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Document 62016TN0281
Case T-281/16: Action brought on 2 June 2016 — Solelec and Others v Parliament
Causa T-281/16: Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento
Causa T-281/16: Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento
GU C 260 del 18.7.2016, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/48 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento
(Causa T-281/16)
(2016/C 260/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Socom SA (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: S. Marx, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione n. D(2016)14480 del 27 maggio 2016 della Direzione Generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento Europeo con cui è stata respinta l’offerta dell’associazione temporanea «ELECTRO KAD», costituita dalle società SOLELEC S.A., MANNELLI & ASSOCIÉS S.A., PAUL WAGNER & FILS S.A. e SOCOM S.A., relativa al lotto 75 «elettricità — correnti forti» presentata in data 14 gennaio 2016 nell’ambito della gara di appalto rif. n. INLO-D-UPIL-T-15-AO6 riguardante il progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e annullare la decisione con la quale l’appalto in questione è stato aggiudicato a un altro offerente; |
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disporre la produzione dei documenti del fascicolo relativo alla gara nei quali i contatti che hanno avuto luogo tra il Parlamento e gli offerenti sono stati segnalati conformemente all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di selezione, i quali non sarebbero soddisfatti dall’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto in quanto uno dei suoi membri sarebbe privo di personalità giuridica durante l’intera durata dei lavori e sarebbe impossibile per l’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto avvalersi delle referenze relative alla capacità tecnica e professionale quali richieste dal disciplinare di gara. |
2. |
Secondo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di aggiudicazione. Mettendo a confronto l’offerta presentata dalle ricorrenti con l’offerta dell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto risulterebbe che quest’ultima sia anormalmente bassa, il che avrebbe dovuto indurre il convenuto a respingere l’offerta e ad aggiudicare l’appalto alle ricorrenti. |