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Document 62017CA0543

Causa C-543/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 luglio 2019 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità — Direttiva 2014/61/UE — Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione — Articolo 260, paragrafo 3, TFUE — Domanda di condanna al pagamento di una penalità giornaliera — Calcolo dell’importo della penalità)

GU C 305 del 9.9.2019, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 luglio 2019 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-543/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità - Direttiva 2014/61/UE - Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna al pagamento di una penalità giornaliera - Calcolo dell’importo della penalità)

(2019/C 305/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente da P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm e L. Cornelis, successivamente da P. Cottin e C. Pochet, agenti, assistiti da P. Vernet, S. Depré e M. Lambert de Rouvroit, avvocati, A. Van Acker e N. Lollo, consulenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente da T. Henze e S. Eisenberg, successivamente da S. Eisenberg, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, e P. McGarry, SC), Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente da A. Gavela Llopis e A. Rubio González, successivamente da A. Rubio González, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda e D. Colas, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente da G. Taluntytė, L. Bendoraitytė e D. Kriaučiūnas, successivamente da L. Bendoraitytė, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós e Z. Wagner, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: G. Hesse, G. Eberhard e C. Drexel, agenti), Romania (rappresentanti: C.-R. Canțăr, R.I. Hațieganu e L. Lițu, agenti)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine fissato nel parere motivato del 30 settembre 2016, come prorogato dalla Commissione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione tali misure di attuazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 13 di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio, non avendo ancora adottato, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per recepire nel suo diritto interno, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, l’articolo 2, paragrafi da 7 a 9 e 11, l’articolo 4, paragrafo 5, nonché l’articolo 8 della direttiva 2014/61, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione europea tali misure di attuazione, ha parzialmente persistito nel proprio inadempimento.

3)

Nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 2 persistesse ancora alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento, una penalità di EUR 5 000 al giorno.

4)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

5)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria e la Romania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


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