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Document 62016TN0377

    Causa T-377/16: Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

    GU C 343 del 19.9.2016, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 343/41


    Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

    (Causa T-377/16)

    (2016/C 343/54)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

    Convenuto: Comitato unico di risoluzione (CUR)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nonché la prima decisione che, a quanto sembra, risale al 15 aprile 2016 e che è manifestamente connessa inscindibilmente alla decisione del 20 maggio 2016;

    in subordine, annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nella misura in cui la medesima ordina che la restituzione dell’importo pagato in eccesso avvenga nel 2017 nel contesto dell’imposizione dell’importo che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione della decisione impugnata.

    2.

    Secondo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per incompletezza della pubblicazione della decisione impugnata.

    3.

    Terzo motivo: insufficienza della correzione dell’importo relativo alla ricorrente che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016.

    4.

    Quarto motivo: illegittimità del fatto che la restituzione dell’importo pagato in eccesso non è avvenuta fino al 2017.


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