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Document 62017CA0089

Causa C-89/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department / Rozanne Banger (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Articolo 21 TFUE — Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) — Partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata — Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza — Domanda di autorizzazione al soggiorno — Esame approfondito della situazione personale del richiedente — Articoli 15 e 31 — Tutela giurisdizionale effettiva — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47)

GU C 319 del 10.9.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 319/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department / Rozanne Banger

(Causa C-89/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Articolo 21 TFUE - Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) - Partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata - Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza - Domanda di autorizzazione al soggiorno - Esame approfondito della situazione personale del richiedente - Articoli 15 e 31 - Tutela giurisdizionale effettiva - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47))

(2018/C 319/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: Rozanne Banger

Dispositivo

1)

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un’autorizzazione al soggiorno peri il partner non registrato, che sia cittadino di uno Stato terzo e con il quale il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, laddove detto cittadino dell’Unione, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi.

2)

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al soggiorno per il partner non registrato, cittadino di uno Stato terzo, di un cittadino dell’Unione il quale, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per soggiornarvi, deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato.

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che i cittadini di Stati terzi indicati in tale disposizione devono disporre di un mezzo di impugnazione per contestare un provvedimento di diniego di rilascio di un’autorizzazione al soggiorno adottato nei loro confronti, in seguito al cui esperimento il giudice nazionale deve poter verificare se il provvedimento di diniego si fondi su una base di fatto sufficientemente solida e se le garanzie procedurali siano state rispettate. Fra tali garanzie si annovera l’obbligo, per le autorità nazionali competenti, di effettuare un esame approfondito della situazione personale del richiedente e di motivare ogni rifiuto di ingresso o di soggiorno.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


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