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Document 62017CA0385

Causa C-385/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co. (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Articolo 7, paragrafo 1 — Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative)

GU C 65 del 18.2.2019, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co.

(Causa C-385/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Articolo 7, paragrafo 1 - Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali - Effetti nel tempo delle sentenze interpretative))

(2019/C 65/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Torsten Hein

Convenuta: Albert Holzkamm GmbH & Co.

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini del calcolo dell’indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall’esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del medesimo articolo 7, paragrafo 1, un’indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.

2)

Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell’edilizia.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


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