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Document 62015TN0675

    Causa T-675/15: Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/65


    Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione

    (Causa T-675/15)

    (2016/C 038/88)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, Cina) (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, e N. Niejahr, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224, pag. 10), nella parte in cui istituisce dazi antidumping sulle esportazioni della ricorrente e dispone la riscossione di dazi provvisori istituiti su tali esportazioni; e

    condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (in prosieguo: il «regolamento di base»), laddove essa ha identificato e scelto gli Stati Uniti d’America (in prosieguo: gli «USA») quali paese di riferimento appropriato nel caso di specie. Tale scelta è basata su un’errata interpretazione ed applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento di base, nonché su manifesti errori di valutazione dei fatti. In subordine, la Commissione ha applicato in modo manifestamente errato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, laddove non ha effettuato taluni necessari adeguamenti al valore normale, nonostante la scelta degli USA come paese di riferimento.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, laddove non ha effettuato gli adeguamenti necessari per i costi di trasporto interno di un esportatore americano, come previsto dalla lettera k) di tale disposizione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento di base. L’analisi effettuata dalla Commissione di taluni fattori di pregiudizio e del nesso di causalità è viziata da errori manifesti di valutazione dei fatti e/o non è conforme all’obbligo della Commissione di esaminare i dati con diligenza ed imparzialità.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


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