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Document 62016TN0024
Case T-24/16: Action brought on 21 January 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods v OHIM — Mueloliva (FONTOLIVA)
Causa T-24/16: Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/UAMI — Mueloliva (FONTOLIVA)
Causa T-24/16: Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/UAMI — Mueloliva (FONTOLIVA)
GU C 106 del 21.3.2016, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/38 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/UAMI — Mueloliva (FONTOLIVA)
(Causa T-24/16)
(2016/C 106/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sovena Portugal — Consumer Goods, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mueloliva, SL (Cordova, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «FONTOLIVA» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 107 792
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 1813/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il presente ricorso; |
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annullare integralmente la decisione impugnata; |
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rettificare la decisione impugnata, sulla base dei motivi invocati nel presente ricorso e dichiarare il riconoscimento della protezione al marchio internazionale n. 1 107 792 FONTOLIVA nell’Unione europea; |
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condannare l’UAMI a sopportar le spese sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI; |
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condannare la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi invocati
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Estinzione del marchio spagnolo anteriore n. 780 071 FUENOLIVA; |
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Insufficienza della prova di uso effettivo del marchio anteriore; |
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Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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Esistenza di due marchi anteriori FONTOLIVA in Spagna. |