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Document 62016TN0211

    Causa T-211/16: Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Caviro Distillerie e altri/Commissione

    GU C 260 del 18.7.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 260/41


    Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Caviro Distillerie e altri/Commissione

    (Causa T-211/16)

    (2016/C 260/52)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia) (rappresentanti: R. MacLean, Solicitor, e A. Bochon, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ammissibile;

    annullare l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, sulla base di errori manifesti di valutazione di fatto e di diritto che viziano la misura e di violazioni degli articoli 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009;

    condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese legali delle ricorrenti e delle spese di procedura.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per i motivi che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e apprezzamento dei fatti allorché ha selezionato un campione non rappresentativo di produttori dell’Unione europea al fine di valutazione il danno e, in tal modo, ha anche violato gli articoli 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, ritenendo erroneamente che il criterio del maggior volume di vendite equivalga al campione che è sufficientemente rappresentativo.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per i motivi che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e apprezzamento dei fatti nel valutare l’impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell’industria dell’Unione europea e, in tal modo, ha anche violato gli articoli 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.


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