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Document 62017CA0103

Causa C-103/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Messer France SAS, già Praxair / Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Rinvio pregiudiziale — Armonizzazione delle normative fiscali — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 2 — Direttiva 2003/96/CE — Articoli 3 e 18 — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Accise — Esistenza di un’altra imposizione indiretta — Presupposti — Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica — Nozione di «finalità specifiche» — Rispetto di un livello minimo di tassazione)

GU C 328 del 17.9.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Messer France SAS, già Praxair / Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Causa C-103/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 3 e 18 - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Accise - Esistenza di un’altra imposizione indiretta - Presupposti - Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica - Nozione di «finalità specifiche» - Rispetto di un livello minimo di tassazione))

(2018/C 328/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Messer France SAS, già Praxair

Convenuti: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Dispositivo

1)

L’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l’introduzione di un’altra imposta indiretta gravante sull’energia elettrica non è condizionata dall’attuazione di un’accisa armonizzata e che, atteso che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un’imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l’energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.

4)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un’imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest’ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 161 del 22.05.2017.


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