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Document 62016TA0640(01)

Causa T-640/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — GEA Group/Commissione («Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri – Applicazione del massimale del 10 % del fatturato a una delle entità che compongono l’impresa – Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell’infrazione – Ricevibilità – Interesse ad agire – Ammende – Prescrizione – Nozione di “impresa” – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Diritti della difesa – Diritto a un’audizione – Parità di trattamento – Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica – Motivazione»)

GU C 94 del 13.3.2023, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/32


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — GEA Group/Commissione

(Causa T-640/16 RENV) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri - Applicazione del massimale del 10 % del fatturato a una delle entità che compongono l’impresa - Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell’infrazione - Ricevibilità - Interesse ad agire - Ammende - Prescrizione - Nozione di “impresa” - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Diritti della difesa - Diritto a un’audizione - Parità di trattamento - Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica - Motivazione»)

(2023/C 94/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont e C. Wagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, V. Bottka e T. Baumé, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2016) 3920 final della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica la decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.38.589 — Stabilizzanti termici).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GEA Group AG sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nei procedimenti T-640/16, T-640/16 RENV e C-823/18 P.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


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