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Document 62016CB0549

    Causa C-549/16: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano — Italia) — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserkron Srl [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 401 — Nozione di «imposta sul volume d’affari» — Locazione di beni immobili strumentali — Assoggettamento all’imposta di registro e all’IVA]

    GU C 424 del 11.12.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 424/15


    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano — Italia) — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserkron Srl

    (Causa C-549/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Nozione di «imposta sul volume d’affari» - Locazione di beni immobili strumentali - Assoggettamento all’imposta di registro e all’IVA])

    (2017/C 424/21)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

    Parti

    Ricorrente: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

    Convenuta: Palais Kaiserkron Srl

    Dispositivo

    L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto.


    (1)  GU C 30 del 30.1.2017.


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