EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CC0093

Conclusioni dell’avvocato generale M. Wathelet, presentate il 16 maggio 2018.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno – Obbligo di recupero – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Impresa che svolge sia attività civili che attività militari – Mancata esecuzione – Interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro – Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Sanzioni finanziarie – Penalità – Somma forfettaria – Capacità di pagamento – Fattore “n” – Fattori che sono alla base della valutazione della capacità di pagamento – Prodotto interno lordo – Ponderazione dei voti dello Stato membro in seno al Consiglio dell’Unione europea – Nuova regola di voto in seno al Consiglio.
Causa C-93/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:315

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 16 maggio 2018 ( 1 )

Causa C‑93/17

Commissione europea

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Mancata esecuzione – Penalità – Somma forfettaria»

I. Introduzione

1.

Il presente fascicolo ha origine in un ricorso proposto dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 260 TFUE, nei confronti della Repubblica ellenica per la mancata esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395). In tale sentenza la Corte aveva dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards ( 2 ) e, non avendo presentato alla Commissione, entro il termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e da 11 a 19 di detta decisione.

II. Contesto normativo

2.

Articolo 346, paragrafo 1, TFUE prevede quanto segue:

«Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

(…)

b)

ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

III. Fatti

3.

Nel 1985, la Hellenic Shipyards SA (Ellinika Nafpigeia AE; in prosieguo: la «EN»), proprietaria di un cantiere navale (civile e militare) greco, situato a Skaramagkas (Grecia), ha cessato le proprie attività ed è stata posta in liquidazione. Sempre nel 1985 la banca pubblica Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE (in prosieguo: l’«ETVA»), ha acquisito la maggioranza delle azioni della EN. Il 18 settembre 1995 è stato sottoscritto un contratto di vendita ai dipendenti del 49% delle azioni della EN.

4.

Nel 1998 la Repubblica ellenica ha deciso di modernizzare e di ampliare la propria flotta di sottomarini. A tal fine, essa ha concluso con la EN un contratto per la costruzione di quattro sottomarini «HDW classe 214» (contratto «Archimede») e un contratto per la modernizzazione di tre sottomarini «HDW classe 209» (contratto «Nettuno II»).

5.

Per la costruzione e la modernizzazione di tali sottomarini, la EN ha concluso contratti di subappalto con la Howaldtswerke‑Deutsche Werft GmbH (in prosieguo: la «HDW») e la Ferrostaal AG (in prosieguo, considerate congiuntamente, la «HDW‑Ferrostaal»).

6.

Nel 2001 la Repubblica ellenica ha deciso la totale privatizzazione della EN. Al termine della procedura di privatizzazione, la HDW‑Ferrostaal ha acquisito la totalità delle azioni della EN. Nel corso del 2005 il gruppo tedesco ThyssenKrupp AG ha acquisito la HDW nonché le azioni detenute dalla Ferrostaal nella EN.

7.

Nell’ambito della privatizzazione della EN la Repubblica ellenica ha adottato, nel corso degli anni dal 1996 al 2003, una serie di misure, consistenti in apporti di capitale, garanzie, controgaranzie e prestiti a favore della EN, che sono state oggetto di varie decisioni della Commissione e del Consiglio dell’Unione europea.

8.

Gli articoli 2, 3, 8, 9 e da 11 a 15 della decisione 2009/610 stabiliscono che tali misure costituiscono aiuti incompatibili con il mercato interno.

9.

Secondo gli articoli 5 e 6 di tale decisione, gli aiuti ivi specificati, benché autorizzati in precedenza dalla Commissione, sono stati applicati abusivamente, cosicché si imponeva il loro recupero.

10.

Ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2009/610, la garanzia di compensazione concessa dall’ETVA alla HDW‑Ferrostaal, che prevedeva il risarcimento di quest’ultima per qualunque aiuto di Stato recuperato nei confronti della EN, costituiva un aiuto attuato contravvenendo all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, anch’esso incompatibile con il mercato interno e doveva essere immediatamente sospesa.

11.

Constatando che gli aiuti da recuperare erano andati a esclusivo beneficio delle attività civili della EN, la Commissione ha deciso all’articolo 17 della medesima decisione che tali aiuti dovevano essere recuperati dai beni destinati alle attività civili di tale società ( 3 ).

12.

L’articolo 18 della decisione 2009/610 ha imposto alla Repubblica ellenica di procedere al recupero immediato ed efficace degli aiuti, ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 di tale decisione. Secondo tale disposizione, la Repubblica ellenica doveva adottare le misure necessarie per l’esecuzione di detta decisione entro un termine di quattro mesi dalla data della sua notifica, ossia a decorrere dal 13 agosto 2008.

13.

Considerata la difficile situazione economica della EN, la Repubblica ellenica ha fatto valere che il recupero integrale degli aiuti in questione poteva comportarne il fallimento e, in tal modo, incidere sulle sue attività militari (ossia i contratti «Archimede» e «Nettuno II»), così da arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza ai sensi dell’articolo 346 TFUE.

14.

Adita dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha riconosciuto che la EN non disponeva dei capitali necessari per rimborsare l’aiuto ( 4 ) e le ha proposto di considerare la sua decisione come eseguita nel caso in cui la EN avesse venduto i beni destinati alle attività civili e avesse utilizzato i proventi di tale vendita per rimborsare allo Stato greco l’importo dell’aiuto, avesse rinunciato alla garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610 nonché ai suoi diritti di uso in via esclusiva di un terreno di proprietà dello Stato (si tratta della concessione di un bacino di carenaggio) che essa avrebbe restituito allo Stato (poiché il terreno non le era necessario per le sue attività militari) e avesse interrotto le sue attività civili per dieci anni. Su tale base, la Commissione, la Repubblica ellenica e la EN sono giunte a un accordo di massima l’8 luglio 2009.

15.

Contemporaneamente, il gruppo ThyssenKrupp ha avviato trattative con la società Abu Dhabi Mar LLC (in prosieguo: l’«ADM») ( 5 ) per trasferirle azioni della EN. Nel dicembre 2009 l’ADM ha proposto di acquisire il 75,1% di tali azioni al prezzo di EUR 1, mentre il 24,9% rimaneva di proprietà del gruppo ThyssenKrupp. Una delle condizioni di acquisto era che la Repubblica ellenica addivenisse a una soluzione accettata dall’investitore ADM riguardo alla questione del recupero degli aiuti di Stato.

16.

Nel marzo 2010 la Repubblica ellenica, l’ADM, la ThyssenKrupp, la HDW e la EN hanno concluso un accordo quadro («Framework Agreement») il cui articolo 11 faceva riferimento all’obbligo della Repubblica ellenica di recuperare l’aiuto di Stato e precisava che «una transazione tripartita fra la [Commissione], la Repubblica ellenica e la EN per le domande di recupero degli aiuti di Stato era stata negoziat[a] nel luglio 2009 e [che] la sua esecuzione definitiva [era] in corso». Secondo tale articolo, «la Repubblica ellenica si impegna[va], [in base all’accordo], ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per assicurare la chiusura formale del fascicolo, la transazione finale e la conclusione della procedura considerata dall’ADM quale condizione preliminare per [l’acquisizione delle azioni]» ( 6 ).

17.

Il 17 settembre 2010 le parti di tale accordo quadro hanno firmato anche un accordo di esecuzione («Implementation Agreement») che doveva definire varie controversie riguardanti l’esecuzione dei contratti «Archimede» e «Nettuno II» e modificava tali contratti per tener conto delle nuove esigenze della marina militare. Tale accordo prevedeva che la messa in liquidazione della EN o qualsiasi altra procedura fallimentare avrebbe consentito alla Repubblica ellenica di porre fine a tali contratti. Detto accordo è stato ratificato e ha acquisito forza di legge con la legge n. 3885/2010 ( 7 ).

18.

Il 22 settembre 2010, il gruppo ThyssenKrupp ha venduto il 75,1% delle azioni alla Privinvest, dopo che l’ADM si era ritirata dall’acquisizione della EN ( 8 ).

19.

L’8 ottobre 2010, ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione 2009/610, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica avente ad oggetto la dichiarazione che la stessa non aveva adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi a tale decisione.

20.

Durante il periodo compreso tra giugno e ottobre 2010 la Commissione e la Repubblica ellenica avevano negoziato gli impegni che quest’ultima e la EN avrebbero dovuto adottare e attuare per dare esecuzione alla decisione 2009/610 senza dichiarare la EN in stato di fallimento o compromettere l’esecuzione dei programmi «Archimede» e «Nettuno II» per la marina militare.

21.

Nella loro versione definitiva ( 9 ) tali impegni erano i seguenti:

La EN avrebbe interrotto le attività civili per un periodo di quindici anni, a decorrere dal 1o ottobre 2010;

I beni inerenti alle attività civili ( 10 ) della EN sarebbero stati venduti e il ricavato della vendita sarebbe stato versato alle autorità greche. Qualora l’asta non avesse comportato la vendita della totalità o di parte dei beni civili, la EN li avrebbe trasferiti allo Stato greco a titolo di esecuzione alternativa dell’obbligo di recupero dell’aiuto. In tal caso, lo Stato greco avrebbe dovuto garantire che nessuno di detti beni fosse nuovamente acquisito dalla EN o dai suoi azionisti attuali o futuri durante il periodo summenzionato di quindici anni;

La EN avrebbe rinunciato alla concessione del bacino di carenaggio il cui utilizzo non era necessario ai fini della prosecuzione delle attività militari. Lo Stato greco avrebbe garantito che tale concessione e il terreno oggetto di tale concessione non fossero nuovamente ottenuti dalla EN o dai suoi azionisti attuali o futuri durante il periodo summenzionato di quindici anni;

La EN avrebbe rinunciato alla garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610 e non avrebbe avviato alcun procedimento basato su tale garanzia o ad essa collegato. La Repubblica ellenica avrebbe dovuto far valere la nullità di tale garanzia dinanzi a qualsiasi organo giudiziario o stragiudiziale;

Durante i sei mesi successivi all’accettazione dell’elenco degli impegni da parte della Commissione, la Repubblica ellenica le avrebbe fornito le prove della restituzione del bacino di carenaggio allo Stato greco e le informazioni aggiornate relative alla vendita all’asta dei beni civili. Inoltre, la Repubblica ellenica avrebbe informato annualmente la Commissione sullo stato di avanzamento del recupero degli aiuti incompatibili, compresa la presentazione di prove del fatto che la EN non esercitava più attività civili, di informazioni sulla proprietà e sull’uso dei beni restituiti allo Stato greco nonché sull’uso del terreno oggetto della concessione del bacino di carenaggio.

22.

Con lettera del 1o dicembre 2010 (in prosieguo: la «lettera del 1o dicembre 2010»), la Commissione ha comunicato alla Repubblica ellenica che se tali impegni fossero stati interamente rispettati e attuati entro un termine di sei mesi a decorrere dalla lettera, essa avrebbe considerato la decisione 2009/610 come pienamente eseguita. Per dissipare ogni dubbio, la Commissione ha espressamente precisato che i beni della EN, destinati alle attività civili di quest’ultima, dovevano essere venduti o trasferiti allo Stato greco entro i sei mesi successivi a detta lettera.

23.

Con sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), la Corte ha dichiarato che non avendo adottato, nel termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610 e, non avendo presentato alla Commissione, nel termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di tale decisione, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 19 di detta decisione.

24.

Per quanto riguardava la lettera del 1o dicembre 2010, la Corte ha dichiarato che «non emerge[va] affatto [dal suo] contenuto (…) che questa avesse sostituito la decisione 2009/610, come sostene[va] [la Repubblica ellenica]. Infatti, detta lettera non face[va] che prendere atto degli ultimi impegni delle autorità elleniche e precisare che, se questi fossero stati effettivamente eseguiti, la Commissione avrebbe ritenuto che la decisione 2009/610 [fosse] stata pienamente eseguita» ( 11 ).

IV. Procedimento precontenzioso

25.

In seguito alla pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), tra la Commissione e la Repubblica ellenica è intercorsa una copiosa corrispondenza sullo stato di avanzamento del recupero degli aiuti incompatibili.

26.

La Repubblica ellenica, in tale contesto, ha adottato varie misure legislative riguardanti la EN.

27.

Per quanto riguarda la concessione del bacino di carenaggio, l’articolo 169, paragrafo 2, della legge n. 4099/2012 ( 12 ) è formulato come segue:

«Rispetto della [lettera del 1o dicembre 2010].

Sin dall’entrata in vigore della presente legge, il diritto d’uso esclusivo, concesso alla [EN] all’articolo 1, paragrafo 15, della legge n. 2302/1995 (…) come integrato all’articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 2941/2011, è abolito nei limiti in cui riguarda la parte del terreno, di proprietà dello Stato, ABK 266 di superficie pari a (…) (216663,985 m2) indicata [sulla pianta topografica pubblicata nell’allegato I della presente legge] nonché il litorale situato dinanzi al terreno pubblico ABK summenzionato».

28.

L’articolo 12 della legge n. 4237/2014 ( 13 ) ha introdotto una moratoria che sospende qualsiasi forma di esecuzione forzata contro il patrimonio mobiliare e immobiliare della EN «[in quanto o nei limiti in cui ( 14 )] essa incida sulla costruzione e sulla manutenzione dei sottomarini della marina militare».

29.

All’articolo 26 della legge n. 4258/2014 ( 15 ), lo Stato greco, a causa del mancato rispetto, da parte della EN; degli impegni contrattuali assunti nei suoi confronti nell’ambito dei contratti «Archimede» e «Nettuno II», ha attribuito alla marina militare il progetto relativo alla costruzione e alla modernizzazione dei sottomarini. Tale disposizione prevedeva altresì che la marina militare proseguisse senza corrispettivo i lavori sui sottomarini negli impianti della EN e versasse le retribuzioni e i contributi previdenziali dei dipendenti a titolo di indennizzo per il lavoro da essi svolto.

30.

Il 27 novembre 2014, considerando che la decisione 2009/610 non era stata ancora eseguita, la Commissione ha inviato una lettera di diffida alle autorità greche conformemente all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE concedendo loro un termine di esecuzione di due mesi.

31.

Con la lettera di diffida, la Commissione ha osservato che fino a quella data le autorità greche non avevano affatto recuperato l’importo degli aiuti incompatibili e non le avevano trasmesso informazioni sull’esecuzione della decisione 2009/610, aggiungendo che né tali autorità né la EN avevano rispettato i propri impegni richiamati in detta lettera.

32.

Più in particolare, la Commissione ha ritenuto che la vendita dei beni destinati alle attività civili non avesse avuto luogo e ha osservato che la EN contestava l’elenco dei beni che dovevano essere venduti.

33.

Per quanto riguarda la concessione del bacino di carenaggio, la Commissione ha ritenuto che, anche se la legge n. 4099/2012 riguardava la restituzione allo Stato greco del terreno oggetto di tale concessione, le autorità greche non avessero fornito alla Commissione una mappa che delimitasse il terreno restituito allo Stato greco e delle prove che esso non fosse più utilizzato dalla EN né che avessero dimostrato la cessazione delle attività civili, salvo citare una decisione adottata a tal fine dal suo consiglio di amministrazione il 14 aprile 2010 nel corso della sua 130a riunione.

34.

Secondo la Commissione, le autorità greche non avevano né fornito prove a dimostrazione del fatto che la garanzia di compensazione era stata abolita e non era mai stata utilizzata né presentato alla Commissione relazioni annuali riguardanti l’esecuzione della decisione 2009/610.

35.

Infine, la Commissione contestava alle autorità greche di non aver rispettato l’obbligo di non concedere nuovi aiuti alla EN accordando un aiuto finanziario ai dipendenti della EN in seguito alla cessazione del pagamento delle retribuzioni ai suoi impiegati.

36.

In conclusione, la Commissione ha ricordato che a più di sei anni dall’adozione della decisione 2009/610, la Repubblica ellenica non aveva ancora provveduto alla sua esecuzione e quindi non si era conformata alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

37.

Le autorità greche hanno risposto alla lettera di diffida con lettera del 23 gennaio 2015. Da un lato, esse hanno menzionato l’atteggiamento ostruzionistico e la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte della EN nell’attuazione degli impegni richiamati nella lettera del 1o dicembre 2010. D’altro lato, esse hanno fatto valere la necessità che la EN restasse ancora operativa per diciotto‑venti mesi affinché la marina militare potesse portare a termine, negli impianti della EN, la costruzione e la modernizzazione dei sottomarini previste dai contratti «Archimede» e «Nettuno II».

38.

Il 4 dicembre 2015, le autorità greche hanno inviato alla EN un ordine di recupero di importo pari a EUR 523352889,23, il che rappresentava circa l’80% dell’importo da recuperare, compresi gli interessi sino alla data del 30 novembre 2015. Nel marzo 2016 le autorità tributarie greche hanno adottato atti esecutivi dell’ordine di recupero. I giudici greci hanno respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione presentata dalla EN. In udienza, la Repubblica ellenica ha confermato che i ricorsi avviati dalla EN contro tali atti erano ancora pendenti.

39.

Le autorità tributarie hanno avviato un procedimento di esecuzione forzata contro i beni della EN destinati alle sue attività civili solo il 3 febbraio 2017, procedimento nel corso del quale esse hanno sequestrato, il 21 marzo 2017, due bacini galleggianti. Peraltro, il 6 febbraio 2017 le autorità greche hanno proceduto a sequestri presso terzi, in mani di tre banche presso le quali la EN deteneva alcuni conti. Tuttavia, non è stata recuperata alcuna somma a causa della mancanza di capitali.

40.

Il 29 giugno 2017 le autorità greche hanno inviato una lettera alla EN invitandola a saldare il restante 20% dell’importo dell’aiuto da recuperare (compresi gli interessi fino al 30 giugno 2017) ossia EUR 95098200,99. Poiché tale pagamento non è stato effettuato, le autorità tributarie sono state incaricate di recuperare tale importo con lettera del Ministero dell’Economia del 31 luglio 2017.

41.

Il 13 ottobre 2017 le autorità greche hanno avviato un procedimento dinanzi ai giudici greci per sottoporre la EN alla procedura di amministrazione straordinaria istituita all’articolo 68 della legge n. 4307/2014 ( 16 ). Con la sentenza n. 725/2018, dell’8 marzo 2018, il Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia) ha accolto la domanda delle autorità greche, ha sottoposto la EN ad amministrazione straordinaria e ha nominato un amministratore straordinario.

V. Procedimento dinanzi alla Corte

42.

Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha proposto il presente ricorso in base all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare la Repubblica ellenica al pagamento di una penalità di EUR 37974 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395) a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella suddetta causa;

condannare la Repubblica ellenica al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 3828, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395) fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento oppure fino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella suddetta causa, qualora quest’ultima data sia anteriore, e

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

43.

La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:

respingere il ricorso della Commissione, e

condannare la Commissione alle spese.

VI. Procedimenti arbitrali

A.   Procedimenti arbitrali della Camera di commercio internazionale (CCI)

44.

L’accordo quadro e l’accordo di esecuzione ( 17 ) contengono clausole compromissorie in forza delle quali qualsiasi controversia riguardante le parti deve essere definita in via arbitrale conformemente al regolamento arbitrale CCI. Tali clausole prevedono che il tribunale arbitrale si riunisca ad Atene (Grecia) e si pronunci conformemente al diritto greco.

45.

Con la richiesta di arbitrato dell’11 gennaio 2013, la EN e i suoi azionisti ( 18 ) hanno avviato un procedimento arbitrale (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF) nei confronti della Repubblica ellenica per violazione di tali accordi, nonché dei contratti di costruzione e di modernizzazione dei sottomarini conclusi nell’ambito di tali accordi (mancato pagamento delle somme dovute). Tra le altre domande, la EN e i suoi azionisti hanno chiesto il risarcimento dei danni per violazione, da parte della Repubblica ellenica, del suo impegno a risolvere la questione del recupero degli aiuti di Stato in maniera conforme all’articolo 11 dell’accordo quadro. A tal riguardo, la EN e i suoi azionisti lamentano l’imposizione, da parte della Repubblica ellenica, del divieto di accettare ordinativi per la marina militare degli altri Stati e di ottenere nuovamente la concessione del bacino di carenaggio.

46.

Con la richiesta di arbitrato del 23 aprile 2014, la Repubblica ellenica ha avviato, in base alla medesima clausola compromissoria, un procedimento arbitrale (caso CCI n. 20215/AGF/ZF ( 19 )) nei confronti della EN e i suoi azionisti per violazione dell’accordo di esecuzione e dei contratti per la costruzione e la modernizzazione dei sottomarini, e in particolare dell’obbligo di consegnare i sottomarini alle condizioni e nei termini previsti. Nell’ambito di tale procedimento arbitrale, la Repubblica ellenica contesta alla EN di non aver collaborato all’attuazione degli impegni richiamati nella lettera del 1o dicembre 2010.

47.

Il 27 maggio 2014 la EN e i suoi azionisti hanno presentato dinanzi al tribunale arbitrale CCI una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione di due decisioni del Ministro della Difesa nazionale e di una decisione del Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene, Grecia), relative alla controversia riguardante la costruzione e la modernizzazione dei sottomarini.

48.

Con ordinanza provvisoria del 14 ottobre 2014, il tribunale arbitrale CCI ha respinto la domanda. Esso ha dichiarato che l’articolo 12 della legge n. 4237/2014 si applicava a tutti i creditori privati e pubblici, ivi comprese la Repubblica ellenica e le sue istituzioni, e vietava qualsiasi forma di esecuzione contro i beni della EN ( 20 ).

49.

Il 12 maggio 2016 la EN e i suoi azionisti hanno presentato al tribunale arbitrale CCI un’altra domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di recupero emesso dalle autorità greche il 4 dicembre 2015 ( 21 ). Essi hanno anche chiesto al tribunale arbitrale CCI di vietare alle autorità greche l’avvio di qualsiasi procedura fallimentare nei confronti della EN in pendenza del procedimento arbitrale.

50.

Con ordinanza provvisoria del 5 agosto 2016, il tribunale arbitrale CCI ha respinto tale domanda della EN e dei suoi azionisti dichiarando di non poter interferire nell’esecuzione della decisione 2009/610 ( 22 ). Esso ha tuttavia dichiarato che il recupero dell’aiuto avrebbe potuto porre la EN in stato di fallimento e ha quindi vietato alla Repubblica ellenica di adottare un provvedimento di nazionalizzazione della EN, di porre l’amministrazione della EN sotto il suo controllo o di sottoporre la EN e i suoi beni a una procedura di insolvenza, senza esserne preventivamente informato ( 23 ).

51.

Il 10 aprile 2017 la EN e i suoi azionisti hanno nuovamente presentato al tribunale arbitrale CCI una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere l’adozione di misure cautelari che vietassero alla Repubblica ellenica di sottoporre la EN alla procedura di amministrazione straordinaria istituita dall’articolo 68 della legge n. 4307/2014.

52.

Con decisione del 27 giugno 2017, il tribunale arbitrale CCI ha ricordato che la pronuncia del lodo era imminente. Esso ha quindi dichiarato che l’avvio di una procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della EN avrebbe avuto come conseguenza di privare gli azionisti della EN del controllo sulla società e che l’amministratore straordinario, prescelto dai creditori, avrebbe potuto adottare decisioni incidenti sulla posizione della EN nel procedimento arbitrale. In tale contesto, il tribunale arbitrale CCI ha ordinato alla Repubblica ellenica di astenersi dall’adozione di qualsiasi misura che potesse modificare il controllo sulla EN fino alla pronuncia del lodo definitivo ( 24 ).

53.

Con il lodo definitivo, il tribunale arbitrale CCI ha dichiarato, per quanto riguarda la causa in esame, che la EN aveva validamente accettato di essere privata della concessione del bacino di carenaggio e che, pertanto, la Repubblica ellenica non aveva violato l’articolo 11 dell’accordo quadro a tal proposito. Esso ha altresì dichiarato che, non autorizzando la EN ad accettare ordinativi per la costruzione di navi da guerra per altri paesi, la Repubblica ellenica aveva violato tale disposizione. Tuttavia, in mancanza di un nesso di causalità fra tale violazione e il danno subito dalla EN e dai suoi azionisti, detto tribunale arbitrale non ha condannato la Repubblica ellenica al pagamento del risarcimento per tale violazione ( 25 ).

54.

Nel corso dell’udienza, la Repubblica ellenica ha comunicato alla Corte di aver proposto dinanzi ai giudici greci un ricorso di annullamento contro detto lodo. Tale procedimento è tuttora in corso.

B.   Procedimento arbitrale dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID)

55.

In qualità di investitori nella EN, i sigg. Iskandar e Akram Safa, cittadini libanesi e azionisti della Privinvest, hanno avviato un procedimento arbitrale nei confronti della Repubblica ellenica dinanzi all’ICSID conformemente all’articolo 9 dell’Accordo tra la Repubblica libanese e la Repubblica ellenica per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, concluso il 24 luglio 1997 (in prosieguo: il «Trattato bilaterale d’investimento Grecia/Libano») ( 26 ).

56.

I sigg. Safa ritengono che varie azioni delle autorità greche, tra cui il divieto di accettare ordinativi di navi per marine militari straniere, costituiscano una violazione della tutela concessa agli investitori libanesi in Grecia dal Trattato bilaterale d’investimento Grecia/Libano.

57.

Tale procedimento è attualmente pendente, in quanto i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni nel merito il 31 ottobre 2017. Il contenuto di tali osservazioni è stato comunicato alla Commissione il 9 marzo 2018.

58.

Nel corso dell’udienza la Commissione ha informato la Corte riguardo alle domande dei sigg. Safa che sembrano riprendere vari argomenti presentati nell’ambito dei procedimenti arbitrali CCI, tra cui, in particolare, le assicurazioni che la Repubblica ellenica avrebbe fornito loro riguardo al non recupero dell’aiuto, ai diritti d’uso del bacino di carenaggio e al divieto di accettare ordinativi per la costruzione di navi per le marine militari di altri Stati.

59.

La Commissione ha chiesto alla Corte di precisare nella propria sentenza che, tenuto conto del carattere fondamentale degli articoli 107 e 108 TFUE per l’ordinamento giuridico dell’Unione, la Repubblica ellenica sia tenuta a non conformarsi a un lodo arbitrale pronunciato dal tribunale arbitrale ICSID in quanto condanni la Repubblica ellenica al pagamento del risarcimento per l’eventuale recupero dell’aiuto o per le misure adottate a tal fine come la liquidazione della EN.

VII. Sull’inadempimento

A.   Argomenti delle parti

60.

Secondo la Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), in quanto non ha recuperato dalla EN «un solo euro» conformemente alla decisione 2009/610 né ha applicato le misure di esecuzione alternativa come specificate nella lettera del 1o dicembre 2010.

61.

Per quanto riguarda la decisione 2009/610, la Commissione ritiene che, lungi dall’eseguire tale decisione, la Repubblica ellenica abbia ostacolato qualsiasi forma di esecuzione nei confronti della EN istituendo la moratoria prevista all’articolo 12 della legge n. 4237/2014 ( 27 ).

62.

Per quanto riguarda la lettera del 1o dicembre 2010, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non si è conformata ad alcuno degli impegni in essa contenuti ( 28 ). Essa aggiunge che, anziché dare esecuzione alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), le autorità greche sembrano aver concesso nuovi aiuti alla EN sotto forma di aiuto finanziario concesso ai dipendenti.

63.

Per quanto riguarda l’invocazione dell’articolo 346, paragrafo 1, TFUE da parte della Repubblica ellenica durante il procedimento precontenzioso, la Commissione rileva che le autorità greche non hanno mai invocato un’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti, ma che, vista la situazione economica della EN, un recupero avrebbe comportato la dichiarazione dello stato di fallimento della EN e la sua liquidazione, il che avrebbe avuto un impatto negativo sugli interessi essenziali della sicurezza della Grecia in quanto avrebbe messo in pericolo l’esecuzione dei contratti «Archimede» e «Nettuno II» per la costruzione e la modernizzazione dei sottomarini.

64.

Orbene, secondo la Commissione, la lettera del 1o dicembre 2010 consentirebbe alle autorità greche di dare esecuzione alla decisione 2009/610 senza mettere in pericolo gli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica ellenica, ma le medesime autorità non hanno rispettato gli impegni ai quali fa riferimento tale lettera.

65.

Inoltre, la Commissione contesta la fondatezza stessa, al momento attuale, degli interessi della sicurezza invocati dalla Repubblica ellenica, in quanto le autorità greche non hanno mai chiarito il motivo per cui la costruzione e la modernizzazione dei sottomarini dovesse necessariamente aver luogo negli impianti della EN e non in quelli di altri cantieri navali greci, soprattutto dopo l’incarico alla marina militare, previsto all’articolo 26 della legge n. 4258/2014, di eseguire la costruzione e la modernizzazione dei sottomarini.

66.

La Repubblica ellenica sostiene di aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

67.

Per quanto riguarda la decisione 2009/610, la Repubblica ellenica menziona le difficoltà incontrate per riuscire a individuare i beni destinati alle attività civili e dare esecuzione all’articolo 17 di tale decisione secondo il quale l’aiuto doveva essere recuperato da tali beni della EN.

68.

Secondo la Repubblica ellenica, l’articolo 12 della legge n. 4237/2014 non costituisce una misura che rende più difficile il recupero dell’aiuto poiché la moratoria che essa ha introdotto osta all’esecuzione forzata dei crediti solo nei limiti in cui tale esecuzione possa incidere sulle attività militari della EN. Essa rileva che l’adozione degli ordini di recupero e l’avvio del procedimento per la loro esecuzione provano che tale disposizione non rende più difficile l’esecuzione della decisione 2009/610.

69.

Inoltre, le iniziative adottate per il recupero dapprima dell’80% dell’importo dell’aiuto da recuperare e successivamente del restante 20% costituiscono un’esecuzione di tale decisione.

70.

Per quanto riguarda la lettera del 1o dicembre 2010, la Repubblica ellenica ha menzionato la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte della EN, che era tuttavia necessaria per l’attuazione degli impegni contenuti in detta lettera.

71.

A tal proposito, essa sostiene, per quanto riguarda la vendita dei suoi beni destinati alle attività civili, da un lato, che la EN non aveva adottato alcuna misura a tal fine e, dall’altro, che le autorità greche non potevano spossessare unilateralmente la EN di tali beni senza evitare gravi complicazioni giuridiche, in particolare nei procedimenti arbitrali.

72.

Riguardo alla concessione del bacino di carenaggio, la Repubblica ellenica ritiene di essersi pienamente conformata, mediante l’articolo 169, paragrafo 2, della legge n. 4099/2012, all’obbligo di abolire tale concessione e di recuperare il terreno considerato. Essa ritiene che la restituzione del terreno in questione allo Stato greco sia dimostrata dalle copie della registrazione di tale operazione nel registro delle ipoteche, trasmesse dalle autorità greche alla Commissione.

73.

Quanto al divieto imposto alla EN di proseguire le sue attività civili per un periodo di quindici anni a decorrere dal 1o ottobre 2010, la Repubblica ellenica ritiene che la decisione adottata a tal fine, il 14 aprile 2010, dal consiglio di amministrazione della EN nel corso della sua 130a riunione sia sufficiente per dare esecuzione all’impegno assunto nella lettera del 1o dicembre 2010. La Repubblica ellenica rileva altresì che non esiste la benché minima prova che la EN abbia continuato a esercitare attività civili durante il periodo di validità del divieto.

74.

Per quanto riguarda la garanzia di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610, la Repubblica ellenica sostiene che, secondo la lettera del 1o dicembre 2010, incombeva alla EN non avviare procedimenti basati sulla garanzia di compensazione o ad essa collegati. Per quanto la riguarda, la Repubblica ellenica è solo tenuta a far valere la nullità di tale garanzia dinanzi a qualsiasi organo giudiziario o stragiudiziale. Una simile opportunità non si è ancora presentata.

75.

Infine, riguardo alle prove che le autorità greche dovevano fornire alla Commissione conformemente alla lettera del 1o ottobre 2010, la Repubblica ellenica rileva che la EN non ha pubblicato bilanci dopo il 30 settembre 2011 a causa della difficile situazione economica e della mancanza di attività civili. La Repubblica ellenica aggiunge che, data la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte della EN, essa non vede come possa costringere la EN a fornire alla Commissione un elenco di lavori effettuati nel cantiere navale.

76.

Infine, di fronte alla mancanza di qualsiasi collaborazione da parte della EN per dare esecuzione alla decisione 2009/610 secondo le modalità previste nella lettera del 1o dicembre 2010, la Repubblica ellenica ritiene che, in linea di principio, la EN debba essere sottoposta a una procedura fallimentare. Orbene, in considerazione dell’esecuzione dei contratti «Archimede» e «Nettuno II» nel cantiere navale della EN e della circostanza che l’avvio di una procedura fallimentare riguarderebbe tutto il patrimonio della EN, civile e militare, la Repubblica ellenica sostiene che l’esecuzione della decisione 2009/610 mediante l’avvio di una procedura fallimentare ed eventualmente mediante la liquidazione della EN sarebbe contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza tutelati dall’articolo 346, paragrafo 1, TFUE.

B.   Valutazione

77.

Anzitutto, va osservato che, conformemente a una giurisprudenza costante, la data di riferimento da considerare nell’ambito di un procedimento per «doppio inadempimento» finalizzato alla valutazione dell’esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida emessa in forza dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE ( 29 ).

78.

Nella fattispecie, poiché la Commissione, conformemente all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida il 27 novembre 2014, la data di riferimento per constatare l’esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine di due mesi fissato in tale lettera, ossia il 27 gennaio 2015.

1. Decisione 2009/610

79.

È evidente che in tale data la Repubblica ellenica non aveva dato esecuzione agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della decisione 2009/610 in quanto non aveva proceduto ad attuare alcuna misura di recupero dell’aiuto. Infatti, un ordine di recupero parziale per un importo pari a EUR 523352889,23, che rappresentava circa l’80% dell’importo da recuperare, è stato emesso solo il 4 dicembre 2015 ( 30 ), ossia più di dieci mesi dopo la data di riferimento.

80.

A mio avviso, la questione se l’articolo 12 della legge n. 4237/2014 osti, come sostiene la Commissione, al recupero dell’aiuto non è pertinente, in quanto, anche se è in tal senso che va interpretata la sua formulazione ambigua ( 31 ), una legge nazionale non può giustificare la mancata esecuzione di una decisione della Commissione come quella di cui trattasi nella causa in esame e, a fortiori, di una sentenza della Corte.

81.

Per quanto riguarda l’articolo 16 della decisione 2009/610, che impone alla Repubblica ellenica l’obbligo di abolire la garanzia concessa dall’ETVA alla HDW‑Ferrostaal, occorre sottolineare che tale garanzia è stata concessa dall’ETVA, una banca che, dal 2002, non appartiene più allo Stato greco. In tale contesto, anche se la Repubblica ellenica non può più fare in modo che il successore giuridico dell’ETVA rinunci alla garanzia, nel corso dell’udienza, la Repubblica ellenica non ha sostenuto che le sarebbe giuridicamente impossibile abolire la garanzia in questione con una legge o con un altro provvedimento legislativo avente tale effetto. Orbene, un provvedimento di tal genere non era stato adottato alla data di riferimento. Essa non ha dato quindi esecuzione all’articolo 16 della decisione 2009/610.

82.

Dato che l’esecuzione degli articoli da 17 a 19 della decisione 2009/610 dipende dall’esecuzione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15, è evidente che alla data di riferimento la Repubblica ellenica non aveva dato esecuzione agli articoli da 17 a 19 di tale decisione e, quindi, alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

2. Invocazione dell’articolo 346, paragrafo 1, TFUE da parte della Repubblica ellenica

83.

La Repubblica ellenica invoca l’articolo 346, paragrafo 1, TFUE per giustificare la mancata esecuzione della decisione 2009/610, sostenendo che l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti della EN per recuperare l’aiuto incompatibile avrebbe rimesso in discussione l’esecuzione dei contratti «Archimede» e «Nettuno II» e sarebbe stato in contrasto con gli interessi essenziali della propria sicurezza.

84.

Tale argomento deve essere respinto per tre ragioni.

85.

In primo luogo, da un lato, l’esecuzione di una decisione di recupero di un aiuto incompatibile non implica necessariamente e inevitabilmente il fallimento di un’impresa in difficoltà come la EN. Infatti, esistono mezzi di ricorso interni che permettono a detta impresa di difendersi a livello nazionale contro i provvedimenti di riscossione, idonei a consentirle di evitare un danno grave e irreparabile derivante dal rimborso dell’aiuto, come quello che deriverebbe da una liquidazione ( 32 ). La liquidazione costituisce, infatti, solo l’estrema ratio per il recupero dell’aiuto.

86.

D’altro lato, alla data di riferimento, la Repubblica ellenica non aveva neppure emesso l’ordine di recupero dell’aiuto anche se siffatto ordine non avrebbe comportato lo stato di fallimento ( 33 ) per la EN né leso gli interessi essenziali della propria sicurezza. Essa non aveva quindi adottato la misura più essenziale per avviare il recupero dell’aiuto.

87.

Inoltre, nulla le impediva di chiedere ai giudici greci che la EN venisse sottoposta ad amministrazione straordinaria, provvedimento che era già possibile alla data di riferimento (ossia il 27 gennaio 2015), ma che la Repubblica ellenica ha adottato soltanto il 17 ottobre 2017 con più di due anni di ritardo.

88.

In secondo luogo, l’articolo 346, paragrafo 1, TFUE deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 34 ) secondo la quale «le misure relative alla produzione o al commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico non devono modificare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto attiene ad altri prodotti, vale a dire quelli non destinati a fini specificamente militari» ( 35 ).

89.

Orbene, il mancato recupero dell’aiuto incompatibile, concesso a vantaggio delle attività civili della EN, produce l’effetto contrario a quello inteso da tale disposizione in quanto esso consente il protrarsi della distorsione della concorrenza. A tal proposito, la circostanza che la EN non eserciti di fatto un’attività civile non implica che non vi sia una distorsione della concorrenza.

90.

In terzo e ultimo luogo, anche se l’argomento della Repubblica ellenica fosse fondato, occorrerebbe ancora constatare che gli impegni dettagliati indicati nella lettera del 1o dicembre 2010 sono stati convenuti, di comune accordo, dalla Commissione, dalla Repubblica ellenica e dalla EN per dare esecuzione alla decisione 2009/610 senza compromettere gli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica ellenica ( 36 ). Infatti, come ha dichiarato la Corte, tale lettera «[non ha] sostituito la decisione 2009/610, (…) [e] si limita a prendere atto dei recenti impegni delle autorità elleniche [nonché] a precisare che, se fossero effettivamente eseguiti, la Commissione considererebbe la decisione 2009/610 pienamente eseguita» ( 37 ). Orbene, la Repubblica ellenica non ha rispettato i suoi impegni.

3. Mancata esecuzione degli impegni dettagliati indicati nella lettera del 1o dicembre 2010

a) Interruzione delle attività civili della EN

91.

Per quanto riguarda l’interruzione, da parte della EN, delle sue attività civili per un periodo di quindici anni, occorre anzitutto osservare che, nella lettera d’impegno del 27 ottobre 2010, la EN aveva accettato tale interruzione e aveva precisato che avrebbe prodotto, al riguardo, una decisione del suo consiglio di amministrazione come prova di tale interruzione ( 38 ).

92.

Tuttavia, la decisione adottata il 14 aprile 2010 dal suo consiglio di amministrazione nel corso della sua 130a riunione e sulla quale si basa la Repubblica ellenica non riguarda tale impegno in quanto detta decisione reca una data anteriore a quella della lettera d’impegno della EN, del 27 ottobre 2010, e non contiene alcuna decisione di interruzione delle attività civili per un periodo di quindici anni. Per contro, essa fa semplicemente riferimento alla circostanza che «l’attività navale è al momento completamente interrotta»

93.

Inoltre, come emerge dal lodo definitivo del tribunale arbitrale CCI, la Privinvest ha chiaramente manifestato per lettera, del 24 novembre 2010, il proprio disaccordo con gli impegni assunti dalla EN nella lettera del 27 ottobre 2010 firmata dalla precedente dirigenza, tra i quali in particolare il divieto di riacquisto dei beni civili e della concessione del bacino di carenaggio ( 39 ). Visto tale disaccordo, da parte dell’azionista di maggioranza, con tali impegni, non mi sorprende il fatto che il consiglio di amministrazione della EN non abbia mai adottato una decisione formale di interruzione delle attività civili.

b) Vendita dei beni civili o loro restituzione allo Stato greco

94.

Per quanto riguarda la vendita dei beni collegati alle attività civili della EN, era convenuto tra le autorità greche e la EN che, se l’asta non avesse comportato la vendita della totalità o di parte di tali beni civili, la EN li avrebbe trasferiti allo Stato greco come mezzo alternativo di esecuzione dell’obbligo di recupero dell’aiuto.

95.

Anche se la EN non ha affatto collaborato con le autorità greche al fine di dare attuazione a tali impegni ( 40 ), resta comunque il fatto che lo Stato greco non si è avvalso dei mezzi attinenti ai poteri pubblici di cui dispone per sequestrare e recuperare tali beni.

96.

A tal riguardo, la Repubblica ellenica sostiene che essa non poteva spossessare unilateralmente la EN di detti beni senza evitare gravi complicazioni giuridiche, e in particolare il peggioramento della sua posizione nel procedimento arbitrale CCI avviato nei suoi confronti dalla EN e dai suoi azionisti ( 41 ).

97.

Infatti, nell’ambito del procedimento arbitrale, la EN e i suoi azionisti le contestavano l’intenzione di procedere, mediante l’esecuzione della decisione 2009/610 o l’attuazione degli impegni contenuti nella lettera del 1o dicembre 2010, all’espropriazione o alla nazionalizzazione della EN.

98.

Con ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ( 42 ), il tribunale arbitrale CCI aveva certamente vietato alla Repubblica ellenica di adottare misure di nazionalizzazione, di sequestro o di impossessamento dei beni della EN senza esserne preventivamente informato.

99.

Inoltre, siffatta acquisizione dei beni civili della EN poteva pregiudicare la posizione della Repubblica ellenica nel procedimento arbitrale ICSID avviato nei suoi confronti dai sigg. Safa per violazione della tutela concessa agli investitori libanesi in Grecia dal Trattato bilaterale d’investimento Grecia/Libano.

100.

Tuttavia, nessuna di tali circostanze costituisce una giustificazione per la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione degli impegni richiamati nella lettera del 1o dicembre 2010 per dare esecuzione alla decisione 2009/610, soprattutto alla luce del fatto che, firmando la lettera di impegno del 27 ottobre 2010, la EN aveva acconsentito alla riacquisizione, da parte dello Stato greco, dei beni destinati alle attività civili in caso di impossibilità di venderli all’asta.

c) Concessione del bacino di carenaggio

101.

La concessione del bacino di carenaggio è stata rilasciata alla EN dall’articolo 1, paragrafo 15, della legge n. 2302/1995. Pertanto, tale concessione poteva essere abolita soltanto con l’emanazione di una disposizione legislativa, cui si è provveduto mediante l’articolo 169, paragrafo 2, della legge n. 4099/2012.

102.

Tuttavia, tanto il tribunale arbitrale CCI quanto il Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene) hanno constatato che la EN non aveva mai restituito il terreno pubblico oggetto della concessione del bacino di carenaggio ( 43 ). Infatti, poiché la EN e i suoi azionisti contestavano l’impegno dalla stessa assunto nella lettera del 27 ottobre 2010 di restituire tale terreno allo Stato greco, la EN non ha mai restituito detto terreno.

103.

Pertanto, la Commissione ritiene correttamente che l’articolo 169, paragrafo 2, della legge n. 4099/2012 non sia sufficiente, di per sé, a dare attuazione all’impegno di cui trattasi.

d) Garanzia di compensazione

104.

Per quanto riguarda la garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610, va osservato che, secondo la lettera del 1o dicembre 2010, la EN vi avrebbe rinunciato e non avrebbe avviato alcun procedimento basato su tale garanzia o ad essa collegato. Non risulta dal fascicolo che siffatta rinuncia abbia avuto luogo né che la Repubblica ellenica abbia abolito tale garanzia per via legislativa ( 44 ). Essa non ha quindi rispettato tale impegno.

e) Relazioni annuali

105.

Infine, per quanto riguarda le relazioni annuali relative all’attuazione della decisione 2009/610, che le autorità greche dovevano redigere e sottoporre alla Commissione, esse dovevano contenere prove a dimostrazione del fatto che la EN non esercitava più alcuna attività civile e informazioni riguardanti lo stato (proprietà e uso) dei beni recuperati dalle autorità greche.

106.

Pur ammettendo che, in mancanza di bilanci annuali redatti dalla EN, fosse difficile per le autorità greche fornire prove dell’interruzione delle attività civili, resta comunque il fatto che le autorità greche non hanno recuperato i beni della EN destinati alle attività civili conformemente all’impegno dettagliato contenuto nella lettera del 1o dicembre 2010. Pertanto, la Repubblica ellenica non poteva neppure rispettare l’impegno di redigere le relazioni annuali in questione riguardanti la proprietà e l’uso dei beni civili recuperati.

107.

Da quanto precede risulta che la Repubblica ellenica non ha dato esecuzione agli impegni richiamati nella lettera del 1o dicembre 2010. Essa si è quindi privata dell’opportunità di dare esecuzione alla decisione 2009/610 senza compromettere gli interessi essenziali della propria sicurezza. Dato che poteva attuare gli impegni contenuti nella lettera del 1o dicembre 2010 e non lo ha fatto, essa non può invocare l’articolo 346, paragrafo 1, TFUE, anche se siffatto comportamento è stato dettato, in tutto o in parte, dalla sua strategia difensiva nei procedimenti arbitrali fra la stessa, la EN e i suoi azionisti.

108.

In tali circostanze, occorre constatare che non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

VIII. Sulle sanzioni pecuniarie

109.

Qualora la Corte dichiari che la Repubblica ellenica non si è conformata alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), da essa pronunciata, può infliggere a tale Stato membro, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.

110.

Tenuto conto della diversa natura delle due sanzioni la cui applicazione è richiesta dalla Commissione, si deve esaminare separatamente la questione dell’opportunità di una condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità e quella della condanna della stessa al versamento di una somma forfettaria, nonché, eventualmente, la questione dell’importo di tali sanzioni.

A.   Sulla penalità

1. Argomenti delle parti

111.

Basandosi sulla propria comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 260 TFUE ( 45 ), la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica ellenica al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 34974.

112.

Secondo tale comunicazione, l’importo della penalità giornaliera viene calcolato moltiplicando un forfait di base uniforme di EUR 670 per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata ( 46 ). Il risultato ottenuto viene poi moltiplicato per un fattore «n» che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro incriminato sia del numero di voti di cui dispone nel Consiglio.

113.

Per determinare il coefficiente di gravità (da «1 a 20») la Commissione ha tenuto conto del carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, dell’effetto pregiudizievole sul settore navale degli aiuti incompatibili e non recuperati, dell’importo ingente dell’aiuto da recuperare, del fatto che la Repubblica ellenica non ha finora recuperato un solo euro e della reiterazione del comportamento illecito di tale Stato membro nel settore degli aiuti di Stato. Su tale base, essa ha fissato il coefficiente di gravità dell’infrazione al valore «5».

114.

Quanto alla durata dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto dei 48 mesi intercorsi fra la pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), e la data in cui essa ha adito la Corte, ossia il 22 luglio 2016. Essa ha fissato su tale base il coefficiente di durata al massimo livello possibile, vale a dire al valore «3».

115.

La Repubblica ellenica contesta i coefficienti di gravità e di durata dell’infrazione considerati dalla Commissione. A tal riguardo, essa fa valere che la Commissione non ha tenuto conto di una serie di elementi che attenuano la gravità dell’infrazione, come il fatto che la EN non svolga più alcuna attività civile dal 2010 e quindi non eserciti più alcuna pressione concorrenziale su altre imprese del settore navale. Essa menziona altresì numerose difficoltà incontrate nell’esecuzione della decisione 2009/610 tra cui, in particolare, la decisione del tribunale arbitrale CCI del 27 giugno 2017 ( 47 ). Infine, essa contesta la presunta reiterazione del comportamento illecito, da parte sua, nel settore degli aiuti di Stato. Per tali ragioni, essa ritiene che i coefficienti di gravità e di durata non possano essere superiori a «1».

116.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la Commissione propone di utilizzare il fattore speciale «n» più recente alla data in cui verrà pronunciata la sentenza. Secondo la comunicazione della Commissione, tale fattore viene calcolato conformemente alla seguente formula ( 48 ):

Image

117.

Per quanto riguarda la Grecia, la comunicazione della Commissione più recente fissa tale fattore a 3,17 ( 49 ).

118.

La Repubblica ellenica ritiene che il fattore speciale «n» applicato debba essere il più recente possibile per tener conto della notevole riduzione del PIL in Grecia. Essa contesta alla Commissione di non aver tenuto conto dello stato reale dell’economia greca e del fatto che il paese è ancora sottoposto a un programma di adeguamento macroeconomico in quanto non può reperire efficacemente finanziamenti sui mercati finanziari. Infine, essa ritiene che il fattore speciale «n» non sia correttamente calcolato poiché, a partire dal 1o aprile 2017, il Trattato FUE ha definitivamente abbandonato il sistema dei voti ponderati in seno al Consiglio ( 50 ) e l’ha sostituito con un sistema di doppia maggioranza di Stati membri e di popolazioni secondo il quale ciascuno Stato membro dispone di un solo voto in seno al Consiglio. La Repubblica ellenica ritiene quindi che gli Stati membri la cui popolazione e il cui PIL siano equiparabili ai propri abbiano subito una grave riduzione della loro influenza in seno al Consiglio.

2. Valutazione

119.

Secondo costante giurisprudenza, «l’imposizione di una penalità è giustificata in linea di principio soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte» ( 51 ). Inoltre, la penalità deve essere inflitta unicamente nell’ipotesi in cui l’inadempimento persista alla data della pronuncia della sentenza che sarà emessa nella causa in esame ( 52 ).

120.

Nella fattispecie, ritengo che l’inadempimento consistente nella mancata esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395) sia quantomeno perdurato fino alla presentazione delle presenti conclusioni. Infatti, la Repubblica ellenica non ha dato esecuzione né alla decisione 2009/610, né alla totalità degli impegni dettagliati contenuti nella lettera del 1o dicembre 2010. Sebbene la sottoposizione della EN all’amministrazione straordinaria ( 53 ) sia una fase necessaria per il recupero dell’aiuto dichiarato incompatibile con la decisione 2009/610, essa non è di per sé sufficiente per ritenere che la Repubblica ellenica abbia dato esecuzione agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione.

121.

In tali circostanze, ritengo che la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità costituisca un mezzo adeguato per garantire la completa esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

122.

Per quanto riguarda l’importo e la forma di tale penalità, la Corte ha dichiarato che «spetta [a quest’ultima] (…), nell’esercizio del suo potere discrezionale, conformemente a una costante giurisprudenza, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (…). Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione stessa quando detta istituzione presenta delle proposte alla Corte (…). Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo ad un inadempimento che perdura da parte di uno Stato membro nonostante la circostanza che detto inadempimento sia già stato accertato in occasione di una prima sentenza pronunciata a titolo (…) dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta quanto all’importo e alla forma che considera adeguati per sollecitare detto Stato membro a porre termine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti da siffatta prima sentenza della Corte ( 54 ).

123.

Secondo la medesima giurisprudenza, «[a]i fini della fissazione dell’importo della penalità, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della stessa, in vista dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono costituiti, in linea di principio, dalla gravità dell’infrazione, dalla durata e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi» ( 55 ).

124.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione occorre ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato hanno un valore fondamentale in quanto sono espressione di uno dei compiti fondamentali affidati all’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE ( 56 ).

125.

Nella fattispecie, è sufficiente constatare che le autorità greche non hanno finora recuperato un solo euro dell’aiuto incompatibile per conformarsi alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395). Per contro, l’importo da recuperare è maggiorato continuamente degli interessi applicabili e supera, al momento dell’udienza, la somma di EUR 670 milioni, ossia più di 2,6 volte l’importo iniziale.

126.

Il fatto che, secondo la Repubblica ellenica, la EN non eserciti più attività civili non incide in alcun modo sulla gravità dell’infrazione, in quanto non esclude affatto il vantaggio economico che essa ha ottenuto sotto forma di aiuti di Stato incompatibili durante il periodo in cui ha esercitato siffatta attività.

127.

In tali circostanze, ritengo che, applicando un coefficiente di gravità pari a «5», la Commissione non abbia preso correttamente in considerazione la gravità dell’infrazione nella proposta di penalità.

128.

Anche se, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428), la Corte ha imposto una penalità giornaliera di EUR 16000, somma che secondo la Commissione corrisponde nella causa in esame a un coefficiente di gravità pari a «3», la Corte aveva ammesso che «gli importi dell’aiuto di cui non [era] stata provata dalla [Repubblica ellenica] la restituzione rappresenta[va]no soltanto una frazione relativamente esigua rispetto alla somma complessiva oggetto della decisione [della Commissione]» ( 57 ).

129.

Orbene, nella fattispecie, la mancanza di qualsiasi recupero dell’aiuto o di attuazione degli impegni richiamati nella lettera del 1o dicembre 2010 è totale. Mi sembra quindi che un coefficiente di gravità pari a «5» non sia assolutamente adeguato alle circostanze del caso di specie ( 58 ).

130.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione che deve essere valutata al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte ( 59 ), constato che saranno trascorsi quasi sei anni dalla data della pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395). La durata dell’infrazione è quindi notevole.

131.

Infatti, benché l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE non precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve avvenire, l’interesse collegato a un’applicazione immediata e uniforme del diritto dell’Unione impone, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, che questa esecuzione sia avviata immediatamente e venga completata nel più breve termine possibile ( 60 ).

132.

In terzo luogo, per quanto riguarda la capacità finanziaria della Repubblica ellenica, la Corte ha costantemente accettato, al fine di calcolare le sanzioni finanziarie, di tener conto del PIL dello Stato membro considerato e del numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio ( 61 ).

133.

Per quanto riguarda il PIL, la Corte ha già dichiarato riguardo alla Repubblica ellenica, il cui PIL è fortemente calato dal 2010 a seguito della crisi del suo debito pubblico, che occorreva tener conto dell’evoluzione recente di tale PIL ( 62 ).

134.

A tal fine, si deve tener conto del fatto che il PIL greco è diminuito del 25,5% tra il 2010 e il 2016 ( 63 ).

135.

Per quanto riguarda il criterio del numero dei voti di cui dispone la Repubblica ellenica in seno al Consiglio, si deve tener conto del fatto che, come rileva tale Stato membro, il sistema di ponderazione dei voti non esiste più.

136.

Per contro, il sistema di doppia maggioranza istituito dall’articolo 16, paragrafo 4, TUE dispone che «per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione».

137.

Tuttavia, nessuno di questi nuovi criteri può sostituire adeguatamente quello del numero di voti nel meccanismo decisionale del Consiglio.

138.

Infatti, per quanto attiene alla maggioranza degli Stati membri, contrariamente al sistema di ponderazione dei voti, tutti gli Stati membri sono uguali nel senso che ciascuno di essi ha un solo voto. In tali circostanze, la formula utilizzata dalla Commissione ( 64 ) non può essere più applicata.

139.

A proposito della popolazione, non si esclude che taluni Stati membri aventi una determinata popolazione abbiano una minor capacità finanziaria di altri Stati membri aventi una popolazione meno numerosa. Anche tale criterio è irrilevante ai fini del calcolo della penalità.

140.

Per tali ragioni, concludo che si deve abbandonare il criterio del numero di voti di cui lo Stato membro considerato dispone in seno al Consiglio, come è già stato fatto dalla Corte nella sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98), in quanto il numero di voti non rientra più nel processo decisionale del Consiglio e la nuova regola dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE non fornisce alcun criterio soddisfacente per la determinazione della capacità finanziaria dello Stato membro considerato ( 65 ).

141.

Alla luce di tali circostanze, tra cui in particolare l’importo ingente dell’aiuto da recuperare e la durata dell’infrazione, e tenuto conto della necessità di sollecitare la Repubblica ellenica a porre fine all’inadempimento contestato, ritengo opportuno fissare una penalità semestrale al posto di una penalità giornaliera.

142.

Infatti, constato che per l’esecuzione della decisione 2009/610 la Commissione aveva fissato un termine di quattro mesi ( 66 ) e che, per l’attuazione degli impegni dettagliati contenuti nella lettera del 1o dicembre 2010, la Commissione aveva concesso un termine di sei mesi alla Repubblica ellenica e alla EN. Ciò mi pare evidente in quanto le misure da adottare per dare esecuzione a tale decisione o per attuare gli impegni dettagliati contenuti in tale lettera, come la vendita all’asta dei beni o l’adozione di misure legislative per abolire la concessione del bacino di carenaggio, non possono essere adottate da un giorno all’altro. Ciò riveste al momento un’importanza particolare, dato che la EN è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, procedura che, ai sensi dell’articolo 69 della legge n. 4307/2014, può durare fino a dodici mesi.

143.

Per quanto riguarda l’importo della penalità, osservo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405) e che riguardava l’ambiente, la Corte ha fissato una penalità semestrale di EUR 14520000 in quanto la Repubblica ellenica non aveva adottato alcuna misura di esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2005, Commissione/Grecia (C‑502/03, non pubblicata, EU:C:2005:592), mentre la Commissione aveva proposto una penalità giornaliera di EUR 71193,60 (che sarebbe stata corrispondente a una penalità semestrale di EUR 12814848).

144.

Tenuto conto di quanto precede e più in particolare della gravità e della durata dell’infrazione, ma anche della diminuzione del PIL greco in questi ultimi anni, propongo di fissare la penalità semestrale in EUR 9500000, ossia circa l’1,5% dell’importo dell’aiuto da recuperare ( 67 ).

145.

Se la Corte può fissare una penalità decrescente per tener conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro considerato, ritengo che si possa anche fissare una penalità progressiva nell’eventualità che lo Stato membro continui a non conformarsi alla prima sentenza della Corte. Nella fattispecie, la penalità potrebbe aumentare di EUR 2000000 per semestre fino al momento in cui la Repubblica ellenica si sarà conformata pienamente e interamente alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

146.

Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dalla data della pronuncia dell’emananda sentenza nella causa in esame e fino all’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), una penalità semestrale di EUR 9500000 che sarà aumentata di EUR 2000000 per ogni semestre successivo al primo semestre dopo la pronuncia dell’emananda sentenza nella causa in esame e fino all’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

B.   Sulla somma forfettaria

1. Argomenti delle parti

147.

Per quanto riguarda l’importo della somma forfettaria, la Commissione propone alla Corte di determinarla moltiplicando un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

148.

La Commissione propone di applicare, per il calcolo della somma forfettaria, lo stesso coefficiente di gravità, ossia «5», e lo stesso fattore «n» applicati nella determinazione della penalità. Per contro, il forfait di base per calcolare la somma forfettaria sarebbe fissato in EUR 220 al giorno. A differenza del calcolo della penalità, non sarebbe applicato un coefficiente di durata.

149.

Su tale base, la Commissione propone l’adozione di una somma forfettaria calcolata moltiplicando l’importo di EUR 3828 per il numero di giorni trascorsi tra la pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), e la data dell’esecuzione, da parte della Repubblica ellenica, dei suoi obblighi o, in mancanza, quella della pronuncia dell’emananda sentenza nella causa in esame.

150.

La Repubblica ellenica non ha presentato argomenti riferiti specificamente alla somma forfettaria. Dato che, per il calcolo di tale somma, la Commissione applica criteri identici a quelli applicati per il calcolo della penalità, come la gravità e la durata dell’infrazione, si deve tener conto degli argomenti presentati dalla Repubblica ellenica riguardo alla penalità.

2. Valutazione

151.

La Corte ha già dichiarato di essere legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel campo in questione, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria ( 68 ).

152.

Secondo la Corte, «[i]l principio della condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze dell’omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l’inadempimento si è protratto per un ampio periodo, successivamente alla pronuncia della sentenza che l’ha inizialmente accertato» ( 69 ).

153.

Peraltro, «[s]iffatta condanna deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento accertato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’articolo 260 TFUE. A tal proposito, quest’ultimo investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre una siffatta sanzione» ( 70 ).

154.

Nella presente controversia, come rileva la Commissione, esiste un comportamento illecito reiterato da parte della Repubblica ellenica nel settore degli aiuti di Stato ( 71 ). Tale elemento e, in particolare nella causa in esame, il mancato recupero di un solo euro per conformarsi alla sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), costituiscono indici sufficienti del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale l’imposizione di una somma forfettaria ( 72 ).

155.

In tali circostanze, la Corte fissa l’importo di tale somma in modo tale che la stessa sia adeguata alle circostanze del caso di specie e, proporzionata all’infrazione commessa ( 73 ). In tale contesto, essa tiene conto della gravità constatata, della sua durata nonché della capacità finanziaria dello Stato membro considerato ( 74 ).

156.

Il presente fascicolo contiene vari elementi che fanno dubitare dell’esistenza di una vera e propria volontà, da parte delle autorità greche, di dare esecuzione alla decisione 2009/610 o di dare piena attuazione agli impegni contenuti nella lettera del 1o dicembre 2010.

157.

A tal riguardo, va osservato che all’articolo 11 dell’accordo quadro la Repubblica ellenica aveva promesso, in sostanza, alla EN e ai suoi azionisti (vecchi e nuovi) di ottenere in via definitiva dalla Commissione che l’esecuzione della decisione 2009/610 avvenisse senza che la EN fosse obbligata a rimborsare gli importi degli aiuti, e ciò nel marzo 2010, vale a dire ancor prima che la Commissione avesse approvato l’elenco degli impegni richiamati nella lettera del 1o dicembre 2010 e ancor prima che la EN li avesse formalmente accettati.

158.

Orbene, la Repubblica ellenica non poteva fare validamente tale promessa alla EN e ai suoi acquirenti, anche se era richiesta dall’ADM (e successivamente dalla Privinvest) come condizione preliminare per l’acquisizione del 75,1% delle azioni della EN ( 75 ). Infatti, siffatta promessa, che non teneva conto della natura imperativa del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, è invalida.

159.

Inoltre, le autorità greche non hanno considerato il recupero dell’aiuto incompatibile come una priorità e hanno agito, per contro, in modo tale che alla fine il recupero andasse per le lunghe, adottando misure certamente necessarie a tal fine ma insufficienti e, per giunta, in modo estremamente lento. A causa di tale comportamento dilatorio, l’importo dell’aiuto da recuperare è passato, con gli interessi di mora, da EUR 256000000 a EUR 670000000.

160.

Ad esempio, le autorità greche hanno inviato alla EN il primo ordine di recupero dell’aiuto incompatibile soltanto il 4 dicembre 2015 ( 76 ), ossia undici mesi dopo la lettera di diffida della Commissione e più di tre anni dopo la sentenza per inadempimento del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395). Dette autorità hanno chiesto che la EN fosse sottoposta ad amministrazione straordinaria soltanto il 13 ottobre 2017, ossia quasi due anni dopo l’emissione del primo ordine di recupero.

161.

Inoltre, anche quando è risultato che la EN e i suoi azionisti non collaboravano all’attuazione degli impegni contenuti nella lettera del 1o dicembre 2010, la Repubblica ellenica non ha adottato alcuna misura per avviare una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria nei confronti della EN al fine di recuperare l’aiuto, e ciò anche se i giudici greci hanno respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione presentata dalla EN contro gli ordini di recupero ( 77 ).

162.

È vero che, con l’ordinanza provvisoria del 5 agosto 2016, il tribunale arbitrale CCI aveva vietato alla Repubblica ellenica di avviare una procedura fallimentare nei confronti della EN senza informarlo preventivamente e, con la decisione del 27 giugno 2017, aveva ordinato alla Repubblica ellenica di astenersi da qualsiasi misura che potesse modificare il controllo sulla EN sino alla pronuncia della sentenza definitiva, divieto che includeva la procedura di amministrazione straordinaria.

163.

Tuttavia, il diritto applicabile alla controversia fra la EN, i suoi azionisti e la Repubblica ellenica è il diritto greco e il procedimento arbitrale CCI è soggetto a tale diritto in quanto la sede del tribunale arbitrale CCI è stata fissata ad Atene (Grecia). Dato che il diritto dell’Unione fa parte del diritto greco ( 78 ), da un lato, detto tribunale non poteva validamente impedire alla Repubblica ellenica di avviare una procedura di insolvenza nei confronti della EN quale estrema ratio per recuperare l’aiuto incompatibile e, dall’altro, la Repubblica ellenica non può giustificare la mancata esecuzione della decisione 2009/610 basandosi sulle ordinanze di detto tribunale.

164.

Alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto della diminuzione del PIL greco del 25,5% tra gli anni 2010 e 2016, ritengo opportuno proporre alla Corte di condannare la Repubblica ellenica al pagamento di una somma forfettaria di EUR 13000000, ossia circa il 2% dell’aiuto da recuperare.

IX. Osservazione finale

165.

In udienza la Commissione ha chiesto un chiarimento alla Corte riguardo all’esecuzione, da parte della Repubblica ellenica, di un lodo arbitrale che sarebbe stato pronunciato nel procedimento arbitrale ICSID e che l’avrebbe condannata al risarcimento per l’eventuale recupero dell’aiuto o per le misure adottate a tal fine come la liquidazione della EN ( 79 ).

166.

Nell’emananda sentenza nel presente procedimento la Corte può trattare solo le censure fatte valere dalla Commissione nella lettera di diffida inviata alla Repubblica ellenica. Siffatta qualificazione non può essere ammessa per la domanda di chiarimenti della Commissione.

167.

Pertanto, tale domanda della Commissione potrà essere trattata solo nell’ambito di un ricorso per inadempimento distinto, diretto a far constatare che, nel conformarsi a tale lodo, la Repubblica ellenica avrebbe violato gli obblighi derivanti dal Trattato FUE.

168.

Infine, e in ogni caso, non vi è attualmente alcun lodo nel procedimento arbitrale ICSID in questione.

X. Sulle spese

169.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’inadempimento è stato accertato, la Repubblica ellenica deve essere condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

XI. Conclusione

170.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

1)

Non avendo adottato le misure di esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale sentenza e dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dalla data della pronuncia dell’emananda sentenza nella causa in esame e fino all’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), una penalità semestrale di EUR 9500000 che sarà aumentata di EUR 2000000 per ogni semestre successivo al primo semestre dopo la pronuncia dell’emananda sentenza nella causa in esame e fino all’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395).

3)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 13000000.

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2009, L 225, pag. 104.

( 3 ) Secondo la Commissione, l’importo degli aiuti (al netto degli interessi) da recuperare era stato quindi stimato, a titolo provvisorio, in una cifra pari a circa EUR 256 milioni.

( 4 ) Nell’ottobre 2010 l’importo totale da recuperare, compresi gli interessi, ammontava approssimativamente a EUR 539 milioni.

( 5 ) L’ADM è un gruppo di società specializzate nella costruzione di navi da guerra e di yachts da diporto le cui azioni appartengono per il 70% al gruppo Al‑Ain controllato dallo sceicco Hamdan Bin Zayed Al Nahyan e per il 30% al gruppo Privinvest controllato da un cittadino libanese, il sig. Safa.

( 6 )

( 7 ) FEK A’171/29.9.2012.

( 8 ) Sembra che la ragione del ritiro dell’ADM consistesse nel fatto che la Repubblica ellenica non poteva consentire alla EN di utilizzare il bacino di carenaggio e non aveva potuto garantire che la EN ricevesse ordinativi di costruzione di un numero considerevole di navi per la marina militare greca.

( 9 ) La EN ha firmato la lettera d’impegno il 27 ottobre 2010 e la Repubblica ellenica ha firmato la propria lettera il 29 ottobre 2010.

( 10 ) Si trattava di due bacini di carenaggio galleggianti, di una gru galleggiante, di due rimorchiatori, di sedici parcelle di terra di cui era proprietaria la EN e del bacino di carenaggio n. 5 con il terreno adiacente (parcella n. 8) dati in concessione alla EN dallo Stato greco.

( 11 ) Sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395, punto 38).

( 12 ) FEK A’250/20.12.2012.

( 13 ) FEK A’36/12.2.2014.

( 14 ) La disposizione in questione utilizza il termine «καθόσον» che può essere inteso in entrambi i significati

( 15 ) FEK A’94/14.4.2014.

( 16 ) FEK A’246/15.11.2014.

( 17 ) V. paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni.

( 18 ) Il gruppo ThyssenKrupp non è parte di tale procedimento.

( 19 ) Procedimento in corso.

( 20 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF), ordinanza provvisoria del 14 ottobre 2014, punti da 111 a 114. V. anche, in tal senso, Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF/AYZ) lodo definitivo del 29 settembre 2017, punti da 619 a 620.

( 21 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.

( 22 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF), ordinanza provvisoria del 5 agosto 2016, punti 75, 76 e 92, paragrafo 1.

( 23 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF), ordinanza provvisoria del 5 agosto 2016, punti da 84 a 86 e 92, paragrafo 2.

( 24 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF/AYZ), decisione del 27 giugno 2017, punti da 19 a 24.

( 25 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF/AYZ) lodo definitivo del 29 settembre 2017, punti da 1427 a 1634 (rubricato «Claim 4: EU State aid»).

( 26 ) V. Iskandar Safa e Akram Safa c/ Repubblica ellenica (caso ICSID n. ARB/16/20) iscritto a ruolo dal segretario generale dell’ICSID il 5 luglio 2016.

( 27 ) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.

( 28 ) V. paragrafi 20 e 22 delle presenti conclusioni.

( 29 ) V. sentenze del 17 ottobre 2013, Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 32); del 13 maggio 2014, Commissione/Spagna (C‑184/11, EU:C:2014:316, punto 35); del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 27), e Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 45), nonché del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 49).

( 30 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.

( 31 ) Il tribunale arbitrale CCI condivide la posizione della Commissione sull’interpretazione dell’articolo 12 della legge n. 4237/2014. V. paragrafi 28 e 48 delle presenti conclusioni.

( 32 ) V. ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione [C‑446/10 P(R), non pubblicata, EU:C:2011:829, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

( 33 ) V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, Commissione/Francia (C‑63/14, EU:C:2015:458, punto 54).

( 34 ) V. sentenze del 7 giugno 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324, punto 35), e del 28 febbraio 2013, Ellinika Nafpigeia/Commissione (C‑246/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:133, punto 17).

( 35 ) Sentenza del 28 febbraio 2013, Ellinika Nafpigeia/Commissione (C‑246/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:133, punto 20).

( 36 ) V. paragrafi 20 e 21 delle presenti conclusioni.

( 37 ) Sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C‑485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395, punto 38).

( 38 ) Tale questione è distinta dalla questione se la EN abbia di fatto interrotto le proprie attività civili per mancanza di lavoro.

( 39 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF/AYZ) lodo definitivo del 29 settembre 2017, punti da 341 a 348.

( 40 ) V. paragrafo 93 delle presenti conclusioni.

( 41 ) I procedimenti arbitrali avviati nella causa in esame dimostrano che i giudici arbitrali commerciali sono indotti a trattare questioni di diritto dell’Unione, compresa la materia degli aiuti di Stato. L’impossibilità, in via di principio, per gli stessi di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte [che quest’ultima ha recentemente confermato per i giudici arbitrali istituiti mediante accordi tra Stati membri (v., in particolare, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, (C‑284/16, EU:C:2018:158, punti da 45 a 49)] pone problemi per l’uniformità di applicazione e di interpretazione del diritto dell’Unione, soprattutto in ambiti più delicati come quello del diritto della concorrenza e degli aiuti di Stato.

( 42 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF), ordinanza provvisoria del 5 agosto 2016, punti da 79 a 86 e 92, paragrafo 2.

( 43 ) V. Hellenic Shipyards e a. c/ Repubblica ellenica (caso CCI n. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF/AYZ) lodo definitivo del 29 settembre 2017, punti 373, 374, 422, 424 e da 573 a 578, nonché sentenza n. 725/2018, dell’8 marzo 2018, del Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene), pag. 13.

( 44 ) V. paragrafo 81 delle presenti conclusioni.

( 45 ) V. comunicazione della Commissione SEC(2005) 1658 del 13 dicembre 2005 (GU 2007, C 126, pag. 15), come aggiornata dalla comunicazione della Commissione – Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione (GU 2017, C 431, pag. 3). Nella causa in esame la Commissione ha utilizzato la propria comunicazione C(2015) 5511 final del 5 agosto 2015.

( 46 ) Il coefficiente di gravità va da «1 a 20». Il coefficiente di durata è pari a «0,10» per mese di durata dell’infrazione.

( 47 ) V. paragrafi 51 e 52 delle presenti conclusioni.

( 48 ) PIL n = prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro considerato, in milioni di euro, PIL Lux = PIL del Lussemburgo, Voti n = numero di voti di cui dispone lo Stato membro considerato in seno al Consiglio secondo la ponderazione stabilita all’articolo 205 del TCE, Voti Lux = numero di voti del Lussemburgo.

( 49 ) V. comunicazione della Commissione – Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione (GU 2017, C 431, pag. 3).

( 50 ) V. articolo 16, paragrafo 4, TUE e articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (GU 2012, C 326, pag. 322).

( 51 ) Sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 47) e giurisprudenza ivi citata. V. anche, in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 87), e sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo (C‑557/14, EU:C:2016:471, punto 61).

( 52 ) V. sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 51).

( 53 ) V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.

( 54 ) Sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 52 nonché giurisprudenza ivi citata). V. anche, in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punti 9596 e giurisprudenza ivi citata).

( 55 ) Sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). V. anche in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 97); del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo (C‑557/14, EU:C:2016:471, punto 70), nonché del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 92).

( 56 ) V. sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punti da 118 a 121 e giurisprudenza ivi citata). V. anche, in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punti da 125 a 127).

( 57 ) V. sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 122).

( 58 ) Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia (C‑304/02, EU:C:2005:444), la Commissione aveva applicato un coefficiente di gravità pari a «10». Essa contestava alla Repubblica francese la mancanza di conformità delle dimensioni minime delle maglie delle reti alla normativa dell’Unione, l’insufficienza dei controlli che consentiva la messa in vendita di pesci sotto taglia, e un atteggiamento permissivo delle autorità francesi nella repressione delle infrazioni. In udienza, la Commissione ha affermato che, in talune cause di «doppio inadempimento» in materia di aiuti di Stato, essa aveva applicato coefficienti di gravità che arrivavano fino a «7 o 8».

( 59 ) Voir arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 57 et jurisprudence citée).

( 60 ) V. sentenze del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo (C‑557/14, EU:C:2016:471, punto 77 e giurisprudenza ivi citata), e del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 100).

( 61 ) V., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Commissione/Grecia (C‑387/97, EU:C:2000:356, punto 88); del 25 novembre 2003, Commissione/Spagna (C‑278/01, EU:C:2003:635, punto 59); del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C‑70/06, EU:C:2008:3, punto 48), nonché del 4 giugno 2009, Commissione/Grecia (C‑109/08, EU:C:2009:346, punto 42).

( 62 ) V. sentenze del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 58), e del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 101).

( 63 ) V. sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 101). Nel corso dell’udienza, né la Commissione né la Repubblica ellenica hanno fornito cifre più recenti.

( 64 ) V. paragrafo 116 delle presenti conclusioni.

( 65 ) Sarebbe opportuno che la Commissione adeguasse la sua comunicazione alla nuova regola di deliberazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

( 66 ) V. articolo 18, paragrafo 5 di tale decisione.

( 67 ) La proposta della Commissione darebbe luogo a un importo semestrale di circa EUR 6300000.

( 68 ) V. sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 71 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).

( 69 ) Sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

( 70 ) Sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 73 e giurisprudenza ivi citata), e del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 117e giurisprudenza ivi citata).

( 71 ) V. sentenze del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428); del 1o marzo 2012, Commissione/Grecia (C‑354/10, non pubblicata, EU:C:2012:109); del 17 ottobre 2013, Commissione/Grecia (C‑263/12, non pubblicata, EU:C:2013:673); del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia (C‑481/16, non pubblicata, EU:C:2017:845), nonché del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia (C‑363/16, EU:C:2018:12).

( 72 ) V., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 74) e Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punti 115116).

( 73 ) V., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 75) e Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 117); del 22 giugno 2016, Commissione /Portogallo (C‑557/14, EU:C:2016:471, punto 94), nonché del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia (C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 119).

( 74 ) V., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punti 7677 e giurisprudenza ivi citata) e Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

( 75 ) V. paragrafi 15 e 16 delle presenti conclusioni. Il tribunale arbitrale CCI ha quindi completamente ignorato il fatto che la Repubblica ellenica non potesse consentire alla EN di accettare ordinativi di costruzione di navi da guerra per altri paesi, in quanto l’articolo 346, paragrafo 1, TFUE tutela soltanto gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato. Pertanto, siffatti ordinativi, soprattutto per paesi terzi, costituirebbero un’attività civile vietata dalla lettera del 1o dicembre 2010 e abbandonata dalla EN nella lettera d’impegno del 27 ottobre 2010.

( 76 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.

( 77 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.

( 78 ) V. sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 41).

( 79 ) V. paragrafi 58 e 59 delle presenti conclusioni.

Top