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Document 62015TN0624

    Causa T-624/15: Ricorso proposto il 6 novembre 2015 — European Food e a./Commissione

    GU C 16 del 18.1.2016, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 16/45


    Ricorso proposto il 6 novembre 2015 — European Food e a./Commissione

    (Causa T-624/15)

    (2016/C 016/54)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: European Food SA (Drăgăneşti, Romania), Starmill Srl (Drăgăneşti, Romania), Multipack Srl (Drăgăneşti, Romania), Scandic Distilleries SA (Bihor, Romania) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, G. Forwood, barrister, e A. Kadri, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU L 232, pag. 43);

    in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui (a) riguarda ciascuna delle ricorrenti, (b) impedisce alla Romania di conformarsi al lodo, (c) ordina alla Romania di recuperare ogni aiuto incompatibile, (d) stabilisce che le ricorrenti sono responsabili in solido di rimborsare l’aiuto percepito da ciascuna delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non ha applicato correttamente l’articolo 351 TFUE e i principi generali del diritto nel caso di specie.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente accertato che la misura in questione conferiva un vantaggio alle ricorrenti, in particolare valutando erroneamente il momento in cui l’asserito aiuto era stato accordato, o, in subordine, dichiarando che il risarcimento dei danni costituiva un vantaggio.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente concluso che la misura in questione era imputabile allo Stato rumeno.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente valutato la compatibilità della presunta misura di aiuto.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente identificato i beneficiari del presunto aiuto, e ha omesso di motivare le sue conclusioni, in particolare quando si trattava di identificare le persone fisiche o giuridiche che costituivano l’asserita impresa beneficiaria.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto e la Commissione ha ecceduto la sua competenza disponendo il recupero del presunto aiuto.

    7.

    Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata dal mancato rispetto delle forme sostanziali, segnatamente il diritto di essere ascoltato, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 659/1999 (1).


    (1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83, pag. 1), come modificato.


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