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Document 62016CN0287
Case C-287/16: Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) lodged on 23 May 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA v Caisse Suisse de Compensation and Others
Causa C-287/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 23 maggio 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e altri
Causa C-287/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 23 maggio 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e altri
GU C 326 del 5.9.2016, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 23 maggio 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e altri
(Causa C-287/16)
(2016/C 326/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: Fidelidade-Companhia de Seguros SA
Convenuti: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Chrystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE (1), l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE (2) e l’articolo 1 della direttiva 90/232/CEE (3), concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostino a una normativa nazionale che sanzioni il carattere mendace delle dichiarazioni sulla proprietà dell’autoveicolo o sull’identità del suo conducente abituale con la nullità assoluta del contratto di assicurazione, qualora il soggetto che ha concluso il contratto non abbia interesse economico nella circolazione del veicolo e gli intervenienti (assicurato, proprietario e conducente abituale) mostrino la volontà fraudolenta di ottenere la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione, mediante i) la conclusione di un contratto che la società assicuratrice non stipulerebbe se conoscesse l’identità dell’assicurato; ii) il versamento di un premio inferiore a quello dovuto in ragione dell’età del conducente abituale.
(1) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).
(2) Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984 L 8, pag. 17).
(3) Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).