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Document 62016TB0022

    Causa T-22/16: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e Gomes de Azevedo/BCE («Ricorso per carenza, annullamento e indennizzo — Politica economica e monetaria — Vigilanza sugli istituti di credito — Prevenzione dall’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di capitali — Misure correttive — Assenza di un invito ad agire — Mancanza di precisione nell’atto di ricorso — Atto non soggetto a ricorso — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)

    GU C 144 del 8.5.2017, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 144/44


    Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e Gomes de Azevedo/BCE

    (Causa T-22/16) (1)

    ((«Ricorso per carenza, annullamento e indennizzo - Politica economica e monetaria - Vigilanza sugli istituti di credito - Prevenzione dall’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di capitali - Misure correttive - Assenza di un invito ad agire - Mancanza di precisione nell’atto di ricorso - Atto non soggetto a ricorso - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

    (2017/C 144/60)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Comprojecto-Projectos e Construções e Gomes de Azevedo, Lda (Lisbona, Portogallo), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M. Ribeiro, avvocato)

    Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: A. Karpf, P. Ferreira Jorge e K. Kaiser, agenti)

    Oggetto

    In primo luogo, domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a veder dichiarare che la BCE si è illegittimamente astenuta dall’agire nei confronti di taluni istituti di credito portoghesi nell’ambito della prevenzione dall’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di capitali; in secondo luogo, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’atto con cui la BCE ha rinviato ai ricorrenti l’invito ad agire che essi le avevano rivolto, nonché, in terzo luogo, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subìto a seguito di tale inattività.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Comprojecto-Projectos e Construções e Gomes de Azevedo, Lda, Julião Maria Gomes de Azevedo, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo sono condannati alle spese.


    (1)  GU C 106 del 21.3.2016.


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