SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articoli 45 TFUE e 49 TFUE — Lavoratori — Impieghi nella pubblica amministrazione — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Nozione di “professione regolamentata” — Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio)»

Nella causa C‑298/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisione del 15 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2014, nel procedimento

Alain Brouillard

contro

Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation,

Stato belga,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per A. Brouillard, da lui stesso;

per il governo belga, da M. Jacobs, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite da P. Levert e P.-E. Parigi, avocats;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da J. Hottiaux e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 45 TFUE e 49 TFUE nonché della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

2

Questa domanda è stata proposta nel quadro di una controversia tra il sig. Brouillard e la commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (in prosieguo: la «commissione giudicatrice») e lo Stato belga, in merito alla decisione della commissione giudicatrice di respingere la domanda di iscrizione a detto concorso presentata dal sig. Brouillard.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 41 della direttiva 2005/36 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica l’applicazione dell’articolo [45, paragrafo 4, TFUE] e dell’articolo [51 TFUE] concernenti in particolare i notai».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente per l’accesso alla professione e il suo esercizio le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione».

5

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così recita:

«1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

(...)».

6

L’articolo 3 della direttiva 2005/36, intitolato «Definizioni», è del seguente tenore:

«1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

“professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b)

“qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale;

c)

“titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

(...)

e)

“formazione regolamentata”: qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Effetti del riconoscimento»:

«1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

2.   Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili».

8

L’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Condizioni del riconoscimento», dispone quanto segue:

«1.   Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

(...)».

Il diritto belga

9

L’articolo 135 bis del codice giudiziario belga così recita:

«La Cour de cassation è assistita da referendari in numero non inferiore a cinque e non superiore a trenta, come determinato dal Ministro della Giustizia.

Il primo presidente e il procuratore generale determinano, di comune accordo, il numero di referendari posti sotto la loro rispettiva autorità.

I referendari preparano il lavoro dei consiglieri e dei membri della procura; essi partecipano ai compiti di documentazione e a quelli di traduzione e pubblicazione delle sentenze e alla concordanza dei testi in lingua francese e in lingua neerlandese».

10

L’articolo 259 duodecies di tale codice prevede quanto segue:

«Per poter essere nominato referendario presso la Cour de cassation, il candidato deve aver compiuto venticinque anni e disporre del titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza.

I candidati sono classificati, ai fini della loro nomina, in sede di concorso.

La Cour determina la materia dei concorsi in base alle esigenze del servizio. Essa stabilisce i requisiti per i concorsi e forma le commissioni giudicatrici.

Ogni commissione giudicatrice è composta, in osservanza dell’equilibrio linguistico, di due membri della Cour designati dal primo presidente della Cour de cassation, di due membri della procura designati dal procuratore generale presso detta Cour e di quattro persone esterne all’istituzione, designate dal Re su due elenchi comprendenti ciascuno quattro candidati, ciascuno in regola con l’equilibrio linguistico e proposti rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale.

La durata di validità di un concorso è di (sei) anni».

11

Ai sensi dell’articolo 259 terdecies di detto codice:

«I referendari sono nominati dal Re per un tirocinio triennale in funzione della classifica di cui all’articolo 259 duodecies. Al termine di questi tre anni, la nomina diventa definitiva, salvo decisione contraria del Re, esclusivamente su proposta, secondo i casi, del primo presidente o del procuratore generale, non oltre il terzo trimestre del terzo anno di tirocinio.

Il primo presidente della Cour de cassation e il procuratore generale presso detta Cour designano, di comune accordo, i referendari tirocinanti e i referendari nominati a titolo definitivo che sono collocati sotto l’autorità dell’uno e quelli che sono collocati sotto l’autorità dell’altro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il sig. Brouillard, cittadino belga, è impiegato in qualità di addetto al servizio della documentazione e concordanza dei testi presso la Cour de cassation. Egli è laureato in traduzione, ha conseguito un diploma di «candidature» in giurisprudenza e un diploma di studi specialistici in diritti dell’uomo rilasciato da un’università belga nonché un master in giurisprudenza, economia, gestione, a finalità professionale, con menzione in diritto privato, specializzazione giurista‑linguista, rilasciato dall’università di Poitiers (Francia) (in prosieguo: il «master a finalità professionale»), grazie a corsi seguiti per corrispondenza.

13

Il 24 maggio 2011, il sig. Brouillard si è iscritto a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation.

14

Il 23 giugno 2011 egli ha presentato, presso la Comunità francese del Belgio, una domanda di equipollenza completa del suo master a finalità professionale con il diploma di master 2 in diritto belga.

15

Il 6 settembre 2011, il presidente della Cour de cassation ha notificato al sig. Brouillard la decisione della commissione giudicatrice di dichiarare irricevibile la sua domanda di iscrizione a detto concorso, rilevando che, per poter essere nominato referendario presso la Cour de cassation, il candidato dev’essere titolare di un diploma di dottorato, di laurea o di master in giurisprudenza ottenuto presso un’università belga, e ciò al fine di garantire l’idoneità del candidato a esercitare detta professione in Belgio. In tale decisione la commissione giudicatrice ha evidenziato che il sig. Brouillard non soddisfaceva detto requisito, dal momento che la Comunità francese del Belgio non aveva riconosciuto l’equipollenza del suo master a finalità professionale a uno dei gradi di dottorato, di laurea o di master in giurisprudenza conferiti in Belgio, e che egli non aveva seguito un programma di equipollenza presso un’università belga.

16

Il 27 ottobre 2011, la Comunità francese del Belgio ha respinto la domanda del sig. Brouillard mirante a che il master a finalità professionale dell’interessato fosse riconosciuto equipollente al grado accademico di master in giurisprudenza e ha limitato l’equipollenza al grado accademico generico di master. Questa decisione di rigetto era fondata su un avviso sfavorevole della commissione di equipollenza, sezione diritto e criminologia, della Comunità francese del Belgio, la cui motivazione era la seguente:

«

Il possesso di un diploma che attesta il compimento di studi di diritto certifica un’idoneità e una competenza tecnica connesse alle caratteristiche dell’ordinamento giuridico in relazione al quale è stato rilasciato; pertanto, analoghi studi compiuti all’estero non corrispondono ai requisiti delle facoltà di giurisprudenza nella Comunità francese del Belgio, facoltà che formano i loro studenti a funzioni di giurista nell’ordinamento giuridico belga;

talune attività di insegnamento indispensabili per il completamento, nella Comunità francese del Belgio, degli studi del secondo ciclo in giurisprudenza (segnatamente diritto delle obbligazioni, diritto dei contratti, diritto amministrativo, legislazione sociale…) non sono state acquisite nell’ambito dell’ottenimento del [master a finalità professionale], di cui si chiede l’equipollenza».

17

Il servizio pubblico federale di Giustizia ha pubblicato un estratto che comunica che, con regi decreti del 20 settembre 2012, sono stati nominati tre referendari presso la Cour de cassation per un tirocinio triennale (Moniteur belge del 28 settembre 2012, pag. 59905).

18

Con due ricorsi proposti dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Brouillard ha chiesto l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice e di detti regi decreti.

19

È in questo contesto che il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE nonché la direttiva 2005/36 (…) debbano essere interpretati nel senso che si applicano in una situazione in cui un cittadino belga, che risiede in Belgio e non ha esercitato attività professionali in un altro Stato membro, indica a sostegno della sua domanda di partecipazione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation belga di essere in possesso di un diploma rilasciato da un’università francese, vale a dire un master [a finalità professionale], rilasciato il 22 novembre 2010 dall’università francese di Poitiers.

2)

Se la funzione di referendario presso la Cour de cassation belga, per la quale l’articolo 259 duodecies del codice giudiziario prevede che la nomina è subordinata alla condizione di disporre del titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza, sia regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della (…) direttiva 2005/36 (…).

3)

Se la funzione di referendario presso la Cour de cassation, i cui compiti sono definiti dall’articolo 135 bis del codice giudiziario, costituisca un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE e se quest’ultima disposizione escluda pertanto l’applicazione degli articoli 45 TFUE e 49 TFUE e della direttiva 2005/36 (…).

4)

Qualora gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 (…) siano applicabili nella fattispecie, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la commissione giudicatrice (…) subordini la partecipazione al concorso di cui trattasi al possesso di un titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza rilasciati da un’università belga o al riconoscimento, da parte della Comunità francese del Belgio, competente in materia di insegnamento, dell’equipollenza accademica del master, rilasciato al ricorrente dall’università francese di Poitiers, con un grado di dottore, laureato o titolare di un master in diritto rilasciato da un’università belga.

5)

Qualora gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 (…) siano applicabili nella fattispecie, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono alla commissione giudicatrice (…) di comparare le qualifiche del ricorrente, risultanti dai suoi diplomi e della sua esperienza professionale, con quelle conferite dal grado di dottore o laureato in giurisprudenza rilasciato da un’università belga e, se del caso, imporgli una misura compensativa di cui all’articolo 14 della direttiva 2005/36».

Sulla domanda di riapertura della fase orale

20

In seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, il ricorrente nel procedimento principale, con memoria depositata il 17 agosto 2015, ha chiesto alla Corte di riaprire la fase orale del procedimento. A tal fine, il sig. Brouillard lamenta, in sostanza, taluni errori di traduzione in alcune versioni linguistiche della domanda di pronuncia pregiudiziale e delle conclusioni dell’avvocato generale, nonché un rischio di contraddizione tra la sentenza della Corte nella presente causa e quella del Tribunale Brouillard/Corte di giustizia (T‑420/13, EU:T:2015:633), nell’ipotesi in cui non gli sarebbe possibile di far valere che dette conclusioni omettono, a suo parere, di esaminare in profondità la questione della «convalida dell’esperienza acquisita», di cui egli si avvale nelle due cause.

21

Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

22

La Corte giudica che nessuna ragione giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento nel caso di specie; in particolare, l’argomento dedotto dal sig. Brouillard non si ricollega a nessuna delle ipotesi enunciate in detta disposizione del regolamento di procedura.

23

Di conseguenza si deve respingere la domanda di riapertura della fase orale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e terza

24

Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE si applichino a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall’altro, se una siffatta situazione rientri nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.

25

A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che l’articolo 49 TFUE, che riguarda l’accesso alle attività autonome e il loro esercizio, non è applicabile nel procedimento principale.

26

Quanto all’articolo 45 TFUE, in primo luogo, certamente risulta da una consolidata giurisprudenza che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle persone non possono essere applicate ad attività che non presentino nessun elemento di collegamento a una qualsivoglia delle situazioni previste dal diritto dell’Unione e i cui elementi siano tutti confinati all’interno di un unico Stato membro (v. sentenze López Brea e Hidalgo Palacios, C‑330/90 e C‑331/90, EU:C:1992:39, punto 7, nonché Uecker e Jacquet, C‑64/96 e C‑65/96, EU:C:1997:285, punto 16).

27

Tuttavia, la Corte ha dichiarato che la libera circolazione delle persone non sarebbe pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento di dette disposizioni a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza. Questa considerazione si applica parimenti quando il cittadino di uno Stato membro ha acquisito, in un altro Stato membro, una qualifica universitaria complementare alla sua formazione di base, della quale egli intenda avvalersi dopo il suo ritorno nel proprio paese d’origine (v. sentenza Kraus, C‑19/92, EU:C:1993:125, punti 1617).

28

Nel caso di specie, il sig. Brouillard si avvale, nello Stato membro di cui è cittadino, di un diploma universitario da lui ottenuto in un altro Stato membro.

29

Di conseguenza, il godimento delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone non può essergli negato. La circostanza che tale diploma sia stato ottenuto a seguito di un corso per corrispondenza è irrilevante a tale riguardo.

30

In secondo luogo, l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE prevede che le disposizioni di tale articolo non siano applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

31

Tuttavia, quest’eccezione riguarda solo l’accesso di cittadini di altri Stati membri a determinate funzioni nell’amministrazione pubblica (v. sentenze Vougioukas, C‑443/93, EU:C:1995:394, punto 19; Grahame e Hollanders, C‑248/96, EU:C:1997:543, punto 32; Schöning-Kougebetopoulou, C‑15/96, EU:C:1998:3, punto 13, nonché Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑195/98, EU:C:2000:655, punto 36).

32

Infatti, detta disposizione tiene conto dell’interesse legittimo che hanno gli Stati membri a riservare ai propri cittadini un insieme di impieghi aventi un rapporto con l’esercizio della potestà pubblica e la salvaguardia degli interessi generali (v. sentenze Commissione/Belgio, 149/79, EU:C:1980:297, punto 19, e Vougioukas, C‑443/93, EU:C:1995:394, punto 20).

33

Da ciò deriva che, a prescindere dal fatto che la funzione alla quale il sig. Brouillard desidera accedere rientri o meno nell’ambito d’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, detta disposizione è inapplicabile a una situazione quale quella di cui al procedimento principale, poiché il sig. Brouillard desidera accedere a una funzione nell’amministrazione pubblica dello Stato membro di cui egli è cittadino.

34

Alla luce di ciò, occorre risolvere le questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall’altro, che una siffatta situazione non rientra nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.

Sulla seconda questione

35

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la funzione di referendario presso la Cour de cassation sia una «professione regolamentata», ai sensi della direttiva 2005/36.

36

Occorre ricordare che la definizione della nozione di «professione regolamentata», ai sensi della direttiva 2005/36, rientra nell’ambito del diritto dell’Unione (v. sentenze Rubino, C‑586/08, EU:C:2009:801, punto 23, nonché Peñarroja Fa, C‑372/09 e C‑373/09, EU:C:2011:156, punto 27).

37

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di questa direttiva, la nozione di «professione regolamentata» abbraccia un’attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

38

Come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi da 53 a 55 delle sue conclusioni, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), della direttiva 2005/36 risulta che la nozione di «specifica qualifica professionale», che compare nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva non va riferito a qualsiasi qualifica attestata da un titolo di formazione di carattere generale, ma a quella corrispondente a un titolo di formazione specificamente concepito per preparare i suoi titolari all’esercizio di una determinata professione.

39

Nel caso di specie, i titoli di formazione richiesti dall’articolo 259 duodecies del codice giudiziario per poter accedere alla funzione di referendario presso la Cour de cassation non mirano specificamente a preparare i loro titolari a esercitare tale funzione, ma danno accesso a un ampio ventaglio di professioni giuridiche.

40

Di conseguenza, questi titoli non conferiscono «specifiche qualifiche professionali», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36, al possesso delle quali sarebbe subordinato l’accesso o l’esercizio della funzione di referendario presso la Cour de cassation.

41

Inoltre, le disposizioni relative a tale funzione sono meno ricollegabili a quelle che disciplinano una professione in quanto tale che a quelle relative a un impiego presso un organo giurisdizionale.

42

Di conseguenza, detta funzione non costituisce una «professione regolamentata», ai sensi della direttiva 2005/36, per cui quest’ultima non è applicabile alla situazione in questione nel procedimento principale.

43

La circostanza che i referendari presso la Cour de cassation siano nominati in base all’esito di un concorso, la cui materia è determinata in base alle esigenze del servizio e la cui durata di validità è di sei anni, è irrilevante ai fini di tale valutazione. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il fatto di essere prescelto in esito a una procedura diretta a selezionare un numero predefinito di persone in base a una valutazione comparativa dei candidati, piuttosto che tramite l’applicazione di criteri assoluti, e che conferisce un titolo la cui validità è strettamente limitata nel tempo non può essere considerato una «qualifica professionale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36 (v. sentenza Rubino, C‑586/08, EU:C:2009:801, punto 32).

44

Le stesse conclusioni valgono quanto al fatto che, in base alle disposizioni del codice giudiziario, la nomina dei referendari presso la Cour de cassation diviene definitiva solo al termine di un tirocinio triennale. Infatti, da queste disposizioni e dalle spiegazioni fornite dal governo belga in udienza risulta che tale tirocinio risulta analogo a un periodo di prova al termine del quale si può decidere di non procedere a una siffatta nomina definitiva. Un tirocinio di tal genere non corrisponde pertanto a un periodo di formazione che sarebbe necessario per l’esercizio delle funzioni di referendario presso la Cour de cassation.

45

Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la direttiva 2005/36 dev’essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.

Sulle questioni quarta e quinta

46

In considerazione delle risposte fornite alle questioni dalla prima alla terza, occorre esaminare le questioni quarta e quinta alla luce del solo articolo 45 TFUE.

47

Con le sue questioni quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.

48

A questo proposito, occorre ricordare che, in mancanza di un’armonizzazione dei requisiti per l’accesso a una professione, gli Stati membri hanno il diritto di definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all’esercizio di tale professione e di pretendere la produzione di un diploma che attesti il possesso di dette conoscenze e qualifiche (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 9, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 34).

49

Poiché i requisiti per l’accesso alla funzione di referendario presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro non costituiscono, a tutt’oggi, oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione, gli Stati membri rimangono competenti per definire detti requisiti.

50

Da ciò deriva che, nel caso di specie, il diritto dell’Unione non osta a che la normativa belga subordini l’accesso alla funzione di referendario presso la Cour de cassation al possesso delle conoscenze e delle qualifiche giudicate necessarie.

51

Tuttavia, resta fermo che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in quest’ambito nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (v. sentenze Commissione/Francia, C‑496/01, EU:C:2004:137, punto 55; Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03, EU:C:2006:45, punto 29, e Nasiopoulos, C‑575/11, EU:C:2013:430, punto 20).

52

In particolare, le disposizioni nazionali adottate a tale riguardo non possono costituire un ostacolo ingiustificato all’esercizio effettivo della libertà fondamentale garantita dall’articolo 45 TFUE (v. sentenze Kraus, C‑19/92, EU:C:1993:125, punto 28, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 35).

53

Difatti, secondo la giurisprudenza della Corte, norme nazionali che stabiliscono presupposti per la qualifica, anche se applicate senza discriminazioni collegate alla cittadinanza, possono avere l’effetto di ostacolare l’esercizio di dette libertà fondamentali se le norme nazionali in questione prescindono dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall’interessato in un altro Stato membro (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 15; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punto 62, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 36).

54

In tale contesto, occorre ricordare che le autorità di uno Stato membro, investite di una domanda di autorizzazione, presentata da un cittadino dell’Unione, ad esercitare una professione il cui accesso, in base alla normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o ancora a periodi di tirocinio pratico, sono tenuti a prendere in considerazione il complesso dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 16; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, punto 31; Dreessen, C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 24, nonché Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punti 5758).

55

Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Questa valutazione dell’equipollenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 17; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punto 68, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 39).

56

Nel quadro di quest’esame, uno Stato membro può prendere tuttavia in considerazione differenze oggettive relative sia al quadro giuridico della professione in questione nello Stato membro di provenienza sia all’ambito di attività di quest’ultima (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 18; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punto 69, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 44).

57

Se, in esito a detto esame comparativo dei diplomi, accerta che le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che tale diploma soddisfa i requisiti da queste imposti. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 19; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, punto 32; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punto 70, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 40).

58

A questo proposito, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (v. sentenze Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, punto 20; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, punto 33; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punto 71, e Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 41).

59

Poiché qualsiasi esperienza pratica nell’esercizio di attività collegate può aumentare le conoscenze di un richiedente, spetta all’autorità competente prendere in considerazione qualsiasi esperienza pratica utile all’esercizio della professione a cui viene richiesto l’accesso. Il valore preciso da attribuire a quest’esperienza dovrà essere determinato dall’autorità competente alla luce delle funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell’esercizio di tali funzioni nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordati all’interessato in questione (v. sentenza Vandorou e a., C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09, EU:C:2010:732, punto 69).

60

La giurisprudenza ricordata nei punti da 53 a 59 della presente sentenza non osta a che un’autorità con poteri di assunzione, come una commissione giudicatrice, si basi su una decisione adottata da un’autorità competente, quale la commissione di equipollenza, sezione diritto e criminologia, della Comunità francese del Belgio, per determinare se il titolo straniero in questione sia equipollente al titolo nazionale richiesto.

61

Tuttavia, per quanto concerne il procedimento principale, dal fascicolo a disposizione della Corte si ricava che la commissione giudicatrice ha respinto la domanda di iscrizione del sig. Brouillard al concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation prima che tale commissione si fosse pronunciata sulla domanda dell’interessato, diretta a che il suo master a finalità professionale fosse riconosciuto equipollente al grado accademico di master in diritto belga.

62

Risulta parimenti dal fascicolo a disposizione della Corte che il sig. Brouillard non ha conseguito una formazione giuridica completa, quale quella sanzionata dai diplomi di dottorato, laurea o master in diritto ottenuto presso un’università belga.

63

Come confermato in udienza, sembra parimenti che il master a finalità professionale di cui si avvale il sig. Brouillard non preveda nessun insegnamento di diritto belga e non sanzioni nessuna formazione nelle materie del diritto amministrativo e della legislazione sociale, mentre la commissione per l’equipollenza, sezione diritto e criminologia, della Comunità francese del Belgio ritiene che cicli di studi in tali materie siano indispensabili al completamento, nella Comunità francese del Belgio, degli studi del secondo ciclo in giurisprudenza.

64

Ciò premesso, è stato parimenti rilevato in udienza che questo master prevede un insegnamento di diritto civile francese, comprensivo del diritto delle obbligazioni e del diritto dei contratti. Pertanto, non si poteva escludere che le conoscenze e le qualifiche attestate da detto master presentassero una certa rilevanza ai fini di valutare il possesso delle conoscenze e delle qualifiche richieste per svolgere la funzione di referendario presso la Cour de cassation.

65

Peraltro, il sig. Brouillard ha fatto valere la sua esperienza professionale, in particolare quella che egli ha acquisito in qualità di addetto al servizio della documentazione e concordanza dei testi presso la Cour de cassation. Ebbene, quest’esperienza professionale poteva risultare rilevante nel quadro di tale valutazione.

66

La commissione giudicatrice aveva pertanto l’obbligo di esaminare se il master a finalità professionale e l’esperienza professionale del sig. Brouillard dimostrassero o meno che quest’ultimo aveva acquisito le menzionate conoscenze e qualifiche richieste. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in considerazione del complesso delle circostanze rilevanti nell’ambito del procedimento principale, la commissione giudicatrice si sia effettivamente conformata a quest’obbligo e, eventualmente, se l’interessato abbia adeguatamente dimostrato di possedere le qualifiche necessarie.

67

In considerazione di quanto sin qui illustrato, occorre risolvere le questioni quarta e quinta dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall’altro, che una siffatta situazione non rientra nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.

 

2)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev’essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.

 

3)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il francese.