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Document 62016TN0043

    Causa T-43/16: Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — 1&1 Telecom/Commissione

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/44


    Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — 1&1 Telecom/Commissione

    (Causa T-43/16)

    (2016/C 106/52)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Germania) (rappresentanti: J. Murach, avvocato e P. Alexiadis, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea del 19 novembre 2015, adottata dal direttore generale della concorrenza e relativa all’attuazione della misura per operatori non-MNO nel caso COMP/M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus (la «decisione sulla concentrazione»), con cui la lettera di impegno volontario è stata dichiarata conforme agli impegni definitivi e al diritto dell’Unione europea;

    ordinare alla Commissione di richiedere che Telefónica Deutschland produca una nuova lettera di impegno volontario strettamente limitata all’obbligo su di essa incombente, ai sensi del punto 78 degli impegni definitivi approvati dalla decisione sulla concentrazione;

    ordinare alla Commissione di sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 87 della versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di diritto, poiché i trattati, il regolamento comunitario sulle concentrazioni, la decisione sulla concentrazione e gli impegni definitivi non consentono la clausola 2.3 della lettera di impegno volontario così come accettata dalla decisione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la sua decisione, la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere nell’aver tenuto conto di considerazioni estranee alla concorrenza, in violazione dei trattati, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e della decisione sulla concentrazione.


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