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Document 62015TN0477
Case T-477/15: Action brought on 20 August 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a. v ECHA
Causa T-477/15: Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./ECHA
Causa T-477/15: Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./ECHA
GU C 363 del 3.11.2015, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/40 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./ECHA
(Causa T-477/15)
(2015/C 363/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: M. Sfyri, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di aggiudicazione della convenuta riguardante la seconda fase della gara di appalto ristretta ECHA/2014/86 comunicata alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2014, con la quale sono state informate che la loro offerta non era stata selezionata e che l’appalto era stato aggiudicato a un altro consorzio; |
— |
condannare la convenuta a risarcire alle ricorrenti il danno derivante dalla perdita della possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, per un importo pari a EUR 5 20 000; e |
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condannare la convenuta a pagare tutte le spese, legali e accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha violato l’obbligo di motivazione nell’ambito della valutazione della loro offerta, omettendo di comunicare i vantaggi relativi dell’offerta selezionata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha commesso vari errori manifesti di valutazione in sede di esame della loro offerta e, in subordine, che ha introdotto criteri nuovi e ignoti nella fase di valutazione delle offerte. |