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Document 62016CC0099

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Wathelet, presentate il 9 febbraio 2017.
    Jean-Philippe Lahorgue contro Ordre des avocats du barreau de Lyon e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lyon.
    Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 4 – Esercizio della professione di avvocato – Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) – Dispositivo di accesso “RPVA” – Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro – Misura discriminatoria.
    Causa C-99/16.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:107

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    MELCHIOR WATHELET

    presentate il 9 febbraio 2017 ( 1 )

    Causa C‑99/16

    Jean-Philippe Lahorgue

    contro

    Ordre des avocats du barreau de Lyon,

    Conseil national des barreaux (CNB),

    Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea (CCBE),

    Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione, Francia)]

    «Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 77/249/CEE — Articolo 4 — Articolo 5 — Esercizio della professione di avvocato — Dispositivo di accesso “RPVA” — Diniego di rilascio — Discriminazione»

    I. Introduzione

    1. 

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ( 2 ).

    2. 

    Il problema degli ostacoli alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati non è nuovo. Tuttavia, l’informatizzazione della giustizia e la dematerializzazione degli atti processuali, la comparsa di nuovi modi di comunicazione, le possibilità di archiviazione virtuale o ancora i programmi di intelligenza artificiale trasformano, inevitabilmente, le modalità di apprendimento della professione e il suo esercizio.

    3. 

    La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in questo contesto. Essa, infatti, fa seguito al rifiuto da parte dell’ordre des avocats du barreau de Lyon (Ordine degli avvocati del foro di Lione, Francia), opposto al sig. Lahorgue, di fornirgli, in quanto prestatore di servizi transfrontalieri, il dispositivo necessario per la comunicazione elettronica protetta con le cancellerie degli organi giurisdizionali francesi, ossia il dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (in prosieguo: il «dispositivo di accesso RPVA»).

    II. Contesto normativo

    A. Diritto dell’Unione

    4.

    L’articolo 4 della direttiva 77/249 così dispone:

    «1.   Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d’iscrizione ad un’organizzazione professionale nello stesso Stato.

    2.   Nell’esercizio delle predette attività l’avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

    (…)».

    5.

    L’articolo 5 della direttiva 77/249 stabilisce quanto segue:

    «Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all’articolo 1:

    di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell’ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante;

    di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un “avoué” o con un “procuratore” che eserciti presso di essa».

    B. Diritto francese

    1.  Il decreto n. 91-1197

    6.

    La direttiva 77/249 è stata trasposta nel diritto francese tramite il decreto n. 91-1197, del 27 novembre 1991, che disciplina la professione forense.

    7.

    Ai sensi dell’articolo 202-1 del decreto n. 91-1197:

    «Qualora un avvocato [cittadino di uno Stato membro stabilito in via permanente in uno degli Stati membri] assicuri la rappresentanza o la difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, tale avvocato esercita le proprie funzioni alle stesse condizioni di un avvocato iscritto a un ordine francese.

    (…)

    In materia civile, quando la rappresentanza è obbligatoria dinanzi al tribunal de grande instance (Tribunale di primo grado), l’avvocato non può costituirsi senza aver previamente eletto domicilio presso un avvocato iscritto presso il foro del tribunale adito e al quale gli atti processuali sono validamente notificati. (…).

    Quando la rappresentanza è obbligatoria dinanzi alla cour d’appel (corte d’appello), l’avvocato non può patrocinare senza aver eletto domicilio presso un avvocato abilitato a rappresentare le parti dinanzi a tale corte e al quale gli atti processuali sono debitamente notificati. (…)».

    2.  Il code de procédure civile

    8.

    Il decreto n. 2005-1678 del 28 dicembre 2005 ha introdotto nel code de procédure civile (codice di procedura civile) un nuovo titolo XXI denominato «La comunicazione elettronica».

    9.

    Tra le disposizioni di tale titolo, l’articolo 748‑1 del code de procédure civile attualmente in vigore stabilisce che «[g]li invii, le consegne e le notificazioni degli atti processuali, dei documenti, avvisi, avvertimenti/lettere di richiamo o convocazioni, delle relazioni e dei verbali, nonché delle copie e delle copie autenticate munite della formula esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono essere effettuati in forma elettronica, alle condizioni previste dal presente titolo, fatte salve le disposizioni speciali che impongono l’uso di siffatto modo di comunicazione».

    10.

    Inoltre, per quanto riguarda la procedura con rappresentante obbligatorio dinanzi alle cours d’appel (corti d’appello), l’articolo 930-1 del code de procédure civile così dispone:

    «A pena di irricevibilità rilevata d’ufficio, gli atti processuali sono rimessi all’ufficio giudiziario per via elettronica.

    Quando l’atto non può essere trasmesso elettronicamente per causa non riconducibile a chi deve depositarlo, è redatto su supporto cartaceo e consegnato al cancelliere. (…)

    Gli avvisi, gli avvertimenti/le lettere di richiamo e le convocazioni sono trasmessi agli avvocati delle parti telematicamente, salvo che ciò sia impossibile per causa non riconducibile al mittente.

    Le modalità degli scambi elettronici sono definite con decreto del guardasigilli».

    3.  Il decreto del 7 aprile 2009 relativo alla comunicazione per via elettronica dinanzi ai tribunaux de grande instance (tribunali di primo grado)

    11.

    Ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 7 aprile 2009 ( 3 )«[l]’accesso degli avvocati al sistema di comunicazione elettronica messo a disposizione degli organi giurisdizionali viene effettuato tramite l’uso di una procedura di collegamento ad una rete indipendente privata gestita sotto la responsabilità del Conseil national des barreaux denominata “réseau privé virtuel des avocats” [rete privata virtuale degli avvocati] (“RPVA”)».

    12.

    L’articolo 9 del suddetto decreto dispone che «[l]a sicurezza della connessione degli avvocati alla RPVA è garantita da un dispositivo di identificazione. Tale dispositivo è basato su un servizio di certificazione che garantisce l’autenticazione della qualità di avvocato persona fisica (…). Il dispositivo comporta una funzione di verifica della validità del certificato elettronico. Quest’ultimo viene rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione elettronica che agisce in nome del Conseil national des barreaux [(Consiglio nazionale forense)], autorità di certificazione».

    III. L’RPVA

    13. 

    A metà degli anni 2000 la Francia ha avviato una dematerializzazione delle procedure giudiziarie.

    14. 

    Tale processo ha portato alla firma di un protocollo di comunicazione elettronica tra le istituzioni giudiziarie e gli avvocati (denominato «ComCi TGI» per le giurisdizioni di primo grado e «ComCi CA» per le giurisdizioni di ultima istanza).

    15. 

    L’oggetto di tale protocollo è, in particolare, quello di migliorare la comunicazione fra i tribunali e gli avvocati grazie allo scambio telematico di dati strutturati. Tecnicamente, si tratta di due reti intranet distinte collegate tramite una piattaforma denominata «e-barreau (e-ordine)». Queste due reti sono, da un lato, l’intranet degli organi giurisdizionali gestita dal ministero della giustizia (il «réseau privé virtuel justice (rete privata virtuale giustizia)») e, dall’altro lato, l’intranet degli avvocati gestito dal Conseil national des barreaux (CNB), l’RPVA.

    16. 

    I dati scambiati tra gli studi legali e la piattaforma di servizi dell’RPVA sono criptati utilizzando un algoritmo tra il dispositivo di accesso VPN [Virtual Private Network (rete privata virtuale)], presente sulla rete locale dello studio prima del dispositivo di connessione Internet dello studio, e il frontale VPN presente all’ingresso della piattaforma di servizi dell’RPVA.

    17. 

    Soltanto i dispositivi di accesso debitamente identificati e autorizzati a connettersi con il servizio RPVA possono comunicare con il frontale VPN all’ingresso della piattaforma dell’RPVA e beneficiare così del servizio e‑barreau. Secondo le spiegazioni fornite dal CNB all’udienza dell’11 gennaio 2017, i dispositivi di accesso sono ormai sostituiti da chiavette USB.

    18. 

    Materialmente, il dispositivo in parola consiste in un certificato elettronico archiviato su un supporto fisico crittografico specifico per ogni avvocato, ossia un dispositivo di memoria con connessione USB. Tale dispositivo è denominato «dispositivo di accesso RPVA» e consente di autenticare gli utenti del servizio e‑barreau.

    19. 

    In pratica, l’identificazione è resa possibile in quanto il certificato elettronico personale dell’avvocato è collegato all’elenco nazionale degli avvocati, il quale viene automaticamente aggiornato per mezzo di una sincronizzazione quotidiana con gli elenchi degli avvocati di tutti gli ordini forensi francesi.

    20. 

    A seguito di tale protocollo, svariate convenzioni sono state successivamente concluse tra il ministero della giustizia e il CNB allo scopo di definire le modalità e le condizioni della comunicazione elettronica tra gli avvocati e le giurisdizioni di primo e secondo grado.

    21. 

    Conformemente all’articolo VI della convenzione del 16 giugno 2010 tra il ministero della giustizia e il CNB, l’iscrizione a «ComCi CA» e a «ComCI TGI» viene effettuata per il tramite dell’ordine cui l’avvocato appartiene. Anche il rilascio del dispositivo di accesso RPVA dipende dal suddetto ordine ( 4 ).

    IV. Fatti del procedimento principale

    22. 

    Il sig. Lahorgue, cittadino francese, è un avvocato iscritto all’ordine forense di Lussemburgo.

    23. 

    Egli ha chiesto all’ordre des avocats du barreau de Lyon di beneficiare di un dispositivo di accesso RPVA. L’ordine non ha accolto la richiesta del sig. Lahorgue perché questi non era iscritto presso il foro di Lione.

    24. 

    A seguito di tale rifiuto, il sig. Lahorgue ha citato in giudizio con procedimento sommario, dinanzi al presidente del Tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione), l’ordre des avocats du barreau de Lyon, il CNB, il conseil des barreaux européens (Consiglio forense europeo, CCBE) e l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (Ordine degli avvocati del foro di Lussemburgo), chiedendo di voler ingiungere all’ordre des avocats du barreau de Lyon di fornirgli, entro un termine di otto giorni e a pena di sanzione pecuniaria, il dispositivo di accesso RPVA in modo da poter esercitare pienamente la professione di avvocato in Francia e alle stesse condizioni di un avvocato francese.

    25. 

    Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla compatibilità con il diritto dell’Unione della decisione di rifiuto opposta dall’ordre des avocats du barreau de Lyon.

    26. 

    In particolare, esso considera che, poiché l’esperimento dei mezzi di impugnazione in ambito penale o sociale non comporta restrizioni per l’avvocato di un altro Stato membro riguardo all’obbligo di ricorrere a un avvocato d’appoggio iscritto presso il foro del luogo del giudice interessato, può apparire non conforme alla libertà di esercizio della prestazione di servizi imporre a un avvocato di un altro Stato membro di ricorrere a un avvocato dell’ordine forense del luogo del giudice interessato al fine di utilizzare la RPVA.

    27. 

    In tale contesto, il presidente del tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) ha ritenuto utile sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale.

    V. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

    28. 

    Con ordinanza resa in procedimento sommario del 15 febbraio 2016, pervenuta alla Corte il 19 febbraio 2016 e completata da ordinanza resa in procedimento sommario integrativo del 14 marzo 2016, registrata presso la Corte il 22 marzo 2016, il presidente del tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) ha pertanto deciso di sottoporre alla Corte la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:

    «Se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) a un avvocato debitamente iscritto presso il foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizio sia contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249/CE per il motivo che costituisce una misura discriminatoria tale da ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui tale avvocato di appoggio non è imposto dalla legge».

    29. 

    Tale domanda contiene un’affermazione che non corrisponde alla situazione del ricorrente nel procedimento principale, poiché essa menziona la situazione di un avvocato «iscritto al foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizio», ipotesi che non ricorre nel caso del sig. Lahorgue.

    30. 

    Inoltre, siffatta formulazione altera la proposta di domanda che lo stesso aveva formulato. Orbene, anche se il giudice del rinvio non è vincolato al riguardo dai suggerimenti delle parti ( 5 ), dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha inteso proporre «la questione pregiudiziale suggerita dal ricorrente» ( 6 ).

    31. 

    Dal momento che tale proposta di domanda non contiene contraddizioni né inesattezze e corrisponde alla situazione di fatto del ricorrente nel procedimento principale, ritengo che occorra accogliere il quesito così come enunciato al paragrafo 1 della domanda di pronuncia pregiudiziale, anziché quello formulato nel dispositivo:

    «Se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) a un avvocato debitamente iscritto all’ordine di uno Stato membro, con la sola motivazione di non essere iscritto all’ordine dell’altro Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizi, sia contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249/CE per il motivo che costituisce una misura discriminatoria tale da ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui [l’]avvocato di appoggio non è imposto per legge».

    32. 

    Hanno presentato osservazioni scritte il CNB, il governo francese nonché la Commissione europea. Inoltre, essi hanno tutti presentato osservazioni orali all’udienza svoltasi l’11 gennaio 2017.

    33. 

    Il sig. Lahorgue e l’ordre des avocats du barreau de Lyon non hanno depositato osservazioni scritte. Essi tuttavia hanno esposto i loro argomenti durante la suddetta udienza.

    VI. Analisi

    A. La giurisprudenza in materia di libera prestazione di servizi degli avvocati

    34.

    Come ricordato nell’introduzione alle presenti conclusioni, la questione della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e dei suoi ostacoli potenziali non è nuova. Prima dell’adozione stessa della direttiva 77/249, la Corte aveva già avuto occasione di confermare, a sei mesi di distanza, l’applicabilità agli avvocati delle disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( 7 ).

    35.

    Non sorprende, quindi, che i principi elaborati in occasione dell’interpretazione di tali disposizioni del trattato siano stati applicati alle prestazioni di servizi tipici della professione di avvocato.

    36.

    L’articolo 56 TFUE impone difatti non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in base alla sua cittadinanza nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora tale restrizione si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli di altri Stati membri, quando sia tale da vietare o rendere più difficili le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi ( 8 ).

    37.

    In altri termini, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro ( 9 ).

    38.

    Tuttavia, la Corte ha confermato che, secondo una giurisprudenza classica in materia, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato erano autorizzati purché soddisfacessero i quattro requisiti seguenti:

    applicarsi in modo non discriminatorio,

    essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale,

    essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, e

    non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo ( 10 ).

    B. L’applicazione dei principi al caso di specie

    1.  Osservazioni preliminari riguardo alla delimitazione della controversia all’ipotesi considerata dal giudice del rinvio e al contesto normativo

    a)  Sulla delimitazione della controversia ai procedimenti in cui la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria

    39.

    Il problema che si pone nel procedimento principale è sapere se l’articolo 4 della direttiva 77/249 osti a che uno Stato membro riservi agli avvocati iscritti presso un ordine del suddetto Stato il rilascio degli strumenti tecnici che consentono la comunicazione elettronica degli atti processuali ai giudici del suddetto Stato membro.

    40.

    Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte, sembra emergere che le norme processuali applicabili ai procedimenti in ambito penale e sociale non richiedano che le parti siano rappresentate da un avvocato né, di conseguenza, il ricorso ad un avvocato di appoggio del foro del giudice adito. Tuttavia, il giudice del rinvio sembra partire dalla premessa secondo cui la circostanza che l’avvocato stabilito in un altro Stato membro non abbia un dispositivo di accesso RPVA lo costringa, in realtà, a ricorrere a tale avvocato.

    41.

    Secondo il governo francese, la questione posta dal giudice del rinvio sarebbe pertinente rispetto a questi ultimi procedimenti e non rispetto a quelli in cui la rappresentanza è obbligatoria. Infatti, in detto ultimo tipo di procedimenti, tanto gli avvocati stabiliti in Francia (e iscritti presso un foro diverso da quello cui appartiene il giudice investito della controversia) quanto gli avvocati stabiliti in un altro Stato membro dovrebbero agire di concerto con un avvocato abilitato all’esercizio della sua attività dinanzi a suddetto giudice. Orbene, soltanto quest’ultimo potrebbe avere necessità di un dispositivo di accesso RPVA.

    42.

    La Commissione, per contro, considera che la risposta alla questione della compatibilità dell’obbligo di iscrizione presso il foro locale per beneficiare dell’RPVA con l’articolo 4 della direttiva 77/249 è indipendente dal tipo di procedimento di cui si tratti (ambito civile, penale o sociale).

    43.

    Poiché il giudice del rinvio ha limitato la sua descrizione del contesto di diritto e di fatto alla sola ipotesi dei procedimenti in cui non è obbligatorio che le parti siano rappresentate da un avvocato, ritengo che non spetti alla Corte considerare, nella sua risposta, una situazione riguardo alla quale essa non è interrogata ( 11 ).

    b)  – Contesto normativo

    44.

    Per essere certa di intendere correttamente la domanda posta dal giudice del rinvio e di fornirgli una risposta utile, la Corte gli ha rivolto una richiesta di chiarimenti il 12 ottobre 2016, chiedendogli di confermare, entro il 21 novembre 2016, che, nelle ipotesi dei procedimenti da esso considerati (ossia, i procedimenti in ambito penale e sociale) il diritto francese autorizzava la comunicazione degli atti processuali per via postale.

    45.

    Dalla risposta del giudice del rinvio del 14 dicembre 2016, pervenuta alla Corte il 23 dello stesso mese, e dalle spiegazioni complementari fornite dal rappresentante del governo francese durante l’udienza dell’11 gennaio 2017 emerge che la comunicazione obbligatoria per via elettronica è, in linea di principio, limitata ai procedimenti di appello introdotti dinanzi agli organi giurisdizionali per i quali la rappresentanza da parte di un avvocato è obbligatoria.

    46.

    Tuttavia, il ricorso alla comunicazione per via elettronica è stato reso possibile – ma non obbligatorio – in tre altre ipotesi in cui la rappresentanza da parte di un avvocato è facoltativa: per alcuni procedimenti dinanzi ai tribunaux de grande instance (tribunali di primo grado) ( 12 ), per i procedimenti dinanzi alle cours d’appel (corti d’appello) in cui la rappresentanza da parte di un avvocato è facoltativa ( 13 ), nonché per i procedimenti dinanzi ai tribunaux de commerce(tribunali commerciali) ( 14 ).

    47.

    In ogni caso, a prescindere dal procedimento in cui la comunicazione elettronica è autorizzata, l’accesso a detta modalità di comunicazione è limitato agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla giurisdizione interessata. Per gli altri avvocati, tra cui gli avvocati stabiliti in un altro Stato membro, le sole comunicazioni autorizzate sono quelle per deposito in cancelleria o tramite posta.

    2.  Sull’esistenza di una restrizione

    48.

    Dal contesto normativo in tal modo precisato risulta che il ricorso alla comunicazione elettronica è autorizzato in taluni procedimenti in cui la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria, vale a dire i procedimenti considerati nella domanda di pronuncia pregiudiziale ( 15 ).

    49.

    Poiché questa possibilità è subordinata all’accesso all’RPVA, non vi sono pressoché dubbi che il rifiuto di rilasciare il dispositivo di accesso RPVA agli avvocati non iscritti presso un ordine forense francese sia idoneo a costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi.

    50.

    Come osservato dal CNB, infatti, tale rifiuto rischia di ostacolare o rendere meno attrattivo l’esercizio della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati non iscritti presso un ordine forense francese, giacché essi semplicemente non possono accedere al servizio di dematerializzazione dei procedimenti, a meno di chiedere sistematicamente l’assistenza di un avvocato iscritto presso un foro francese che possieda un dispositivo di accesso RPVA ( 16 ).

    51.

    Orbene, una normativa tale da rendere meno attrattiva o più difficile la prestazione transfrontaliera dei servizi di avvocato costituisce una restrizione vietata dall’articolo 56 TFUE e dall’articolo 4 della direttiva 77/249 ( 17 ).

    3.  Sull’esistenza di una giustificazione

    52.

    Conformemente alla giurisprudenza costante precedentemente ricordata, una restrizione «può essere giustificat[a] qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idone[a] a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo» ( 18 ).

    a)  Sull’esistenza di motivi imperativi d’interesse generale

    53.

    Il CNB e il governo francese invocano il principio di buona amministrazione della giustizia come motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare il rifiuto di concedere un dispositivo di accesso RPVA agli avvocati non iscritti presso un foro francese. A questa prima giustificazione, il governo francese aggiunge la tutela del destinatario finale dei servizi legali.

    54.

    Sicuramente, «la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giudiziali forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia, e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi (…)» ( 19 ).

    55.

    Orbene, la tutela del singolo, vale a dire del «consumatore finale di servizi legali» e la buona amministrazione della giustizia sono necessariamente legate a esigenze di controllo e di responsabilità del prestatore di servizio ( 20 ).

    56.

    A detto riguardo, non è inutile ricordare che, malgrado le differenze che possono sussistere tra gli Stati membri, esiste nell’ordinamento giuridico dell’Unione una concezione comune dell’avvocato: quella di un soggetto che svolge un’attività di collaborazione con l’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno ( 21 ). Siffatta tutela ha come corrispettivo la disciplina professionale, imposta e controllata nell’interesse generale ( 22 ).

    57.

    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una simile concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri. Essa si ritrova altresì nell’ordinamento giuridico dell’Unione, come risulta dalle disposizioni dell’articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia ( 23 ) e, più precisamente, dal suo quarto comma, ai sensi del quale «[s]olo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

    58.

    È in questa ottica che la Corte stessa richiede agli avvocati di presentare un certificato da cui risulti la loro abilitazione a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE per poter rappresentare una parte nell’ambito di un ricorso diretto ( 24 ), nonché per beneficiare dei privilegi, immunità e agevolazioni riservati dal regolamento di procedura della Corte agli agenti, consulenti e avvocati ( 25 ). Infine, la medesima prova è richiesta per poter utilizzare l’applicazione informatica e-curia che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via telematica ( 26 ).

    59.

    All’impossibilità di ottenere un dispositivo di accesso RPVA per l’avvocato non iscritto ad un ordine francese sono sottese preoccupazioni analoghe: l’obbligo di garantire l’affidabilità dell’identificazione degli avvocati parti della comunicazione elettronica e, in particolare, la riservatezza degli scambi ( 27 ). Difatti, ai sensi, in particolare, dell’articolo 9 del decreto del 7 aprile 2009«[l]a sicurezza della connessione degli avvocati alla RPVA è garantita da un dispositivo di identificazione. Tale dispositivo è basato su un servizio di certificazione che garantisce l’autenticazione della qualità di avvocato persona fisica».

    60.

    In tal senso, il dispositivo di accesso RPVA e le modalità collegate alla sua concessione contribuiscono alla buona amministrazione della giustizia e alla tutela del destinatario finale del servizio legale.

    b)  L’idoneità delle misure controverse a raggiungere l’obiettivo riconosciuto

    61.

    Inoltre, tali strumenti – ossia il dispositivo di accesso RPVA e le modalità collegate alla sua concessione – mi sembrano adatti a garantire i suddetti obiettivi, dal momento è parimenti attribuita agli stessi ordini locali la responsabilità dell’iscrizione degli avvocati all’albo professionale nonché del suo aggiornamento e che l’identificazione dell’avvocato che intende connettersi all’RPVA viene effettuata tramite un certificato elettronico personale collegato all’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato automaticamente per mezzo di una sincronizzazione quotidiana con gli elenchi degli avvocati di tutti i fori francesi.

    62.

    Il sistema fa quindi sì che soltanto gli avvocati che soddisfano i requisiti necessari per essere autorizzati all’esercizio della professione possano collegarsi all’RPVA.

    c)  Sulla proporzionalità delle misure controverse

    63.

    Per contro, invocare l’assenza di un elenco degli avvocati a livello dell’Unione europea per giustificare il rifiuto puro e semplice di concedere un dispositivo di accesso RPVA agli avvocati non iscritti ad un ordine forense francese mi sembra vada oltre quanto necessario per autenticare la qualità di avvocato e, di conseguenza, garantire la tutela dei destinatari dei servizi legali e la buona amministrazione della giustizia nell’ambito dei procedimenti in cui la rappresentanza non è obbligatoria.

    64.

    Per rispondere all’esigenza di proporzionalità, infatti, la misura esaminata non deve andare oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito. In altri termini, l’autorità legislativa deve scegliere tra le diverse opzioni possibili quella che meno incide sul diritto o sulla libertà di cui trattasi.

    65.

    Orbene, se la prova dell’identità e della qualità di avvocato può incontestabilmente essere richiesta come requisito previo per la concessione di un dispositivo di accesso RPVA, la verifica quotidiana di tale qualità appare eccessiva, poiché essa comporta, unicamente per ragioni tecniche, l’impossibilità di utilizzare uno strumento moderno, rapido e sicuro di comunicazione ( 28 ).

    66.

    Il divieto che ne deriva è tanto più sproporzionato in quanto ha come conseguenza che la sola possibilità di comunicare con la cancelleria delle giurisdizioni interessate è tramite posta. Un simile modo di procedere non mi sembra corrisponda ai metodi di lavoro utilizzati in questo inizio del XXI secolo.

    67.

    Inoltre, osservo che, in quest’ultima ipotesi, l’interesse ad assicurare una buona amministrazione della giustizia e a garantire la tutela dei destinatari dei servizi legali sembra meno imperativo, dal momento che la verifica della qualità di avvocato non pare sia imposta in maniera sistematica e costante nel caso in cui venga utilizzata il mezzo postale.

    68.

    In siffatte circostanze, l’equilibrio fra la libera prestazione dei servizi dell’avvocato in un mondo moderno, da un lato, e la tutela dei destinatari dei servizi legali e la buona amministrazione della giustizia, dall’altro, potrebbe essere raggiunto imponendo, per esempio, di rinnovare la prova della qualità di avvocato periodicamente o in occasione di ogni nuovo procedimento.

    69.

    Certo, non si può escludere che se la Francia scegliesse di estendere il ricorso all’avvocato in appoggio ai procedimenti in cui la rappresentanza non è obbligatoria (possibilità offerta dall’articolo 5 della direttiva 77/249), il divieto di utilizzare un dispositivo di accesso RPVA per l’avvocato prestatore di servizio potrebbe essere giustificato ( 29 ).

    70.

    Tuttavia, la rilevanza di un tale modus procedendi, ideato oltre quarant’anni or sono, meriterebbe con molta probabilità di essere essa stessa rivalutata alla luce della moderna pratica del mestiere di avvocato e delle contemporanee esigenze dell’assistito, senza peraltro sacrificare le garanzie necessarie per la tutela di quest’ultimo. Tuttavia, un simile esame andrebbe al di là del compito del giudice e spetta al legislatore, eventualmente, di prendersene carico.

    VII. Conclusione

    71. 

    Il rifiuto di rilasciare un dispositivo di accesso RPVA ad un avvocato debitamente iscritto all’ordine forense di uno Stato membro unicamente sulla base del rilievo che egli non è iscritto all’ordine forense dello Stato membro in cui è operativo l’RPVA costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi.

    72. 

    Vero è che a tale rifiuto è sotteso l’interesse a garantire una buona amministrazione della giustizia e la tutela dell’assistito, destinatario finale del servizio legale, assicurando l’autenticazione della qualità di avvocato. Tuttavia, siffatta misura va oltre quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

    73. 

    Di conseguenza, alla luce delle suddette considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla domanda pregiudiziale proposta dal presidente del tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione, Francia) nel modo seguente:

    «Il rifiuto di rilasciare un dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) ad un avvocato debitamente iscritto al foro di uno Stato membro unicamente sulla base del rilievo che egli non è iscritto al foro dell’altro Stato membro nel quale intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizi, è contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati».


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU 1977, L 78, p. 17.

    ( 3 ) JORF n. 86, dell’11 aprile 2009, pag. 6365.

    ( 4 ) V. pag. 15 delle osservazioni del CNB. Tale convenzione sarebbe stata prorogata due volte prima di essere sostituita da una nuova convenzione stipulata il 24 giugno 2016.

    ( 5 ) V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi (C‑136/12, EU:C:2013:489, punti da 29 a 31).

    ( 6 ) V. pag. 5 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

    ( 7 ) V. sentenze del 21 giugno 1974, Reyners (2/74, EU:C:1974:68), e del 3 dicembre 1974, van Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131).

    ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 56).

    ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 57).

    ( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard (C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 37).

    ( 11 ) Riguardo alla portata di una domanda pregiudiziale e al ruolo della Corte, v., in particolare, sentenza del 16 ottobre 2014, Welmory (C‑605/12, EU:C:2014:2298, punti da 33 a 35).

    ( 12 ) V. decreto del 7 aprile 2009.

    ( 13 ) V. decreto del 5 maggio 2010, relativo alla comunicazione per via elettronica nel procedimento senza rappresentanza obbligatoria dinanzi alle cours d’appel (JORF del 15 maggio 2010, pag. 9041). Per questi procedimenti, sembrerebbe che, dopo l’entrata in vigore della convenzione del 24 giugno 2016 fra il ministero della giustizia e il CNB, il 1o agosto 2016, l’utilizzo della comunicazione elettronica sia divenuto obbligatorio per gli avvocati che dispongono dell’accesso alla RPVA.

    ( 14 ) V. decreto del 21 giugno 2013 relativo alla comunicazione per via elettronica tra avvocati e tra avvocati e giudice nei procedimenti dinanzi ai tribunaux de commerce (JORF del 26 giugno 2013, pag. 10526).

    ( 15 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.

    ( 16 ) V. punto 14 delle osservazioni del CNB.

    ( 17 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, AMOK (C‑289/02, EU:C:2003:669).

    ( 18 ) Sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 61).

    ( 19 ) Sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 64).

    ( 20 ) V., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 1974, van Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131, punto 12); del 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede (C‑3/95, EU:C:1996:487, punto 38), nonché del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 97).

    ( 21 ) V., in tal senso, sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione (155/79, EU:C:1982:157, punto 24); del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 42); del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 23), nonché del 12 giugno 2014, Peftiev (C‑314/13, EU:C:2014:1645, punto 28).

    ( 22 ) V., in tal senso, sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione (155/79, EU:C:1982:157, punto 24); del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 42), nonché del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 24).

    ( 23 ) V., in tal senso, sentenze del 18 mai 1982, AM & S Europe/Commissione (155/79, EU:C:1982:157, punto 24); del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 42), nonché del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 23).

    ( 24 ) Articolo 119, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.

    ( 25 ) Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.

    ( 26 ) V. i documenti che vanno obbligatoriamente allegati alla domanda di creazione di un account di accesso su e-curia all’indirizzo seguente: https://curia.europa.eu/e-Curia/access-request-step1.faces?conversationContext= 2.

    ( 27 ) V. articolo III.A, punto 2), della convenzione del 16 giugno 2010 tra il ministero della giustizia e il CNB.

    ( 28 ) Secondo le spiegazioni del rappresentante del governo francese, simili ostacoli tecnici dovrebbero del resto sparire prossimamente con l’attuazione di un progetto di identificazione degli avvocati europei denominato «Find-A-Lawyer 2», realizzato dal CCBE e dalla Commissione.

    ( 29 ) Fatta salva l’interpretazione data a tale possibilità dalla Corte nella sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania (427/85, EU:C:1988:98).

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