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Document 62015TN0344

Causa T-344/15: Ricorso proposto il 1° luglio 2015 — Francia/Commissione

GU C 270 del 17.8.2015, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20150731058617092015/C 270/493442015TC27020150817IT01ITINFO_JUDICIAL20150701394021

Causa T-344/15: Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — Francia/Commissione

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C2702015IT3910120150701IT0049391402

Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-344/15)

2015/C 270/49Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e F. Fize, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea GESTDEM 2014/6046 del 21 aprile 2015, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 1 ), che prevede che uno Stato membro possa chiedere a un’istituzione di non divulgare un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la mancata applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.

Terzo motivo, dedotto in via di ulteriore subordine, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001. La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe potuto negare l’accesso ai documenti trasmessi dalle autorità francesi nell’ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE ( 2 ), dal momento che detta procedura costituirebbe un’attività d’indagine ai sensi dell’articolo citato.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

( 2 ) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

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