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Document 62017CA0530

    Causa C-530/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Decisione di un’autorità di uno Stato terzo — Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

    GU C 65 del 18.2.2019, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/15


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-530/17 P) (1)

    ((Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Decisione di un’autorità di uno Stato terzo - Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva))

    (2019/C 65/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 luglio 2017, Azarov/Consiglio (T-215/15, EU:T:2017:479), è annullata.

    2)

    La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito della presente impugnazione.


    (1)  GU C 374 del 6.11.2017.


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