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Document 62016TN0022

    Causa T-22/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/37


    Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE

    (Causa T-22/16)

    (2016/C 106/43)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbona, Portogallo), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) e Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M.A. Ribeiro, avvocato)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, che la Banca centrale europea, non avendo dato seguito alla denuncia presentata dai ricorrenti il 27 novembre 2015, si è ingiustificatamente astenuta dal pronunciarsi, nonostante essere stata preventivamente richiesta di agire;

    in subordine, annullare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Banca centrale europea;

    condannare la Banca centrale europea, ai sensi degli articoli 340 TFUE e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a risarcire i ricorrenti per un importo di EUR 4 199 780,43, oltre interessi di mora al tasso legale fino ad avvenuto pagamento;

    condannare la Banca centrale europea alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Diniego infondato, stanti l’omissione e l’astensione dal pronunciarsi, della richiesta di agire formulata alla Banca centrale europea attraverso la denuncia presentata dai ricorrenti il 27 novembre 2015, relativa ad atti illeciti e infondati compiuti dal Banco de Portugal.

    2.

    Assenza di imparzialità, di trasparenza, di integrità, di competenza, di efficienza e di responsabilità, nonché violazione dell’uguaglianza davanti alla legge (violazione dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali).

    3.

    Violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere.

    4.

    Protezione e trattamento favorevole della IC Millenium/Bcp relativamente all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e alla violazione degli obblighi comunitari in materia di liberalizzazione della circolazione dei capitali.

    5.

    Violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).


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