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Document 62016TB0834

Causa T-834/16: Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2018 — QC / Consiglio europeo («Ricorso di annullamento — Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 — Comunicato stampa — Nozione di “accordo internazionale” — Individuazione dell’autore dell’atto — Portata dell’atto — Sessione del Consiglio europeo — Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea — Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo — Articolo 263, primo comma, TFUE — Incompetenza»)

GU C 65 del 18.2.2019, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/34


Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2018 — QC / Consiglio europeo

(Causa T-834/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Comunicato stampa - Nozione di “accordo internazionale” - Individuazione dell’autore dell’atto - Portata dell’atto - Sessione del Consiglio europeo - Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea - Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo - Articolo 263, primo comma, TFUE - Incompetenza»))

(2019/C 65/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: QC (rappresentante: C. Ladis, avvocato)

Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: S. Boelaert, M.-M. Joséphidès e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di un accordo che sarebbe stato asseritamente concluso tra il Consiglio europeo e la Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016, intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016», e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che il Consiglio europeo si è illegittimamente astenuto dall’adottare misure.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

QC e il Consiglio europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


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