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Document 62015TN0717
Case T-717/15: Action brought on 4 December 2015 — Drugsrus v EMA
Causa T-717/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Drugsrus/EMA
Causa T-717/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Drugsrus/EMA
GU C 38 del 1.2.2016, p. 74–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/74 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Drugsrus/EMA
(Causa T-717/15)
(2016/C 038/100)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Drugsrus Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Howe e S. Ford, barristers, e R. Sanghvi, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica datato 8 ottobre 2015, secondo cui la Drugsrus non è autorizzata all’apposizione del nuovo marchio (rebranding) Eklira Genuair a un prodotto importato come Bretaris Genuair; e |
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condannare l’EMA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
La ricorrente sostiene che l’EMA ha commesso un errore di diritto, per aver affermato che è vietato il rebranding di prodotti medicinali autorizzati tramite procedura centralizzata. Ad avviso della ricorrente, in base alle norme del TFUE sulla libera circolazione dei beni, all’importatore parallelo è consentito il riconfezionamento e/o il rebranding di un prodotto per la distribuzione parallela, purché un riconfezionamento o un rebranding siffatto sia oggettivamente necessario per consentire al prodotto importato di ottenere accesso effettivo al mercato dello Stato membro di importazione.