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Document 62016CN0244
Case C-244/16 P: Appeal brought on 27 April 2016 by Industrias Químicas del Vallés, S.A. against the order of the General Court (Third Chamber) delivered on 16 February 2016 in Case T-296/15, Industrias Químicas del Vallés, S.A. v Commission
Causa C-244/16 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2016 da Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 febbraio 2016, causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Commissione
Causa C-244/16 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2016 da Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 febbraio 2016, causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Commissione
GU C 260 del 18.7.2016, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/25 |
Impugnazione proposta il 27 aprile 2016 da Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 febbraio 2016, causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Commissione
(Causa C-244/16 P)
(2016/C 260/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, S.A. (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, C. Vila Gisbert, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 febbraio 2016 nella causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)/Commissione europea. |
— |
Dichiarare la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dall’IQV avverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 (1) della Commissione. |
— |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul merito nella causa T-296/15. |
— |
Condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
(i) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso è un atto regolamentare che comporta nei confronti della ricorrente misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(ii) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che l’irricevibilità del suo ricorso avverso il regolamento controverso non privava l’IQV di una tutela giuridica effettiva. |
(iii) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non riguardava individualmente l’IQV. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67, pag. 18).