, per aver venduto prodotti pirotecnici a soggetti che non disponevano di un’idonea autorizzazione. |
29 |
Dalla decisione di rinvio risulta, anzitutto, che i sigg. ten Velde e van der Schoot ritengono che la qualificazione come reati prevista dalla normativa belga sia incompatibile con l’articolo 45 della direttiva 2013/29, poiché tale articolo limiterebbe le sanzioni penali alle sole violazioni gravi. Orbene, nessuno dei fatti che sono loro contestati costituirebbe una violazione di tal genere. L’openbaar ministerie (pubblico ministero, Belgio), per contro, sostiene che tale direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di infliggere sanzioni amministrative o sanzioni penali, oppure entrambe le sanzioni congiuntamente. |
30 |
Inoltre, gli imputati e il pubblico ministero non concordano sulla questione se l’obbligo di disporre tanto di un’autorizzazione federale in materia di esplosivi, quanto di un’autorizzazione regionale ambientale, sia conforme alle direttive 2007/23 e 2013/29, nonché alla direttiva 2006/123. |
31 |
Infine, il sig. van der Schoot sostiene che la normativa nazionale che vieta la vendita di prodotti esplosivi contenenti più di 1 kilogrammo (kg) di miscela pirotecnica ai singoli che non dispongono di un’idonea autorizzazione è incompatibile con le direttive 2007/23 e 2013/29. |
32 |
In tali circostanze, il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
33 |
Occorre rilevare che, nelle loro osservazioni scritte, i sigg. ten Velde e van der Schoot hanno sostenuto che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta la detenzione o l’utilizzo da parte dei consumatori e la vendita a questi ultimi di fuochi d’artificio il cui contenuto di miscela pirotecnica è superiore a 1 kg, costituisce una regola tecnica e, più precisamente, un «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34. Secondo essi, detta normativa sarebbe illegittima ed inapplicabile, in quanto non è stata notificata alla Commissione da parte del Regno del Belgio. |
34 |
In udienza dinanzi alla Corte, il governo belga ha sostenuto che detta normativa è una misura necessaria «per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti», ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della direttiva 98/34, e che pertanto tale direttiva non sarebbe applicabile al procedimento principale. |
35 |
A tale riguardo, da un lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che sebbene la normativa nazionale di cui al procedimento principale miri effettivamente a tutelare la sicurezza pubblica, per contro, essa riguarda non l’utilizzo di articoli pirotecnici, bensì la vendita di questi ultimi. Pertanto, detta normativa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, ultimo comma, della direttiva 98/34. |
36 |
Dall’altro lato, resta da stabilire se la normativa nazionale di cui al procedimento principale costituisca una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 e se essa, in quanto tale, sia soggetta all’obbligo di notifica alla Commissione, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. |
37 |
A tale riguardo, occorre ricordare che la nozione di «regola tecnica» comprende quattro categorie di misure, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito all’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, punto 5, di detta direttiva e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della medesima direttiva (sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 18 nonché giurisprudenza ivi citata). |
38 |
In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di «specificazione tecnica», occorre ricordare che essa presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, definendo quindi una delle caratteristiche di un prodotto, come le dimensioni, la denominazione di vendita, l’etichettatura o la marcatura (sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punto 19 nonché giurisprudenza ivi citata). Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, la normativa belga non fa riferimento agli articoli pirotecnici e al loro imballaggio in quanto tale, sicché tale normativa non definisce una delle caratteristiche richieste di tali prodotti. Pertanto, detta normativa non costituisce una «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34. |
39 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la categoria degli «altri requisiti», occorre constatare che, per essere qualificata come «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, una misura nazionale deve costituire una «condizione» in grado di influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto in questione (sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 20 nonché giurisprudenza ivi citata). |
40 |
A tale riguardo, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, che la normativa belga subordina la vendita di articoli pirotecnici il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg all’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’acquirente. L’autorizzazione richiesta costituisce quindi un requisito imposto non per il prodotto interessato, bensì per potenziali acquirenti nonché, indirettamente, per gli operatori economici che vendono articoli pirotecnici (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punto 87, nonché del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 29). |
41 |
Pertanto non si può ritenere che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34. |
42 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la categoria delle «regole relative ai servizi», occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, costituisce siffatta regola qualsiasi requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizi di cui all’articolo 1, punto 2, della medesima direttiva, le quali designano «qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» (sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 74). |
43 |
Nella fattispecie, si deve constatare, come ha fatto valere l’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non riguarda i servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34. Pertanto, tale normativa non può rientrare nella categoria delle «regole relative ai servizi» della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1, punto 5, di tale direttiva. |
44 |
In quarto luogo, per quanto riguarda la categoria dei divieti di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, è sufficiente constatare che la normativa di cui al procedimento principale non può rientrare neppure in tale categoria, poiché, come ha precisato l’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, tale normativa non vieta la commercializzazione di articoli pirotecnici il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg, bensì subordina detta commercializzazione alla condizione che l’acquirente sia in possesso di un’autorizzazione. |
45 |
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre considerare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nella nozione di «regola tecnica», ai sensi della direttiva 98/34, soggetta all’obbligo di notifica in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, la cui violazione è sanzionata con l’inapplicabilità di una regola siffatta. |
Sulla terza questione
46 |
Con la sua terza questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, come sancito in particolare all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23 e all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2013/29, eventualmente in combinato disposto con gli articoli da 34 a 36 TFUE, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta il possesso o l’uso, da parte dei consumatori, e la vendita agli stessi, di fuochi d’artificio il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg. |
47 |
Al fine di rispondere a tale questione, occorre sottolineare, anzitutto, che dalla decisione di rinvio risulta che il sig. van der Schoot è accusato di aver venduto fuochi d’artificio per feste rientranti nelle categorie 2 e 3, ai sensi della direttiva 2007/23, il cui contenuto in miscela pirotecnica era superiore a 1 kg, ad un singolo che non disponeva dell’autorizzazione necessaria a tal scopo. Dato che i fatti in oggetto hanno avuto luogo il 23 dicembre 2012 e, di conseguenza, come risulta dagli articoli 48 e 49 della direttiva 2013/29, prima dell’adozione e dell’entrata in vigore di quest’ultima, la direttiva 2007/23 è applicabile ratione temporis al procedimento principale. |
48 |
Inoltre, occorre ricordare che, conformemente al considerando 2 e all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/23, questa ha come scopo principale quello di contrastare gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dalle divergenze delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che disciplinano l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici da essa definiti e pertanto di assicurare la libera circolazione di detti articoli nel mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza pubblica nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali (sentenza del 27 ottobre 2016, Commissione/Germania, C‑220/15, EU:C:2016:815, punto 40). |
49 |
Per quanto concerne la libera circolazione degli articoli pirotecnici, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23 prevede che gli Stati membri non possano vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione degli articoli pirotecnici in tutta l’Unione europea, a meno che i provvedimenti da essi adottati rientrino nelle eccezioni previste all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva o nelle misure di sorveglianza del mercato previste all’articolo 14, paragrafo 6, della stessa direttiva (sentenza del 27 ottobre 2016, Commissione/Germania, C‑220/15, EU:C:2016:815, punto 43). |
50 |
Nella fattispecie, posto che la terza questione verte sull’interpretazione sia degli articoli da 34 a 36 TFUE sia dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23, occorre constatare che quest’ultima disposizione permette agli Stati membri di adottare misure nazionali per limitare l’utilizzo o la vendita ai singoli di talune categorie di fuochi d’artificio che siano giustificate per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale. La facoltà di cui gli Stati membri quindi dispongono risulta, come emerge dal considerando 10 di tale direttiva, dal fatto che l’impiego di articoli pirotecnici e, in particolare, di fuochi d’artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. |
51 |
Poiché la questione della limitazione dell’uso e della vendita di determinate categorie di fuochi d’artificio rientra nell’ambito della direttiva 2007/23, in particolare dell’articolo 6, paragrafo 2, della stessa, non vi è luogo a procedere all’interpretazione degli articoli da 34 a 36 TFUE. |
52 |
Infine, è pacifico che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta la vendita di fuochi d’artificio il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg a consumatori che non dispongono dell’autorizzazione richiesta a tal scopo, limita la libera circolazione di detti fuochi d’artificio. Orbene, come è stato precisato al punto 49 della presente sentenza, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23, in linea di principio, è proibita una restrizione alla libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti espressi in tale direttiva. |
53 |
Tuttavia, come ricordato al punto 50 della presente sentenza, una restrizione siffatta può essere giustificata, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale. |
54 |
A tale riguardo, il governo belga ha sostenuto in udienza che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira a tutelare l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, e non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata. |
55 |
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, sebbene spetti in definitiva al giudice del rinvio verificare, in una valutazione globale di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti, se tale normativa nazionale sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non vada oltre quanto necessario per conseguirli, la Corte, chiamata a fornire a tale giudice una risposta utile, è tuttavia competente a dargli indicazioni tratte dal fascicolo di cui essa dispone nonché dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, in modo da consentire al suddetto giudice di pronunciarsi sulla controversia dinanzi ad esso pendente. |
56 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale a tutelare l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, occorre ricordare che gli Stati membri restano liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra, i requisiti dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Pertanto, gli Stati membri restano i soli competenti quanto al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna sul loro territorio e dispongono di un margine di discrezionalità per determinare, in funzione della particolarità dei contesti sociali e dell’importanza da essi attribuita a un obiettivo legittimo con riguardo al diritto dell’Unione, le misure idonee a raggiungere risultati concreti (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1999, Heinonen, C‑394/97, EU:C:1999:308, punto 43; del 14 marzo 2000, Église de scientologie, C‑54/99, EU:C:2000:124, punto 17, e del 10 luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punto 23). |
57 |
A tale riguardo, occorre aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’invocazione dell’eccezione di ordine pubblico e di pubblica sicurezza costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, da intendersi in modo restrittivo e la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri senza un controllo da parte delle istituzioni dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑503/03, EU:C:2006:74, punto 45; del 19 giugno 2008, Commissione/Lussemburgo, C‑319/06, EU:C:2008:350, punto 30, nonché del 13 luglio 2017, E, C‑193/16, EU:C:2017:542, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). |
58 |
La Corte ha quindi precisato che la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave rispetto ad un interesse fondamentale della società (v., per analogia, sentenze del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑503/03, EU:C:2006:74, punto 46; del 19 giugno 2008, Commissione/Lussemburgo, C‑319/06, EU:C:2008:350, punto 50, e del 17 novembre 2011, Aladzhov, C‑434/10, EU:C:2011:750, punto 35). |
59 |
Nella fattispecie, si deve constatare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, che gli articoli pirotecnici sono prodotti di per sé pericolosi i quali possono, in particolare per quanto riguarda gli articoli il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg, compromettere la sicurezza delle persone. Ha inoltre giustamente precisato che tali articoli, per la loro stessa natura e in funzione delle circostanze in cui essi sono utilizzati, possono turbare l’ordine pubblico. |
60 |
Pertanto, il fatto di subordinare la vendita ai singoli di articoli pirotecnici il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg all’ottenimento di un’autorizzazione da parte di tali singoli è volto a prevenire le minacce all’ordine e alla sicurezza pubblici, in quanto tale normativa nazionale permette di controllare, ed eventualmente limitare, la quantità di miscela pirotecnica in possesso di una persona. Conseguentemente, detta normativa nazionale appare idonea a tutelare l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. |
61 |
In secondo luogo, per quanto concerne la questione se la normativa nazionale non vada oltre quanto necessario per tutelare gli obiettivi perseguiti, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23 conferisce agli Stati membri un rilevante margine di discrezionalità quanto alle misure che questi ultimi possono adottare per garantire l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o l’incolumità delle persone, o ancora la protezione ambientale. Di tali misure, che possono riguardare sia il possesso sia l’uso e la vendita di determinati prodotti pirotecnici, fanno parte le misure di divieto e quelle di restrizione. |
62 |
Nella fattispecie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale non prevede alcun divieto assoluto di vendita dei prodotti pirotecnici, ma la sottopone solamente alla condizione che il consumatore disponga di una previa autorizzazione nel momento in cui acquista fuochi d’artificio per feste e di segnalazione il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg. |
63 |
Ne consegue che tale normativa nazionale limita la vendita di taluni prodotti pirotecnici ai consumatori. |
64 |
Inoltre, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, misure meno restrittive, come la registrazione in seguito all’acquisto di prodotti contenenti un determinato peso di miscela pirotecnica, non sembrano altrettanto efficaci per tutelare gli interessi fondamentali invocati dal governo belga. Siffatta formalità consente, certo, di determinare la quantità di miscela pirotecnica acquistata da un consumatore, ma non di intervenire sulla quantità che può essere acquistata né, di conseguenza, di contrastare in modo altrettanto efficace le minacce agli interessi fondamentali in oggetto. Pertanto, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non sembra andare oltre quanto necessario per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici. |
65 |
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, come previsto in particolare all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta il possesso o l’uso, da parte dei consumatori, e la vendita agli stessi, di fuochi d’artificio il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kg, nei limiti in cui tale normativa sia idonea a garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e non vada oltre quanto necessario per tutelare tali interessi fondamentali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Sulla seconda questione
66 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il principio della libera circolazione di articoli pirotecnici, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2006/123, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta i luoghi di deposito di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23, e destinati al commercio al dettaglio, all’ottenimento di una doppia autorizzazione, ossia un’autorizzazione federale per gli esplosivi e un’autorizzazione regionale ambientale, sebbene questi due regimi di autorizzazione perseguano lo stesso obiettivo, nella fattispecie la prevenzione di rischi per la sicurezza, e che il primo di tali regimi preveda un limite massimo molto ridotto per l’immagazzinamento di fuochi d’artificio per feste. |
67 |
Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre precisare, in primo luogo, che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2007/23. |
68 |
Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, dal considerando 4 di tale direttiva, nonché dal suo articolo 14, paragrafo 1, risulta che l’immagazzinamento rientra nell’ambito d’applicazione della medesima solo nei limiti in cui le condizioni di immagazzinamento degli articoli pirotecnici in oggetto non devono compromettere la conformità di questi ultimi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti in tale direttiva. |
69 |
Orbene, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23, e destinati al commercio al dettaglio, all’ottenimento di una doppia autorizzazione, non può avere incidenza sulla conformità di tali articoli a siffatti requisiti. |
70 |
In secondo luogo, occorre determinare se la normativa nazionale di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/123. |
71 |
A tale riguardo, va ricordato che la direttiva 2006/123, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, salvo le attività e i settori di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3. |
72 |
Orbene, è pacifico che la normativa nazionale di cui al procedimento principale non riguarda una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 e non rientra nel settore fiscale. |
73 |
Inoltre, conformemente all’articolo 4, punto 1, di tale direttiva, ai fini di quest’ultima il «servizio» è inteso come qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione. In aggiunta, il considerando 76 di detta direttiva precisa che le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione dei servizi riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali. |
74 |
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, benché la normativa nazionale riguardi formalmente l’immagazzinamento degli articoli pirotecnici e non l’accesso all’attività di commercio al dettaglio di tali prodotti o al suo esercizio, l’immagazzinamento degli articoli pirotecnici destinati ad essere venduti costituisce per i «rivenditori», come quelli di cui al procedimento principale, un presupposto indispensabile per tale attività di commercio al dettaglio. |
75 |
Infatti, come ha fatto valere l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, da un lato, tale normativa nazionale riguarda i «rivenditori» e, di conseguenza, l’immagazzinamento a scopo di vendita. Dall’altro, il fatto, nel contesto di un’attività di commercio al dettaglio, di subordinare ad autorizzazione la detenzione di fuochi d’artificio per feste il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a una determinata quantità incide innegabilmente sia sull’accesso a tale attività sia sul suo esercizio. |
76 |
Inoltre, la Corte ha già precisato che l’attività di commercio al dettaglio di prodotti costituisce un «servizio», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2018, X e Visser, C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punti 91 nonché 97). |
77 |
In tali circostanze, occorre considerare che la normativa nazionale di cui al procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici, destinati al commercio al dettaglio, all’ottenimento di una doppia autorizzazione, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123. |
78 |
Dato che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla conformità di detta normativa con l’articolo 10 della direttiva 2006/123 nella parte in cui assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23, e destinati al commercio al dettaglio, all’ottenimento di una siffatta doppia autorizzazione, occorre, da un lato, precisare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, l’obbligo di disporre sia di un’autorizzazione federale sia di un’autorizzazione regionale non può, di per sé, costituire un motivo di incompatibilità con la direttiva 2006/123 poiché, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, di tale direttiva, detto articolo non può rimettere in discussione «la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione». |
79 |
Dall’altro lato, occorre determinare se le condizioni di rilascio di questi due regimi di autorizzazione adempiono agli obblighi specifici previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123. |
80 |
In forza di tale disposizione, le condizioni di rilascio di un’autorizzazione devono essere non discriminatorie, giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e commisurate a detto obiettivo, il che implica che esse devono essere idonee a garantire il perseguimento di detto obiettivo e non andare al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2015, Trijber e Harmsen, C‑340/14 e C‑341/14, EU:C:2015:641, punto 70). In aggiunta, tale disposizione richiede che dette condizioni di rilascio siano chiare e inequivocabili, oggettive, trasparenti e rese pubbliche preventivamente. |
81 |
Secondo una giurisprudenza costante, spetta in ultima analisi al giudice nazionale, unico competente nell’accertamento dei fatti della controversia pendente dinanzi ad esso, verificare se una misura risponde ai requisiti menzionati al punto 80 della presente sentenza. Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire a tale giudice una risposta utile, è competente a dargli indicazioni tratte dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, in modo da consentirgli di decidere (v. sentenze del 1o ottobre 2015, Trijber e Harmsen, C‑340/14 e C‑341/14, EU:C:2015:641, punto 55; del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 77, nonché del 30 gennaio 2018, X e Visser, C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). |
82 |
Nella fattispecie, in primo luogo, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che le condizioni per il rilascio dei due regimi di autorizzazione in oggetto sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, ossia, per quanto riguarda l’autorizzazione federale, la tutela dell’incolumità e della salute pubbliche, e per quanto riguarda l’autorizzazione regionale, la tutela dell’ambiente. |
83 |
Pertanto, come ha sostenuto il governo belga in udienza, la seconda questione, nella parte in cui afferma che i due regimi di autorizzazione di cui al procedimento principale perseguono lo stesso obiettivo, si fonda su una premessa errata. |
84 |
In secondo luogo, è pacifico che le condizioni di rilascio di tali regimi d’autorizzazione, mediante la pubblicazione delle normative federali e regionali, sono rese pubbliche preventivamente e sono quindi trasparenti e accessibili. |
85 |
In terzo luogo, non si può validamente sostenere che tali condizioni non rispettino il requisito relativo alla chiarezza e inequivocabilità, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, in ragione del fatto che i due regimi di autorizzazione si sovrappongono. Anzitutto, tale requisito si riferisce infatti alla necessità di rendere le condizioni di autorizzazione facilmente comprensibili per tutti, evitando qualsiasi ambiguità nel loro tenore letterale. Inoltre, come già precisato al punto 82 della presente sentenza, detti due regimi di autorizzazione mirano a tutelare interessi pubblici differenti. Infine, in udienza, il governo belga ha indicato che il possesso di ciascuna autorizzazione è subordinato a condizioni differenti precise. |
86 |
Pertanto, con riserva di verifica che spetta al giudice del rinvio, le condizioni di rilascio dei due regimi di autorizzazione di cui al procedimento principale appaiono chiare e inequivocabili. |
87 |
In quarto luogo, il fascicolo sottoposto alla Corte non permette di valutare se le condizioni di rilascio dei regimi di autorizzazione di cui al procedimento principale sono non discriminatorie, proporzionate e oggettive. Spetterà quindi al giudice del rinvio effettuare tale verifica. Nell’ambito del controllo di proporzionalità delle condizioni poste, il giudice del rinvio dovrà verificare, in particolare, se il limite di 50 kg di miscela pirotecnica, previsto dal regime di autorizzazione federale, costituisca un limite idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per conseguirlo. |
88 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23 e destinati al commercio al dettaglio all’ottenimento di una doppia autorizzazione, ossia un’autorizzazione federale per gli esplosivi e un’autorizzazione regionale ambientale, nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Sulla prima questione
89 |
Con la sua prima questione pregiudiziale, che occorre esaminare per ultima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le violazioni di cui gli imputati nel procedimento principale sono accusati costituiscano «violazioni gravi» ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2013/29, sicché queste ultime possano essere punite con sanzioni penali. |
90 |
Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che i fatti di cui gli imputati nel procedimento principale sono accusati hanno avuto luogo tra il 22 novembre 2010 e il 27 gennaio 2013. Orbene, dato che tali fatti sono antecedenti all’entrata in vigore della direttiva 2013/29, quest’ultima non è applicabile ratione temporis al procedimento principale. Detti fatti rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/23. |
91 |
Inoltre, due delle infrazioni contemplate nel contesto di questa prima questione sono infrazioni alle autorizzazioni rilasciate a titolo della normativa belga che prevede un sistema di doppia autorizzazione per l’immagazzinamento degli articoli pirotecnici a scopo di vendita. Come è stato precisato ai punti 67 e 77 della presente sentenza, tale normativa non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2007/23, bensì in quello della direttiva 2006/123. |
92 |
Pertanto, nella fattispecie, solo la qualificazione come reato dell’infrazione, consistente nella vendita di articoli pirotecnici il cui contenuto in composizione pirotecnica è superiore a 1 kg a consumatori senza che questi ultimi dispongano dell’autorizzazione a tal fine necessaria, è stata adottata sulla base di disposizioni nazionali che rientrano nell’ambito di applicazione sia ratione materiae sia ratione temporis della direttiva 2007/23. |
93 |
Occorre tuttavia rilevare che, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 2013/29, siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essergli utili per dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che il giudice del rinvio vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare la sua questione (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2018, MA.T.I. SUD e Duemme SGR, C‑523/16 e C‑536/16, EU:C:2018:122, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata). |
94 |
In tali circostanze, occorre intendere la prima questione come diretta a chiedere, da un lato, se l’articolo 20 della direttiva 2007/23 debba essere interpretato nel senso che esso permette agli Stati membri di imporre sanzioni penali e, dall’altro, se la direttiva 2006/123 debba essere interpretata nel senso che essa consente agli Stati membri di prevedere sanzioni penali in caso di violazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23 e destinati al commercio al dettaglio all’ottenimento di una doppia autorizzazione. |
95 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 20 della direttiva 2007/23, occorre ricordare che tale articolo non stabilisce né la qualificazione come reati, né le sanzioni applicabili, ma si limita ad indicare che gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere siffatte sanzioni. |
96 |
Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, dal momento che tale articolo non precisa la natura delle sanzioni che gli Stati membri devono adottare, ma prevede che esse debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive, dalla formulazione di tale articolo risulta che gli Stati membri conservano la facoltà di determinare la natura delle sanzioni applicabili e possono, di conseguenza, prevedere sanzioni penali in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2007/23, purché tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. |
97 |
Ne risulta, da un lato, che possono essere inflitte sanzioni penali in caso di violazione delle disposizioni nazionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/23. Orbene, come precisato ai punti 91 e 92 della presente sentenza, solo la qualificazione come reato della vendita di articoli pirotecnici, come prevista dalla normativa nazionale, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis della direttiva 2007/23, mentre le qualificazioni come reati relative all’immagazzinamento di tali articoli a scopo di vendita, come previste dal sistema di doppia autorizzazione, sono di per sé disciplinate dalla direttiva 2006/123. |
98 |
Dall’altro lato, ne deriva che, benché l’articolo 20 della direttiva 2007/23, a differenza dell’articolo 45 della direttiva 2013/29, non prevedesse espressamente che gli Stati membri potevano adottare sanzioni penali per le violazioni gravi, tale disposizione non escludeva siffatta possibilità. Pertanto, tale articolo 45 non può essere considerato una lex mitior. |
99 |
Va ricordato che spetta al giudice nazionale anche verificare che le sanzioni penali applicabili siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Nell’ambito della valutazione della proporzionalità di tali sanzioni, spetta al giudice nazionale tener conto della gravità dell’infrazione (v., per analogia, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbán, C‑210/10, EU:C:2012:64, punti 41 e 44). |
100 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione della direttiva 2006/123, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, essa non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale, a condizione che essa non aggiri le norme stabilite in detta direttiva. |
101 |
Pertanto, gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali in caso di violazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23, e destinati al commercio in dettaglio, all’ottenimento di una doppia autorizzazione, purché la normativa nazionale in materia di diritto penale non aggiri le norme di cui alla direttiva 2006/123. |
102 |
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 20 della direttiva 2007/23 e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono adottare sanzioni penali purché, per quanto riguarda la direttiva 2007/23, tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e, per quanto riguarda la direttiva 2006/123, le norme nazionali non aggirino le norme della direttiva medesima. |
Sulle spese
103 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.