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Document 62017CA0552

Causa C-552/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Messa a disposizione di un alloggio per vacanze che l’agenzia prende in locazione da altri soggetti passivi — Prestazioni ulteriori — Carattere principale o accessorio della prestazione — Aliquota ridotta — Alloggio messo a disposizione da un’agenzia di viaggio in nome proprio]

GU C 65 del 18.2.2019, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften

(Causa C-552/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Messa a disposizione di un alloggio per vacanze che l’agenzia prende in locazione da altri soggetti passivi - Prestazioni ulteriori - Carattere principale o accessorio della prestazione - Aliquota ridotta - Alloggio messo a disposizione da un’agenzia di viaggio in nome proprio])

(2019/C 65/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Alpenchalets Resorts GmbH

Resistente: Finanzamt München Abteilung Körperschaften

Dispositivo

1)

Gli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze che essa prende in locazione da altri soggetti passivi o siffatta messa a disposizione di un alloggio per vacanze accompagnata da prestazioni ulteriori, indipendentemente dall’importanza di tali prestazioni ulteriori, costituiscono ciascuna un servizio unico rientrante nell’ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio.

2)

L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi delle agenzie di viaggio consistente nella messa a disposizione di alloggi per vacanze, rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 307 di tale direttiva, non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta o a una delle aliquote ridotte di cui alla prima delle citate disposizioni.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


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