EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0437

Causa C-437/16 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Wolf Oil Corp. avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) del 1° giugno 2016, causa T-34/15, Wolf Oil Corp./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 428 del 21.11.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/4


Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Wolf Oil Corp. avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) del 1o giugno 2016, causa T-34/15, Wolf Oil Corp./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-437/16 P)

(2016/C 428/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (rappresentanti: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016, causa T-34/15;

condannare l’EUIPO e l’interveniente in primo grado a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Wolf Oil.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente (Wolf Oil) chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016, causa T-34/15 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Wolf Oil avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«EUIPO») del 31 ottobre 2014 (procedimento R 1596/2013-5). L’impugnazione si basa su due motivi.

Con il suo primo motivo, la Wolf Oil contesta la sentenza impugnata per la mancanza di un’adeguata motivazione e per lo snaturamento degli elementi di prova, in quanto non ha fornito alcuna risposta ad una serie di argomentazioni e di discordanze sollevate dalla Wolf Oil a sostegno del motivo vertente sul fatto che l’EUIPO non aveva correttamente applicato il criterio del rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) sul marchio dell’Unione europea (1), quale recentemente modificato dal regolamento 2015/2424 (2) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio dell’Unione europea»).

Con il suo secondo motivo, la Wolf Oil sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto ha erroneamente applicato i principi del rischio di confusione. Il motivo è suddiviso in tre parti. Le prime due parti del secondo motivo vertono sull’incorretta interpretazione del principio, consolidato nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, secondo il quale le differenze concettuali tra due marchi possono, in una certa misura, neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive tra i medesimi. La terza parte del secondo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, non ha tenuto conto dell’uso effettivo dei marchi nel mercato.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341, pag. 21).


Top