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Document 62015TN0713

Causa T-713/15: Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Pharm-a-care Laboratories/UAMI — Pharmavite (VITAMELTS)

GU C 38 del 1.2.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/73


Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Pharm-a-care Laboratories/UAMI — Pharmavite (VITAMELTS)

(Causa T-713/15)

(2016/C 038/99)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australia) (rappresentante: I. De Freitas, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pharmavite LLC (California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «VITAMELTS» — Marchio comunitario n. 11 403 581

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 settembre 2015 nel procedimento R 2649/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare integralmente la decisione della divisione di annullamento in modo da respingere la domanda di decadenza n. 8627 C;

condannare l’UAMI e la Pharmavite LLC alle spese sostenute dalla ricorrente relative al presente procedimento.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha violato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la ricorrente abbia agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso;

La decisione della commissione di ricorso si basa in parte su una violazione di una forma sostanziale, nello specifico nel non aver dato alla ricorrente l’opportunità di replicare alle prove presentate dal richiedente la nullità.


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