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Document 62017CA0219

Causa C-219/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) / Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio — Procedura disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE nonché dai regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 — Procedimento amministrativo composto — Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (BCE) — Ricorso avverso atti preparatori emanati dall’autorità nazionale competente — Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale]

GU C 65 del 18.2.2019, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) / Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

(Causa C-219/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio - Procedura disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE nonché dai regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 - Procedimento amministrativo composto - Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (BCE) - Ricorso avverso atti preparatori emanati dall’autorità nazionale competente - Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale])

(2019/C 65/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Resistenti: Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

nei confronti di: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca Mediolanum SpA, Holding Italiana Quarta SpA, Fin. Prog. Italia di E. Doris & C. s.a.p.a., Sirefid SpA, Ennio Doris

Dispositivo

L’articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell’ambito della procedura prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU). È al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un’azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


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