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Document 62016CN0336

Causa C-336/16: Ricorso proposto il 15 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

GU C 343 del 19.9.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 343/27


Ricorso proposto il 15 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-336/16)

(2016/C 343/39)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che:

essendo stati superati, dal 2007 fino a perlomeno il 2013, i valori massimi giornalieri per il PM10 in 35 zone di valutazione della qualità dell’aria e i valori massimi annuali per il PM10 in 9 zone di misurazione della qualità dell’aria o non essendoci informazioni che indicassero che la situazione era migliorata;

non essendo state adottate, nei programmi di protezione dell’aria, azioni adeguate dirette a fare in modo che gli eventuali superamenti dei valori massimi di PM10 nell’aria fossero quanto più brevi possibile;

essendo stati superati i valori massimi giornalieri aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nella zona 14.17 — città di Radom, nella zona 14.18 — Pruszków-Żyrardów e nella zona 16.5 –Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio 2011 al 10 giugno 2011 nella zona 30.3 — Ostrów-Kępno;

non essendoci stata una corretta trasposizione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1),

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi previsti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, all’articolo 23, paragrafo 1, comma 2, all’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 2007 i valori massimi giornalieri e annuali per il PM10 sono stati superati, rispettivamente, in 35 e in 9 zone. Oltre a tale mancata osservanza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE, la Repubblica di Polonia non ha adottato, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 23, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2008/50/CE, misure appropriate affinché nei piani per la qualità dell’aria il periodo di superamento sia il più breve possibile.

L’inefficacia di tali misure risulta, tra l’altro, dall’entità della durata dei superamenti dei valori massimi e dalla mancanza di norme che fissino i valori delle emissioni per i combustibili utilizzati nel settore del riscaldamento individuale e delle norme sulle emissioni per gli impianti individuali di riscaldamento.


(1)  GU L 152, pag. 1.


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