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Document 62015TN0396

    Causa T-396/15: Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Herm. Sprenger/UAMI — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)

    GU C 302 del 14.9.2015, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 302/67


    Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Herm. Sprenger/UAMI — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)

    (Causa T-396/15)

    (2015/C 302/84)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Germania)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

    Titolare del marchio controverso: la ricorrente

    Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Raffigurazione di una staffa congiunta) — Marchio comunitario n. 1 599 620

    Procedimento dinanzi all’UAMI: procedimento di dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 aprile 2015 nel procedimento R 520/2015-1

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    rigettare la domanda della web2get GmbH & Co. KG di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620;

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

    Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere a), e paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e, i) ed ii), del regolamento n. 207/2009;

    Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

    Violazione dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


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