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Document 62016TN0055
Case T-55/16 P: Appeal brought on 9 February 2016 by Carlo De Nicola against the judgment of the Civil Service Tribunal of 18 December 2015 in Case F-45/11, De Nicola v EIB
Causa T-55/16 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-45/11, De Nicola/BEI
Causa T-55/16 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-45/11, De Nicola/BEI
GU C 106 del 21.3.2016, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/45 |
Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-45/11, De Nicola/BEI
(Causa T-55/16 P)
(2016/C 106/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 61-67 della sentenza stessa; |
— |
Per l’effetto, condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Con vittoria delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
La presente causa è sostanzialmente identica alle cause F-55/08 e F-59/09, che vedevano opposti il ricorrente alla Banca europea degli investimenti.
Precisa il ricorrente a questo riguardo che la sentenza impugnata non ha statuito sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione, delle linee guida per il 2009, delle due lettere del presidente della BEI in data 17 e 30 novembre 2010, e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’obbligo di annullare le linee guida per il 2009 e le lettere 17.11.2010 e 30.11.2010 del presidente della BEI.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla natura contrattuale del rapporto fra il ricorrente e la BEI.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni materiali e morali.
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