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Document 62016CN0244

    Causa C-244/16 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2016 da Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 febbraio 2016, causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Commissione

    GU C 260 del 18.7.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 260/25


    Impugnazione proposta il 27 aprile 2016 da Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 febbraio 2016, causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Commissione

    (Causa C-244/16 P)

    (2016/C 260/32)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, S.A. (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, C. Vila Gisbert, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 febbraio 2016 nella causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)/Commissione europea.

    Dichiarare la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dall’IQV avverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 (1) della Commissione.

    Rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul merito nella causa T-296/15.

    Condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    (i)

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso è un atto regolamentare che comporta nei confronti della ricorrente misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (ii)

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che l’irricevibilità del suo ricorso avverso il regolamento controverso non privava l’IQV di una tutela giuridica effettiva.

    (iii)

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non riguardava individualmente l’IQV.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67, pag. 18).


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