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Document 62017CC0729
Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 28 February 2019.#European Commission v Hellenic Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 258 TFEU — Article 49 TFEU — Directive 2006/123/EC — Article 15(2) and (3) — Directive 2005/36/EC — Articles 13, 14, 50 and Annex VII — Freedom of establishment — Recognition of professional qualifications — National rules on mediator training providers.#Case C-729/17.
Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 28 febbraio 2019.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 – Direttiva 2005/36/CE – Articoli 13, 14, 50 e allegato VII – Libertà di stabilimento – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori.
Causa C-729/17.
Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 28 febbraio 2019.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 – Direttiva 2005/36/CE – Articoli 13, 14, 50 e allegato VII – Libertà di stabilimento – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori.
Causa C-729/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:169
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 28 febbraio 2019 ( 1 )
Causa C‑729/17
Commissione europea
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento dei titoli di formazione ottenuti al fine dell’esercizio della professione di mediatore»
I. Introduzione
1. |
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte, in primis, di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento, e dell’articolo 15, paragrafi 2, lettere b) e c), e 3, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ( 2 ). A questo riguardo, essa contesta al suddetto Stato membro di aver limitato, in violazione delle disposizioni succitate, la forma giuridica che devono rivestire gli enti di formazione dei mediatori. |
2. |
In secondo luogo, la Commissione chiede che si dichiari che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti sia dallo stesso articolo 49 TFUE sia dagli articoli 13, 14 e 50, paragrafo 1, e dall’allegato VII della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 3 ). A tale titolo, essa contesta allo Stato membro di cui trattasi di aver assoggettato la procedura di riconoscimento delle qualifiche dei richiedenti l’accreditamento per esercitare la professione di mediatore, da una parte, a requisiti ulteriori non previsti dalla direttiva succitata concernenti il contenuto dei certificati richiesti e, dall’altra, a provvedimenti compensativi senza una previa valutazione dell’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione nazionale, violando così, in detto stesso contesto, il principio di non discriminazione. |
3. |
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulle censure concernenti l’incompatibilità della normativa greca di cui trattasi con la direttiva 2005/36 ( 4 ), in particolare tenendo conto del rapporto tra quest’ultima e la direttiva 2008/52/CE ( 5 ). |
II. Contesto normativo
A. Direttiva 2005/36
4. |
L’articolo 13 della direttiva 2005/36, recante il titolo «Condizioni del riconoscimento», al suo paragrafo 1, stabilisce quanto segue: «Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro». |
5. |
L’articolo 14, ai paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva succitata, rubricato «Provvedimenti di compensazione», così dispone: «1. L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:
(…) 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono quelle la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante. 5. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4». |
6. |
L’articolo 50 della direttiva di cui trattasi, recante il titolo «Documentazione e formalità», stabilisce, al paragrafo 1, che «[q]uando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all’allegato VII. (…)». |
7. |
Il succitato allegato VII, concernente i «Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1», è così formulato: «1. Documenti
(…)». |
B. Diritto greco
1. Legge n. 3898/2010
8. |
La legge n. 3898/2010 ( 6 ) recepisce la direttiva 2008/52. |
9. |
L’articolo 6 di detta legge, intitolato «Organismo di accreditamento», ai paragrafi 1 e 3, così dispone: «1. È costituita una “commissione di accreditamento dei mediatori” assoggettata al controllo del Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’uomo, competente, in particolare, (…) [per] l’accreditamento dei canditati mediatori (…). 3. L’accreditamento dei candidati mediatori è sottoposto all’esame di una commissione giudicatrice composta da due membri della commissione indicata al paragrafo 1, designati dal suo presidente, e da un magistrato che (…) la presiede. La commissione giudicatrice verifica se il candidato possiede le conoscenze, le competenze e una formazione sufficiente, impartita dagli enti di formazione di cui all’articolo 5, per erogare servizi di mediazione; essa si esprime con decisione scritta debitamente motivata. (…)». |
10. |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della suddetta legge, «il Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’uomo (…) definisce le condizioni specifiche per l’abilitazione all’esercizio della professione di mediatore e la procedura di riconoscimento del titolo di abilitazione ottenuto dai mediatori in un altro Stato membro dell’Unione europea. Tale riconoscimento e la revoca, temporanea o definitiva, dell’abilitazione sono subordinati al previo accordo della commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1». Il paragrafo 5 del succitato articolo 6 prevede, in particolare, che detto Ministro, mediante decreto, «stabilisce in dettaglio le modalità, i criteri e le condizioni di esame dei candidati mediatori dinanzi alla commissione giudicatrice». |
11. |
L’articolo 14 di detta stessa legge è stato modificato con atto legislativo del 4 dicembre 2012 ( 7 ), che ha ivi aggiunto un paragrafo 2, a norma del quale «[è] ammesso il riconoscimento di un titolo di abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore rilasciata da un ente di formazione all’estero a seguito di una formazione impartita in Grecia, se tale titolo è stato ottenuto al più tardi alla data di approvazione e di entrata in funzione di uno o più enti di formazione di cui all’articolo 5 della legge n. 3898/2010 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012». |
2. Decreto ministeriale n. 109088 modificato
12. |
L’articolo unico, capo A, paragrafi 1, 2 e 5, del decreto ministeriale n. 109088 del 12 dicembre 2011 ( 8 ), come modificato dal decreto n. 107309 del 20 dicembre 2012 ( 9 ) (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 109088 modificato»), è così formulato: «A. Definiamo come segue la procedura di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore rilasciati da un ente di formazione all’estero: I titoli di mediatore autorizzato rilasciati da un ente di formazione all’estero sono riconosciuti come equivalenti dalla commissione per l’accreditamento dei mediatori in conformità alla seguente procedura: 1. Gli interessati presentano una domanda di riconoscimento del titolo di mediatore autorizzato. (…) 2. Il modulo della domanda è accompagnato dai seguenti documenti giustificativi: (…)
(…) 5. La commissione per l’accreditamento dei mediatori riconosce l’equivalenza del titolo di abilitazione se esso è rilasciato da un ente riconosciuto all’estero e se l’interessato può comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione quale mediatore, assistente del mediatore o consulente di una delle parti. La commissione può, a sua discrezione, chiedere all’interessato di sottoporsi a un esame integrativo, in particolare quando la sua formazione è stata impartita in Grecia da un ente di origine straniera. La commissione per l’accreditamento dei mediatori può riconoscere l’equivalenza di un titolo di abilitazione ottenuto all’estero o rilasciato da un ente di formazione riconosciuto all’estero a seguito di una formazione impartita in Grecia anche ove l’interessato non comprovi un’esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione quale mediatore, assistente del mediatore o consulente di una delle parti, se dall’insieme degli elementi del fascicolo di detto interessato emerge chiaramente la sua formazione continua e l’esercizio sistematico da parte sua dell’attività di mediazione e se detto titolo è stato ottenuto non oltre il 31 dicembre 2012». |
3. Legge n. 4512/2018
13. |
La legge n. 4512/2018, che comprende un capo II dal titolo «Disposizioni in materia di mediazione», è stata pubblicata il 17 gennaio 2018 ( 10 ). |
14. |
L’articolo 188 di tale legge, rubricato «Qualificazione dei mediatori», prevede, al paragrafo 1, che «[i] mediatori devono: a) essere in possesso di un diploma di istruzione superiore [nazionale] o di un titolo equivalente rilasciato all’estero; b) essersi formati presso un ente di formazione dei mediatori riconosciuto dalla Commissione centrale per la mediazione o essere in possesso di un titolo di accreditamento rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea; c) essere accreditati da quest’ultima e iscritti nel registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’uomo. Ai fini dell’accreditamento, il titolare di un diploma di istruzione superiore [nazionale] o di un titolo equivalente rilasciato all’estero che possieda anche un titolo di master di specializzazione o un titolo di dottorato in materia di mediazione rilasciati da un istituto di istruzione superiore all’estero non necessita di una formazione aggiuntiva presso un ente di formazione dei mediatori, né deve sottoporsi agli esami. Chiunque abbia esercitato le funzioni di magistrato non può accedere alla professione di mediatore». |
15. |
L’articolo 202 della legge succitata, rubricato «Accreditamento dei mediatori», al paragrafo 1 enuncia che «[l]’accreditamento dei mediatori e la loro iscrizione nel registro di cui all’articolo 203, paragrafo 2, sono rimessi alla Commissione centrale per la mediazione previo esame (…)». |
16. |
L’articolo 203, paragrafo 6, di detta stessa legge, rubricato «Informazioni al pubblico – Registro», dispone che «[t]utti i mediatori accreditati in un altro Stato membro dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni ivi previste per esercitare legalmente la professione di mediatore, possono essere iscritti nel registro dei mediatori (…), previa domanda in tal senso. La relativa domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi indispensabili ad attestare la qualifica di mediatore; l’iscrizione sarà effettuata previo esame di detti documenti e previa approvazione da parte della Commissione centrale per la mediazione. Quest’ultima esamina la regolarità dei documenti prodotti dall’interessato servendosi, a sua discrezione, di tutti i mezzi a tal fine adeguati». |
17. |
L’articolo 205 della legge n. 4512/2018 stabilisce che, «[a] partire dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie che disciplinino diversamente un qualsiasi aspetto della mediazione. Restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 3898/2010». Inoltre, l’articolo 206 della legge n. 4512/2018 enuncia che «[i]l presente capo II entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nazionale (…)». |
III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
18. |
A seguito di una denuncia che contestava la compatibilità con le direttive 2005/36, 2006/123 e 2008/52 della legge n. 3898/2010 e del decreto ministeriale n. 109088 modificato, la Commissione chiedeva alla Repubblica ellenica, con lettera dell’11 luglio 2013, informazioni sulla formazione dei mediatori in Grecia. |
19. |
Non soddisfatta della risposta ricevuta, l’11 luglio 2014 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica una lettera di diffida con cui la invitata a presentare osservazioni su una violazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 2005/36 e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/123. |
20. |
Non ritenendo soddisfacente neppure la risposta così ottenuta, il 29 maggio 2015 la Commissione inviava una lettera di diffida complementare con cui confermava il suo precedente parere ed esprimeva, inoltre, le sue preoccupazioni circa l’incompatibilità della normativa greca con l’articolo 50 e con l’allegato VII della direttiva 2005/36 nonché con il principio di non discriminazione sancito agli articoli 45 e 49 TFUE. |
21. |
Non convinta della fondatezza degli argomenti addotti in risposta dalla Repubblica ellenica, la Commissione le inviava un parere motivato, pervenuto il 26 febbraio 2016 ( 11 ). In base al suddetto parere, in primis, limitando la forma giuridica degli enti di formazione dei mediatori a società senza scopo di lucro che devono essere costituite da almeno un ordine degli avvocati e da almeno un ordine professionale greco, conformemente alla legge n. 3898/2010 e al decreto presidenziale n. 123/2011 ( 12 ), la Repubblica ellenica sarebbe venuta meno agli obblighi in materia di libertà di stabilimento ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 15, paragrafi 2, lettere b) e c), e 3, della direttiva 2006/123. In secondo luogo, assoggettando la procedura di riconoscimento dei titoli accademici a requisiti ulteriori relativi al contenuto dei certificati e a provvedimenti compensativi senza una previa valutazione delle differenze sostanziali e mantenendo in vigore disposizioni discriminatorie che impongono ai richiedenti l’accreditamento come mediatore ( 13 ) di comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione, la Repubblica ellenica sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 45 e 49 TFUE e degli articoli 13, 14 e 50 e dell’allegato VII della direttiva 2005/36. |
22. |
Con lettera del 10 maggio 2016, la Repubblica ellenica contestava gli addebiti mossi nei suoi confronti. Da una parte, essa deduceva che la mediazione costituirebbe un’attività rientrante nell’esercizio dei pubblici poteri e, più precisamente, nell’amministrazione della giustizia, cosicché essa ricadrebbe nell’eccezione prevista all’articolo 51, primo comma, TFUE, e che, alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/52, si potrebbe, inoltre, ritenere che l’interesse generale possa giustificare misure che limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Dall’altra, essa sosteneva che i mediatori che hanno ottenuto qualifiche professionali in un altro Stato membro non erano impossibilitati ad accedere all’esercizio di detta professione, posto che le disposizioni controverse autorizzerebbero il riconoscimento della loro competenza sulla base della documentazione concernente la loro formazione continua, in luogo del succitato criterio dell’esperienza. |
23. |
Non condividendo tale analisi, con atto del 22 dicembre 2017 depositato il 4 gennaio 2018, la Commissione proponeva il presente ricorso, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, al fine di ottenere l’accertamento degli addebiti mossi nel suo parere motivato ( 14 ). |
24. |
Nel suo controricorso, la Repubblica ellenica chiedeva il rigetto del ricorso in esame affermando che la legge n. 3898/2010 e il decreto presidenziale n. 123/2011 sono stati abrogati dalla legge n. 4512/2018 e che quest’ultima avrebbe eliminato le disposizioni nazionali controverse. |
25. |
Nella memoria di replica, la Commissione ribadiva le censure e le argomentazioni esposte nel suo ricorso, affermando, in particolare, che i cambiamenti introdotti con la legge n. 4512/2018, dopo il deposito del suddetto ricorso, non sarebbero determinanti per sanare gli inadempimenti dedotti. |
26. |
Nella controreplica, la Repubblica ellenica formulava alcune precisazioni in relazione al regime istituito con la legge n. 4512/2018 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. |
27. |
All’udienza del 6 dicembre 2018, la Repubblica ellenica e la Commissione hanno presentato osservazioni orali. |
IV. Analisi
A. Sulle disposizioni nazionali contestate nel presente ricorso
28. |
Prima di esaminare la fondatezza delle censure formulate dalla Commissione in merito all’inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/36, contestato alla Repubblica ellenica ( 15 ), occorre definire la portata del presente ricorso, identificando le disposizioni nazionali che ne sono oggetto. |
29. |
Infatti, in base a quanto indicato nel suo ricorso, la Commissione ha definito il quadro normativo nazionale in cui si inserisce la presente causa citando, più in particolare, la legge n. 3898/2010 e il decreto ministeriale n. 109088 modificato ( 16 ), nella rispettiva versione applicabile alla data del suddetto atto introduttivo del giudizio ( 17 ). |
30. |
Tuttavia, nel suo controricorso, la Repubblica ellenica ha sostenuto che l’entrata in vigore della legge n. 4512/2018, disciplinante in particolare la professione di mediatore, aveva comportato l’abrogazione di tutte le disposizioni nazionali oggetto del ricorso e la loro sostituzione con disposizioni conformi al diritto dell’Unione, cosicché le censure mosse dalla Commissione sarebbero divenute «ormai prive di senso». Essa ha sostenuto, in particolare, da una parte, che «le disposizioni della legge n. 4512/2018 [hanno] eliminato (…), per le persone che chiedono l’accreditamento come mediatore in quanto titolari di titoli di accreditamento rilasciati all’estero o da un ente di formazione straniero riconosciuto, l’obbligo della previa partecipazione ad almeno tre procedimenti di mediazione» e, dall’altra, che tali disposizioni hanno modificato le condizioni di iscrizione nel registro greco dei mediatori ( 18 ). Essa ha ribadito tale argomentazione nella sua controreplica ( 19 ). |
31. |
Per quanto concerne, nello specifico, l’asserita violazione della direttiva 2005/36, nella sua memoria di replica, la Commissione ha osservato, da una parte, che le censure formulate nel suo ricorso non erano svuotate del loro contenuto e, dall’altra, che si renderebbero necessari vari chiarimenti sul tenore letterale di talune disposizioni della legge n. 4512/2018 e sull’eventuale mantenimento dell’applicazione delle disposizioni anteriori ( 20 ). Essa ha aggiunto che, in ogni caso, «pur avendo preso in considerazione la nuova normativa» invocata dalla parte convenuta, richiamava gli elementi indicati nel ricorso in merito a detta violazione, causata a suo parere dalla normativa anteriore. |
32. |
Nel corso della fase orale del presente procedimento, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie rispettive posizioni. In particolare, la Repubblica ellenica ha sostenuto che l’articolo 205 della legge n. 4512/2018, che secondo la Commissione sarebbe formulato in maniera imprecisa, aveva implicato l’abrogazione di tutte le preesistenti disposizioni in materia di mediazione il cui elenco sarebbe stato redatto sulla base di un verbale conservato negli archivi del parlamento greco. Inoltre, la Commissione ha osservato che le censure fondate sulla direttiva 2005/36 da essa mosse nei confronti delle disposizioni nazionali oggetto del suo ricorso erano dirette anche contro le disposizioni della legge n. 4512/2018, disposizioni che non le sembravano peraltro manifestamente contrarie a quelle della normativa precedente. |
33. |
A questo riguardo, osservo, in primis, che la Repubblica ellenica non ha formalmente eccepito l’irricevibilità del presente ricorso per inadempimento. Tuttavia, la Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’articolo 258 TFUE per la proposizione di un siffatto ricorso. In particolare, conformemente a una giurisprudenza consolidata, dall’articolo 120 del regolamento di procedura della Corte risulta che gli elementi essenziali di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco così da conoscere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché lo Stato membro possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e la Corte possa esercitare debitamente il suo controllo ( 21 ). |
34. |
In secondo luogo, ricordo che, per consolidata giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, cosicché i mutamenti successivi non possono essere presi in considerazione dalla Corte nel valutare l’esistenza di tale inadempimento. Così, gli argomenti addotti dallo Stato convenuto devono essere respinti nella parte in cui essi riguardano uno sviluppo legislativo successivo alla data di scadenza di detto termine ( 22 ). Inoltre, un ricorso per inadempimento concernente una normativa nazionale che continua a produrre effetti a tale data, la sola rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, non è privo di oggetto. Infatti, ove l’inadempimento sia stato eliminato dopo tale data, l’azione mantiene comunque un interesse, consistente in particolare nello stabilire il fondamento di una responsabilità che può insorgere per uno Stato membro in conseguenza del suo inadempimento nei confronti, in particolare, di coloro che derivano diritti da esso ( 23 ). |
35. |
Orbene, nel caso di specie, le disposizioni del capo II della legge n. 4512/2018, fatte valere dalla Repubblica ellenica, sono entrate in vigore il 17 gennaio 2018 ( 24 ) e, quindi, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 26 aprile 2016 ( 25 ), e anche dopo il deposito del presente ricorso, avvenuto il 4 gennaio 2018. Posto che l’inadempimento addebitato non era di certo stato sanato alla data di scadenza di detto termine, la modifica delle disposizioni contestate dalla Commissione intervenuta successivamente a tale data non può aver privato di oggetto detto ricorso. Pertanto, a mio giudizio, non è determinante stabilire se la legge n. 4512/2018 abbia o meno abrogato integralmente le disposizioni del diritto greco oggetto del ricorso, poiché tale questione non rileva, in ogni caso, ai fini della ricevibilità del ricorso nella parte in cui si riferisce ad esse. |
36. |
In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se la normativa nazionale contestata nell’ambito di un procedimento per inadempimento è stata modificata dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato, si deve ritenere che la Commissione non modifichi l’oggetto del suo ricorso se riferisce le censure formulate contro le disposizioni anteriori anche alle disposizioni derivanti dalla riforma adottata, a condizione però che sia accertato che le due versioni della normativa hanno un contenuto essenzialmente identico, cosicché il sistema istituito dalla normativa contestata nella fase precontenziosa è stato, nel complesso, mantenuto ( 26 ). |
37. |
Nel caso di specie, mi sembra che gli argomenti sia scritti che orali presentati dalla Commissione dinanzi alla Corte in relazione alle disposizioni della legge n. 4512/2018 siano caratterizzati da una mancanza di chiarezza, se non addirittura inficiati da una certa ambiguità. Infatti, la Commissione ha affermato che essa intendeva riferire le censure concernenti la direttiva 2005/36 non soltanto alla normativa nazionale oggetto del suo ricorso, ma anche alla legge n. 4512/2018, senza tuttavia stabilire in maniera precisa in che misura il contenuto di detta ultima legge sarebbe analogo a quello della normativa anteriore e, quindi, parimenti contrario alla summenzionata direttiva, essendosi semplicemente limitata a esporre una serie di dubbi a tal riguardo ( 27 ). Orbene, a mio parere, tale modus operandi non è in linea con la succitata giurisprudenza sul grado di chiarezza e precisione che devono soddisfare le richieste della Commissione ove questa intenda ottenere la condanna di uno Stato membro per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ( 28 ); inoltre, non spetta alla Corte supplire alle mancanze della ricorrente ove questa non soddisfi tali requisiti ( 29 ). |
38. |
In conclusione, posto che le disposizioni del diritto greco oggetto del ricorso della Commissione ( 30 ) non sono state abrogate prima della scadenza del termine impartito nel parere motivato, ritengo che il presente ricorso per inadempimento non possa essere considerato privo di oggetto e che esso debba pertanto essere dichiarato ricevibile nella parte in cui si riferisce a dette disposizioni. Per contro, ritengo che l’eventuale trasposizione delle censure contenute nel ricorso alle disposizioni di cui alla legge n. 4512/2018 non sia stata giustificata dalla Commissione a sufficienza per poter essere presa in considerazione dalla Corte, quantomeno per quanto attiene alla violazione della direttiva 2005/36, cosicché, a mio parere, non vi sarà motivo di valutare l’inadempimento addebitato rispetto a dette nuove disposizioni. |
B. Sull’inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/36
39. |
Alla luce degli argomenti rispettivamente dedotti dalle parti del presente procedimento, esaminerò anzitutto se la normativa greca controversa rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e ciò, più specificamente, sotto il profilo del rapporto tra detta direttiva e la direttiva 2008/52 ( 31 ), tenuto conto dell’oggetto limitato delle presenti conclusioni ( 32 ) (sezione 1). Posto che, a mio avviso, la direttiva 2005/36 dovrebbe essere ritenuta al riguardo applicabile, occorrerà poi stabilire se la suddetta normativa sia ad essa conforme (sezione 2). |
1. Sull’applicabilità della direttiva 2005/36, in particolare alla luce della direttiva 2008/52
40. |
In via preliminare, osservo che la questione dell’applicabilità della direttiva 2005/36, più specificamente in rapporto al contenuto della direttiva 2008/52, pur essendo menzionata nell’atto con cui la Corte è stata adita ( 33 ), mi sembra essere stata sollevata essenzialmente nel quadro della fase precontenziosa. |
41. |
In base a quanto indicato nel suo ricorso, la Commissione afferma che, nella loro risposta al parere motivato, le autorità greche hanno messo in dubbio l’applicabilità della direttiva 2005/36 sostenendo che la qualificazione della professione di mediatore come «professione regolamentata» potrebbe «dipendere dal rapporto tra la direttiva 2005/36 e la successiva direttiva 2008/52». |
42. |
In primo luogo, rilevo che dal ricorso emerge espressamente che le autorità greche non hanno contestato la posizione della Commissione secondo cui la professione di mediatore in Grecia costituisce una «professione regolamentata», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36. La Repubblica ellenica non ha rimesso in discussione tale aspetto dinanzi alla Corte. Inoltre, a mio parere, tale analisi è corretta per i motivi di seguito indicati. |
43. |
Dal tenore letterale della disposizione succitata ( 34 ) e dalla relativa giurisprudenza della Corte ( 35 ) risulta che tale nozione indica un’attività professionale che, per quanto riguarda le condizioni di accesso o di esercizio, è disciplinata direttamente o indirettamente da disposizioni nazionali che impongono il possesso di determinate qualifiche professionali che corrispondono a un titolo di formazione specificamente concepito per preparare i suoi titolari all’esercizio di una determinata professione. Orbene, la professione di mediatore come disciplinata in Grecia soddisfa in effetti tali criteri, posto che l’accesso ad essa è subordinato all’aver seguito una formazione adeguata nell’ottica di ottenere una qualifica professionale e un titolo che permettano specificamente di esercitare detta professione, in particolare in forza dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della legge n. 3898/2010 ( 36 ). Pertanto, nella specie, la direttiva 2005/36 è senz’altro applicabile in forza del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a). |
44. |
In secondo luogo, rilevo che, in base al ricorso, nella fase precontenziosa le autorità greche hanno sostenuto che il campo di applicazione della direttiva 2005/36 sarebbe limitato all’«esercizio» di una professione regolamentata, traendone un argomento a supporto di un presunto collegamento tra detta direttiva e la direttiva 2008/52. Ciò detto, il «collegamento» così stabilito tra questi due strumenti non è stato esplicitato dalle parti dinanzi alla Corte. Se comprendo correttamente la questione sollevata, stanti le indicazioni fornite dalla Commissione, occorrerebbe stabilire in che misura l’armonizzazione risultante dalla direttiva 2005/36, alla luce della direttiva 2008/52, ricomprenda le condizioni di accesso a una professione regolamentata come quella di mediatore in Grecia. |
45. |
A questo riguardo, ricordo che, conformemente ai suoi articoli 1 e 2, la direttiva 2005/36 fissa le regole con cui le qualifiche professionali acquisite dai cittadini degli Stati membri in uno o più Stati membri, detti «d’origine», devono essere riconosciute in uno Stato membro, detto «ospitante», ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate, ai sensi di tale direttiva, o del loro esercizio sul territorio di detto ultimo Stato ( 37 ). |
46. |
Venendo alla presa in considerazione della direttiva 2008/52 al fine di delimitare il campo di applicazione ratione materiae della direttiva 2005/36, tale argomento – la cui rilevanza non è stata peraltro dimostrata dalla Repubblica ellenica dinanzi alla Corte – mi sembra in ogni caso essere destituito di fondamento. Infatti, da una parte, la direttiva 2008/52 non contiene alcun riferimento alla direttiva 2005/36 ( 38 ), che l’ha preceduta. Dall’altra, a quanto mi consta, nella sua giurisprudenza la Corte non ha mai stabilito un legame sostanziale tra questi due strumenti, posto che i rispettivi oggetti sono tra loro nettamente distinti ( 39 ). Inoltre, nel leggere le disposizioni della direttiva 2008/52 potenzialmente pertinenti ( 40 ), concernenti essenzialmente la qualità della mediazione ( 41 ), non vedo come esse possano incidere sull’applicabilità della direttiva 2005/36 nell’ambito della presente causa. |
47. |
Infine, come indica la Commissione, da una giurisprudenza costante risulta che, in mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso a una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualificazioni necessarie all’esercizio di tale professione, fermo restando che essi sono tuttavia tenuti ad esercitare le proprie competenze in tale settore nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE ( 42 ). Nella specie, ritengo che le condizioni di accesso all’attività di mediatore non siano, ad oggi, oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione, in particolare in forza delle disposizioni della direttiva 2008/52, cosicché gli Stati membri restano competenti a definire dette condizioni, pur avendo l’obbligo di garantire che le disposizioni nazionali adottate in materia non integrino un ostacolo ingiustificato all’esercizio effettivo di dette libertà. |
48. |
Pertanto, aderendo alla posizione della Commissione, ritengo indubbio non solo che la professione di mediatore costituisca in Grecia una «professione regolamentata» ai sensi della direttiva 2005/36, ma anche che essa rientri nel campo di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Occorre pertanto stabilire se la normativa nazionale contestata con il presente ricorso sia conforme ai requisiti fissati da detto strumento. |
2. Sull’incompatibilità delle disposizioni nazionali controverse con la direttiva 2005/36
49. |
Dagli argomenti esposti dalle parti nel merito emerge che la Commissione afferma che, adottando la normativa oggetto del ricorso e, più nello specifico, il decreto ministeriale n. 109088 modificato, letto in combinato disposto con la legge n. 3898/2010, la Repubblica ellenica non ha violato unicamente gli articoli 13, 14, 50 e l’allegato VII della direttiva 2005/36, ma anche il principio di non discriminazione nel quadro di detta stessa normativa. |
50. |
La Repubblica ellenica contesta tale argomento ( 43 ) deducendo che le nuove disposizioni di cui alla legge n. 4512/2018 ( 44 ) differirebbero in maniera significativa dalle disposizioni che figurano nella normativa oggetto del ricorso, le quali sarebbero state integralmente abrogate dalla suddetta legge. A questo proposito, ricordo che, per le ragioni illustrate supra, a mio parere le disposizioni della summenzionata legge non dovrebbero rientrare nella valutazione dell’inadempimento che la Corte è chiamata a compiere nell’ambito della presente causa ( 45 ). |
51. |
Sottolineo peraltro che la convenuta non si pronuncia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della versione anteriore della normativa greca, oggetto del ricorso, benché la riforma alla base delle sue argomentazioni sia entrata in vigore dopo la scadenza del termine impartito dalla Commissione con il parere motivato, con la conseguenza che la adozione di tale riforma non potrebbe costituire un mezzo di difesa valido, come emerge dalla giurisprudenza succitata ( 46 ). Inoltre, a mio parere, in un siffatto contesto procedurale, il fatto di dedurre in via esclusiva l’adozione di disposizioni nuove tenderebbe piuttosto a dimostrare che il contesto normativo nazionale non era in effetti conforme al diritto dell’Unione alla scadenza del termine pertinente ( 47 ). |
52. |
In ogni caso, conformemente a una giurisprudenza costante, anche qualora lo Stato membro interessato non neghi l’inadempimento, spetta alla Corte accertare la sussistenza o meno dell’inadempimento addebitato ( 48 ). |
53. |
A questo riguardo, osservo che, per quanto concerne l’incompatibilità della normativa greca oggetto del ricorso con la direttiva 2005/36, la Commissione solleva varie censure con cui addebita alla Repubblica ellenica di aver subordinato la procedura di riconoscimento dei titoli accademici, imposta ai candidati mediatori, a requisiti non previsti dagli articoli 13, 14, 50 e dall’allegato VII della suddetta direttiva. A mio giudizio, tale analisi è corretta per i seguenti motivi. |
54. |
Preciso anzitutto che, posto che la professione di mediatore, regolamentata in Grecia ( 49 ), non è contemplata dalle disposizioni dei capi II e III del titolo III della direttiva 2005/36, relativo alla libertà di stabilimento, essa è soggetta al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, previsto dal capo I di tale titolo e, segnatamente, dagli articoli da 10 a 14 di detta direttiva ( 50 ). |
55. |
L’articolo 13 della summenzionata direttiva fissa le condizioni di detto riconoscimento. In particolare, il paragrafo 1 dell’articolo succitato prevede che l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve permettere l’accesso a una professione regolamentata e consentirne l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11 della medesima direttiva rilasciato a tal fine da un’autorità competente di un altro Stato membro ( 51 ). |
56. |
È vero che l’articolo 14 della direttiva 2005/36 aggiunge che il suo articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di imporre alle persone che desiderano accedere ed esercitare una professione regolamentata «provvedimenti di compensazione», consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale. Tuttavia, il suddetto articolo 14 circoscrive tale possibilità alle ipotesi elencate nel suo paragrafo 1, che menziona, in particolare, alla lettera a), il caso in cui «la formazione (…) ricevuta [dal richiedente] riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante» ( 52 ). Il suo paragrafo 4 definisce la nozione di «materie sostanzialmente diverse» ( 53 ) e il suo paragrafo 5 impone che il ricorso alla possibilità succitata avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità ( 54 ). |
57. |
Inoltre, l’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere, a mio parere, unicamente, i documenti e i certificati di cui all’allegato VII di detto strumento. Il punto 1, lettere b) e c), del suddetto allegato indica che la presentazione degli attestati ivi menzionati può essere richiesta alle condizioni fissate ai sensi di queste ultime disposizioni. |
58. |
Orbene, nel caso di specie, le disposizioni del decreto ministeriale n. 109088 modificato, in combinato disposto con quelle della legge n. 3898/2010, vanno oltre le regole previste dalle disposizioni della direttiva 2005/36 menzionate supra. |
59. |
In primis, il riconoscimento di cui trattasi è subordinato a requisiti concernenti il contenuto dei certificati richiesti che, a mio avviso, non sono conformi al regime istituito dalla direttiva di cui trattasi. |
60. |
Infatti, l’articolo unico, capo A, paragrafo 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 109088 modificato elenca tutta una serie di dati che devono essere indicati nei certificati che i candidati mediatori sono tenuti a fornire alla commissione greca per l’accreditamento ( 55 ), tra i quali riscontro elementi ( 56 ) che non corrispondono alle regole definite dal legislatore dell’Unione in quanto non permettono di valutare in maniera proporzionata il contenuto del percorso formativo compiuto dagli interessati, contrariamente ai limitati criteri di valutazione che si ricavano, a mio giudizio, dall’articolo 14, dall’articolo 50, paragrafo 1, e dall’allegato VII, punto 1, della direttiva 2005/36 ( 57 ). |
61. |
Inoltre, come ricorda la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte sulla libera circolazione delle persone, quale garantita dall’articolo 45 TFUE, emerge che la valutazione dell’equipollenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare ( 58 ). |
62. |
In secondo luogo, in forza della normativa greca controversa, il riconoscimento delle qualificazioni è collegato a provvedimenti compensativi che sono imposti a una categoria di candidati mediatori senza una previa valutazione dell’eventuale esistenza di differenze sostanziali con la formazione nazionale, benché la necessità di una siffatta valutazione derivi, a mio parere e anche secondo la Commissione, dall’articolo 14 della direttiva 2005/36, e più in particolare dai summenzionati elementi dei suoi paragrafi 1, 4 e 5. |
63. |
Infatti, l’articolo unico, capo A, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 109088 modificato stabilisce che, quando si tratta di riconoscere l’equivalenza di un titolo di abilitazione ottenuto all’estero o rilasciato da un ente di formazione straniero a seguito di una formazione impartita in Grecia, la commissione greca per l’accreditamento dei mediatori può riconoscere detta equivalenza a condizioni che, a mio avviso, non corrispondano alle tipologie di criteri previsti dalla direttiva 2005/36 e che eccedano il margine di discrezionalità che detta direttiva riconosce alle autorità competenti degli Stati membri in detto ambito ( 59 ). In via principale, ritengo che le suddette condizioni non siano idonee a stabilire preliminarmente che la formazione ricevuta dall’interessato verte su materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante, così da rendere oggettivamente necessario un provvedimento di compensazione volto a colmare delle lacune, come previsto dall’articolo 14 di detta direttiva. |
64. |
In terzo luogo, la Commissione afferma che, nel medesimo contesto normativo, la Repubblica ellenica ha altresì violato il principio di non discriminazione, avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle persone che richiedono un accreditamento quale mediatore dopo aver ottenuto un titolo di abilitazione presso un ente di formazione straniero ( 60 ) di comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione, mentre ciò non è richiesto a chi ha ottenuto un’autorizzazione presso un ente di formazione greco. |
65. |
Condivido tale punto di vista, pur ritenendo che questa terza censura si confondi con la seconda censura sopra menzionata, dato che riguarda anch’essa il tenore letterale dell’articolo unico, capo A, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 109088 modificato, esaminato supra alla luce della direttiva 2005/36, che contiene, a mio parere, essa stessa un divieto di ogni criterio discriminatorio di riconoscimento delle qualifiche professionali ( 61 ). |
66. |
Infine, in linea con la Commissione, rilevo che gli argomenti opposti al riguardo dalla Repubblica ellenica, nell’ambito del procedimento precontenzioso, non fanno presa. Più in particolare, in forza di una giurisprudenza consolidata della Corte ( 62 ), è irrilevante che una prassi amministrativa permetta, caso per caso, di disapplicare le disposizioni della normativa greca non conformi alla direttiva 2005/36, segnatamente quelle che richiedono l’esperienza summenzionata ( 63 ). |
67. |
Di conseguenza, ritengo che la Commissione abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza dell’inadempimento addebitato alla Repubblica ellenica, nella misura in cui esso concerne il decreto ministeriale n. 109088 modificato in combinato disposto con la legge n. 3898/2010, sulla base della direttiva 2005/36. |
V. Conclusione
68. |
Alla luce delle considerazioni che precedono e fatto salvo l’esame delle ulteriori censure formulate nell’ambito della presente causa, propongo alla Corte di deliberare come segue: Assoggettando la procedura di riconoscimento dei titoli accademici a requisiti ulteriori relativi al contenuto dei certificati richiesti e a provvedimenti compensativi senza una previa valutazione dell’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, 14 e 50 e dell’allegato VII della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (GU 2006, L 376, pag. 36).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (GU 2005, L 255, pag. 22).
( 4 ) Per quanto concerne l’eventuale incompatibilità di una normativa nazionale con l’articolo 15 della direttiva 2006/123 e con l’articolo 49 TFUE, v. le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa pendente Commissione/Germania (C‑377/17).
( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3).
( 6 ) Legge sulla mediazione in materia civile e commerciale (FΕΚ Α’ 211/16.12.2010).
( 7 ) Atto legislativo relativo alla disciplina di questioni urgenti rientranti nella competenza del Ministero delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo, della Concorrenza, delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Reti, del Ministero dell’Istruzione e dei Culti, del Ministero della Cultura e dello Sport, del Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti climatici, del Ministero del Lavoro, della Sicurezza e dell’Assistenza sociale, del Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’uomo, del Ministero per le Riforme amministrative e l’e-governance, e altre disposizioni (FΕΚ Α’ 237/5.12.2012).
( 8 ) FΕΚ B’ 2824/14.12.2011.
( 9 ) FΕΚ B’ 3417/21.12.2012.
( 10 ) Legge recante modalità di applicazione delle riforme strutturali del piano di adeguamento economico e altre disposizioni (FΕΚ Α’ 5/17.1.2018), in particolare articoli da 178 a 206.
( 11 ) Preciso che, benché il ricorso indichi il «16 febbraio», dai documenti ad esso allegati risulta che il parere motivato reca la data del 25 febbraio 2016 ed è stato ricevuto il giorno successivo.
( 12 ) Decreto presidenziale recante le condizioni di autorizzazione e funzionamento degli enti di formazione dei mediatori in materia civile e commerciale (FΕΚ Α’ 255/9.12.2011). Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, «[u]n ente di formazione dei mediatori (…) può essere una società di diritto civile senza scopo di lucro, costituita congiuntamente da almeno un ordine degli avvocati e da almeno uno degli ordini professionali nazionali, operante in forza di un’autorizzazione rilasciata dal servizio per la professione forense e degli ufficiali giudiziari appartenente alla direzione generale dell’amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’uomo (articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 3898/2010)».
( 13 ) A questo riguardo, il ricorso della Commissione riguarda, più nello specifico, i richiedenti l’accreditamento in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all’estero o rilasciati da un ente di formazione riconosciuto all’estero a seguito di una formazione impartita in Grecia.
( 14 ) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni. Preciso che soltanto l’articolo 49 TFUE è citato quale fondamento giuridico del ricorso e non anche l’articolo 45 TFUE che era stato invece preso in considerazione, in via integrativa, nel parere motivato.
( 15 ) Fondatezza che sarà esaminata ai paragrafi 39 e segg. delle presenti conclusioni.
( 16 ) Mi sembra che l’adozione del decreto ministeriale n. 109088 modificato si evinca, segnatamente, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 3898/2010.
( 17 ) Preciso che la Commissione menziona anche il decreto presidenziale n. 123/2011, ma detto strumento non è oggetto della parte del ricorso per inadempimento esaminata nelle presenti conclusioni mirate (v. paragrafo 3 di queste ultime).
( 18 ) A questo riguardo, la Repubblica ellenica ha sostenuto che la legge n. 4512/2018 era diretta «a rafforzare la formazione dei candidati mediatori fissando prerequisiti per accedere alla relativa formazione. [Gli interessati devono] essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di insegnamento superiore nazionale o di un diploma straniero riconosciuto come equivalente senza che sia richiesta alcuna pregressa esperienza di partecipazione a un procedimento di mediazione». Essa ha aggiunto che «l’articolo 203, paragrafo 6, della legge [di cui trattasi] prevede la facoltà di iscriversi nel registro dei mediatori e dei mediatori accreditati in un altro Stato membro, nel rispetto delle disposizioni ivi previste per l’esercizio legale della professione di mediatore».
( 19 ) In base a quest’ultima memoria, «i decreti ministeriali in materia di mediazione [preesistenti] alla legge n. 4512/2018 sono stati abrogati con l’entrata in vigore di tale legge».
( 20 ) A giudizio della Commissione, dall’articolo 205 e dall’articolo 188, paragrafo 1, lettere a) e b), della suddetta legge non si evincerebbe chiaramente, in particolare, l’integrale abrogazione delle disposizioni nazionali controverse. Pertanto, l’inadempimento contestato persisterebbe malgrado la riforma della normativa in materia.
( 21 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 2010, Commissione/Austria (C‑535/07, EU:C:2010:602, punto 42); del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (C‑68/11, EU:C:2012:815, punti da 49 a 54), e del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 50).
( 22 ) V., in particolare, sentenze del 28 luglio 2011, Commissione/Belgio (C‑133/10, non pubblicata, EU:C:2011:527, punti da 31 a 39); del 25 ottobre 2012, Commissione/Portogallo (C‑557/10, EU:C:2012:662, punti 24 e 25); del 4 settembre 2014, Commissione/Francia (C‑237/12, EU:C:2014:2152, punti da 52 a 55); del 18 dicembre 2014, Commissione/Regno Unito (C‑640/13, non pubblicata, EU:C:2014:2457, punti da 41 a 44), e del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (C‑274/15, EU:C:2017:333, punti 41, 47 e 48).
( 23 ) V., in particolare, sentenze del 10 aprile 2008, Commissione/Italia (C‑442/06, EU:C:2008:216, punto 42); del 7 aprile 2011, Commissione/Portogallo (C‑20/09, EU:C:2011:214, punti da 31 a 42), e del 23 aprile 2015, Commissione/Bulgaria (C‑376/13, non pubblicata, EU:C:2015:266, punti 43 e 45).
( 24 ) Le succitate disposizioni (citate per estratto ai paragrafi 13 e segg. delle presenti conclusioni) sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione della legge di cui trattasi a norma del suo articolo 206.
( 25 ) Preciso che dai documenti allegati al ricorso emerge che la Commissione ha fissato alla Repubblica ellenica, per porre rimedio all’inadempimento addebitato, un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del parere motivato, pervenuto il 26 febbraio 2016.
( 26 ) V., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Commissione/Belgio (C‑221/03, EU:C:2005:573, punti 38 e segg.); del 10 gennaio 2006, Commissione/Germania (C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 27); del 21 marzo 2013, Commissione/Francia (C‑197/12, non pubblicata, EU:C:2013:202, punto 26), e del 4 settembre 2014, Commissione/Germania (C‑211/13, non pubblicata, EU:C:2014:2148, punto 24).
( 27 ) Sia nella memoria di replica della Commissione che in udienza.
( 28 ) Oltre alle sentenze succitate nella nota 21, v. le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Commissione/Estonia (C‑39/10, EU:C:2011:770, paragrafi 32 e segg.).
( 29 ) Posto che, nel merito del ricorso, grava sulla Commissione l’onere di dimostrare l’asserito inadempimento, fornendo alla Corte gli elementi necessari alla verifica dell’esistenza e della portata di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze del 29 ottobre 2015, Commissione/Belgio, C‑589/14, non pubblicata, EU:C:2015:736, punti 28 e 32; del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo, C‑126/15, EU:C:2017:504, punti 70 e 80, e del 12 aprile 2018, Commissione/Danimarca, C‑541/16, EU:C:2018:251, punto 25).
( 30 ) Vale a dire le disposizioni della legge n. 3898/2010 e del decreto ministeriale n. 109088 modificato, per quanto concerne le censure relative alla violazione della direttiva 2005/36.
( 31 ) Le disposizioni della direttiva 2008/52 (relativa a determinati aspetti della mediazione) sono invocate dalla Repubblica ellenica anche, e addirittura principalmente, quale mezzo di difesa contro la prima censura sollevata dalla Commissione, che si fonda sugli obblighi derivanti dall’articolo 49 TFUE (sulla libertà di stabilimento) e dall’articolo 15 della direttiva 2006/123 (relativa ai servizi nel mercato interno). Ricordo che, tuttavia, tale censura non è oggetto delle presenti conclusioni mirate (v. paragrafi 1 e 3 di queste ultime).
( 32 ) In base al ricorso, al fine di opporsi all’applicazione della direttiva 2005/36, la Repubblica ellenica ha altresì eccepito altri due argomenti, uno relativo all’articolo 51, primo comma, TFUE (che sancisce un’eccezione alla libertà di stabilimento per le attività rientranti nell’esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro) e l’altro concernente il fatto che essa non ha ancora designato un’autorità nazionale autorizzata a riconoscere le qualifiche professionali dei mediatori in Grecia (come quelle previste all’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva succitata). Tuttavia, questi due argomenti non saranno analizzati nelle presenti conclusioni mirate.
( 33 ) Infatti, la Commissione indica nel ricorso che le autorità greche hanno sollevato un’eccezione al riguardo nella loro risposta al parere motivato. A mio giudizio, la Repubblica ellenica non ha argomentato detta eccezione né nel controricorso, né nella controreplica depositata dinanzi alla Corte e nemmeno nelle osservazioni orali, fermo restando che nella sua difesa è certamente richiamata la direttiva 2008/52, ma in collegamento con la direttiva 2006/123, aspetto questo non trattato nelle presenti conclusioni (v. nota 31 di queste ultime). Orbene, nell’ambito della fase precontenziosa le parti hanno occasione di esporre ed elaborare l’argomentazione che, successivamente, saranno chiamate a sviluppare davanti alla Corte in caso di avvio di un’azione diretta ad accertare l’inadempimento (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 15 novembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18, EU:C:2018:910, punto 24).
( 34 ) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36 definisce la nozione di «professione regolamentata» come segue: «attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. (…)».
( 35 ) V., in particolare, sentenze del 17 dicembre 2009, Rubino (C‑586/08, EU:C:2009:801, punto 24); del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punti da 36 a 38), e del 21 settembre 2017, Malta Dental Technologists Association e Reynaud (C‑125/16, EU:C:2017:707, punti 34 e 35).
( 36 ) Il quale prevede che i candidati mediatori siano sottoposti all’esame di una commissione giudicatrice incaricata di verificare, prima di concedere un accreditamento, che essi siano in possesso delle conoscenze, delle competenze e di formazione sufficiente impartita da un ente abilitato.
( 37 ) V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:408, paragrafo 28).
( 38 ) A differenza, ad esempio, del considerando 19 e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 63). V., a questo riguardo, le mie conclusioni nella causa Menini e Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:132, paragrafi 55 e segg.).
( 39 ) Ricordo che la direttiva 2008/52 è relativa a determinati aspetti della mediazione, quale metodo stragiudiziale di risoluzione delle controversie che merita di essere promosso, mentre la direttiva 2005/36 concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, come risulta sia dai titoli che dall’articolo 1 di detti strumenti, che ne definiscono il rispettivo oggetto.
( 40 ) Alla luce delle discussioni tenutesi dinanzi alla Corte sul rapporto, peraltro, tra la direttiva 2008/52 e la direttiva 2006/123 (v. nota 31 delle presenti conclusioni).
( 41 ) Vale a dire il considerando 16 e l’articolo 1 della direttiva 2008/52, che ne enunciano gli obiettivi, l’articolo 3, lettera b), che definisce la nozione di «mediatore», e l’articolo 4, concernente la «qualità della mediazione». Benché il considerando 16 e il succitato articolo 4, paragrafo 2, invitino gli Stati membri a promuovere la formazione dei mediatori al fine di favorire una mediazione di buona qualità, la suddetta direttiva non mira tuttavia a disciplinarne la qualificazione professionale. V., in particolare, Cadiet, L., «Directive no 2008/52/CE (…)», Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, Parigi, 2011, pagg. 321 e segg., specialmente punto 850; Ybarra Bores, A., «The European Union and alternative dispute resolution methods: Directive 2008/52/EC (…)», Latest developments in EU private international law, Intersentia, Cambridge, 2011, pagg. 175 e segg., specialmente pag. 181, nonché Esplugues, C., «Civil and commercial mediation in the EU after the transposition of Directive 2008/52/EC», Civil and commercial mediation in Europe, vol. II, Intersentia, Cambridge, 2014, pagg. 485 e segg., specialmente pag. 516.
( 42 ) V., in particolare, sentenze del 10 dicembre 2009, Peśla (C‑345/08, EU:C:2009:771, punti 34 e segg.); del 27 giugno 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430, punto 20), e del 17 dicembre 2015, X-Steuerberatungsgesellschaft (C‑342/14, EU:C:2015:827, punti 44 e segg.).
( 43 ) Nel suo controricorso, nella sua controreplica e anche nelle sue osservazioni orali.
( 44 ) Sulla formulazione delle succitate nuove disposizioni, v. paragrafi da 13 a 17 e 30 delle presenti conclusioni.
( 45 ) V. paragrafi 34 e segg. delle presenti conclusioni.
( 46 ) V. anche paragrafi 34 e segg. delle presenti conclusioni.
( 47 ) V. per analogia, segnatamente, sentenze del 10 marzo 2016, Commissione/Spagna (C‑38/15, non pubblicata, EU:C:2016:156, punti 33 e 34), e del 10 novembre 2016, Commissione/Grecia (C‑504/14, EU:C:2016:847, punto 144).
( 48 ) V., segnatamente, sentenze del 17 luglio 2014, Commissione/Grecia (C‑600/12, non pubblicata, EU:C:2014:2086, punto 46); del 14 settembre 2017, Commissione/Grecia (C‑320/15, EU:C:2017:678, punto 21), e del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca (C‑575/16, non pubblicata, EU:C:2018:186, punto 105).
( 49 ) V., a questo proposito, paragrafi 42 e segg. delle presenti conclusioni.
( 50 ) V., altresì, sentenza del 21 settembre 2017, Malta Dental Technologists Association e Reynaud (C‑125/16, EU:C:2017:707, punto 38).
( 51 ) Fermo restando che l’articolo 13, paragrafo 2, affronta il caso specifico in cui i richiedenti hanno esercitato la professione di cui trattasi in un altro Stato membro che non prevede una disciplina al riguardo.
( 52 ) Osservo che anche il punto b) di detto paragrafo 1 rimanda al criterio delle «materie sostanzialmente diverse».
( 53 ) Come segue: «[materie] la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante» (il corsivo è mio).
( 54 ) Come confermato dal considerando 15 della direttiva medesima, secondo cui «[i]n mancanza di un’armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell’esperienza professionale del richiedente. L’esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest’ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d’interesse generale».
( 55 ) A norma di detto punto c), tali candidati mediatori devono produrre, tra gli altri documenti giustificativi, «un certificato dell’organismo di formazione, indirizzato alla commissione per l’accreditamento dei mediatori, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 3898/2010, attestante» i seguenti elementi: «aa) il numero totale di ore di formazione», «bb) le materie di insegnamento», «cc) il luogo di svolgimento della formazione» (occorre osservare che nel ricorso, a questo punto, la Commissione menziona talvolta, credo per errore, «il metodo di insegnamento»), «dd) il numero dei partecipanti», «ee) il numero e le qualifiche dei formatori», e «ff) la procedura di esame e di valutazione dei candidati e le modalità che ne garantiscono l’integrità».
( 56 ) Vale a dire, più in dettaglio, i quattro dati richiesti al punto c), lettere da cc) a ff), citati nella nota precedente, cui il ricorso della Commissione fa espresso riferimento.
( 57 ) Sui criteri inerenti a dette disposizioni, v., in particolare, Pertek, J., «Consolidation de l’acquis des systèmes de reconnaissance des diplômes par la directive 2005/36 du 7 septembre 2005», Revue du marché commun et de l’Union européenne, 2008, pagg. 126 e 127, e Berthoud, F., La reconnaissance des qualifications professionnelles – Union européenne et Suisse-Union européenne, Dossiers de droit européen, n. 30, Schulthess, Ginevra, 2016, pagg. da 306 a 334.
( 58 ) V., in particolare, sentenze del 10 dicembre 2009, Peśla (C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 39), e del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 55).
( 59 ) Così, il primo comma di detto paragrafo 5 impone che «l’interessato comprov[i] un’esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione quale mediatore, assistente del mediatore o consulente di uno delle parti» e aggiunge che «[detta] commissione può, a discrezione, chiedere all’interessato di sottoporsi a un esame integrativo». Il suo secondo comma permette all’interessato di essere dispensato dal dimostrare una siffatta esperienza a condizione che «dall’insieme degli elementi del fascicolo di detto interessato emerg[a] chiaramente la sua formazione continua e l’esercizio sistematico da parte sua dell’attività di mediazione e se detto titolo è stato ottenuto non oltre il 31 dicembre 2012» (il corsivo è mio).
( 60 ) Più precisamente, un titolo di abilitazione conseguito all’estero o rilasciato da un ente di formazione riconosciuto all’estero al termine di una formazione impartita in Grecia.
( 61 ) In particolare, dall’articolo 13 della direttiva 2005/36 si evince che l’autorità competente di uno Stato membro deve permettere l’accesso alla professione regolamentata, come quella del mediatore, «alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini». Ora, le disposizioni contestate del decreto ministeriale n. 109088 modificato possono intrinsecamente ripercuotersi negativamente sui cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali, con il conseguente rischio che essi siano collocati in una situazione sfavorevole e subiscano quindi una discriminazione indiretta.
( 62 ) Infatti, anche se in pratica le autorità di uno Stato membro non applicano una disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, il principio della certezza del diritto impone nondimeno che tale disposizione sia formalmente modificata (v., in particolare, sentenze del 13 marzo 1997, Commissione/Francia, C‑197/96, EU:C:1997:155, punto 14; del 5 luglio 2007, Commissione/Belgio, C‑522/04, EU:C:2007:405, punto 70, e del 24 ottobre 2013, Commissione/Spagna, C‑151/12, EU:C:2013:690, punti 26 e 36).
( 63 ) La Commissione sottolinea che la possibilità, offerta alle autorità greche, di non applicare il criterio dell’esperienza è limitata riguardando unicamente gli interessati che hanno ottenuto un titolo di abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore al più tardi il 31 dicembre 2012 (v. articolo unico, capo A, paragrafo 5, secondo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale n. 109088 modificato e articolo 14, paragrafo 2, della legge n. 3898/2010 come modificata nel 2012).