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Document 62016TN0281

    Causa T-281/16: Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento

    GU C 260 del 18.7.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 260/48


    Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento

    (Causa T-281/16)

    (2016/C 260/60)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Socom SA (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: S. Marx, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione n. D(2016)14480 del 27 maggio 2016 della Direzione Generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento Europeo con cui è stata respinta l’offerta dell’associazione temporanea «ELECTRO KAD», costituita dalle società SOLELEC S.A., MANNELLI & ASSOCIÉS S.A., PAUL WAGNER & FILS S.A. e SOCOM S.A., relativa al lotto 75 «elettricità — correnti forti» presentata in data 14 gennaio 2016 nell’ambito della gara di appalto rif. n. INLO-D-UPIL-T-15-AO6 riguardante il progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e annullare la decisione con la quale l’appalto in questione è stato aggiudicato a un altro offerente;

    disporre la produzione dei documenti del fascicolo relativo alla gara nei quali i contatti che hanno avuto luogo tra il Parlamento e gli offerenti sono stati segnalati conformemente all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di selezione, i quali non sarebbero soddisfatti dall’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto in quanto uno dei suoi membri sarebbe privo di personalità giuridica durante l’intera durata dei lavori e sarebbe impossibile per l’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto avvalersi delle referenze relative alla capacità tecnica e professionale quali richieste dal disciplinare di gara.

    2.

    Secondo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di aggiudicazione. Mettendo a confronto l’offerta presentata dalle ricorrenti con l’offerta dell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto risulterebbe che quest’ultima sia anormalmente bassa, il che avrebbe dovuto indurre il convenuto a respingere l’offerta e ad aggiudicare l’appalto alle ricorrenti.


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