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Document 62016TN0055

    Causa T-55/16 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-45/11, De Nicola/BEI

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/45


    Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-45/11, De Nicola/BEI

    (Causa T-55/16 P)

    (2016/C 106/54)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

    Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 61-67 della sentenza stessa;

    Per l’effetto, condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Con vittoria delle spese di lite.

    Motivi e principali argomenti

    La presente causa è sostanzialmente identica alle cause F-55/08 e F-59/09, che vedevano opposti il ricorrente alla Banca europea degli investimenti.

    Precisa il ricorrente a questo riguardo che la sentenza impugnata non ha statuito sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione, delle linee guida per il 2009, delle due lettere del presidente della BEI in data 17 e 30 novembre 2010, e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’obbligo di annullare le linee guida per il 2009 e le lettere 17.11.2010 e 30.11.2010 del presidente della BEI.

    Si afferma, in particolare, a questo riguardo che se il Tribunale dovesse stabilire che le linee guida in questione sono illegittime, il loro annullamento obbligherebbe la Convenuta ad effettuare la proprie valutazioni secondo criteri più corretti e garantisti per il ricorrente, e per i suoi diritti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla natura contrattuale del rapporto fra il ricorrente e la BEI.

    Si fa valere a questo riguardo che il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per la responsabilità contrattuale della Convenuta, e non quella extracontrattuale dell’Unione Europea. Tra l’altro, la sentenza impugnata assimila gli agenti della BEI ai funzionari delle altre istituzioni europee, allorquando il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è di diritto privato, rendendo pertanto inapplicabile alla fattispecie la normativa stabilita per i dipendenti pubblici.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni materiali e morali.

    Il ricorrente considera che le conclusioni contenute su questo punto nella sentenza impugnata sono palesemente erronee sia in fatto che in diritto, e che di conseguenza tutte le condizioni sarebbero riunite per riconoscere il suo diritto a tale risarcimento.


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