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Document 62015TN0332

    Causa T-332/15: Ricorso proposto il 16 giugno 2015 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio

    GU C 294 del 7.9.2015, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/76


    Ricorso proposto il 16 giugno 2015 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio

    (Causa T-332/15)

    (2015/C 294/91)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ocean Capital Admnistration GmbH (Amburgo, Germania), First Ocean Admnistration GmbH (Amburgo), First Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Second Ocean Administration GmbH (Amburgo), Second Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Third Ocean Administration GmbH (Amburgo), Third Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Fourth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Fifth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Sixth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Seventh Ocean Administration GmbH (Amburgo), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Eighth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Ninth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Tenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Eleventh Ocean Administration GmbH (Amburgo), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Twelfth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran), Kheibar Co. (Teheran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish, Iran) (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Metcalfe, barrister e M. Taher, solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1), inapplicabili sulla base dell’eccezione di illegittimità;

    annullare la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio (GU L 92, pag. 101), e il regolamento di esecuzione (EU) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 92, pag. 12), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

    Primo motivo, consistente in un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, con cui i ricorrenti chiedono che si dichiari l’inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1).

    Le ricorrenti adducono che i criteri adottati dalla decisione e dal regolamento suddetti, in primo luogo, sono privi di una base giuridica adeguata; in secondo luogo, sono privi di una base fattuale adeguata, giacché il Tribunale, nella sua sentenza Islamic Republic of Iran Shipping Lines/Consiglio (T-489/10, EU:T:2013:453), ha dichiarato che le Islamic Republic of Iran Shipping Lines (in prosieguo: le «IRISL») non avevano violato le misure restrittive imposte dal Consiglio di Sicurezza; in terzo luogo, violano il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo nonché i principi del ne bis in idem e della res judicata; in quarto luogo, danno luogo a una discriminazione nei confronti di entità asseritamente detenute o controllate dalle IRISL in maniera ingiustificata o sproporzionata; in quinto luogo, violano i diritti della difesa dei ricorrenti; in sesto luogo, violano, in maniera ingiustificata o sproporzionata, altri diritti fondamentali dei ricorrenti, compresi i loro diritti di proprietà, alla libertà di impresa e al rispetto della loro reputazione; in settimo luogo, infine, configurano un abuso di potere da parte del Consiglio, essendosi quest’ultimo limitato ad applicare nuovamente le stesse misure restrittive nei confronti dei ricorrenti, eludendo una sentenza vincolante del Tribunale.

    Secondo motivo, consistente in una domanda di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, con cui i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio (GU L 92, pag. 101), e del regolamento di esecuzione (EU) 2015/549, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 92, pag. 12), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.

    I ricorrenti sostengono che la decisione e il regolamento suddetti, in primo luogo, sono privi di una base giuridica adeguata; in secondo luogo, sono viziati da errori manifesti di valutazione; in terzo luogo, sono privi di una base fattuale adeguata; in quarto luogo, violano i diritti della difesa dei ricorrenti nonché il loro diritto a una motivazione; in quinto luogo, violano il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo, il principio del ne bis in idem e il principio generale del legittimo affidamento; in sesto luogo, infine, violano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali dei ricorrenti, in particolare i loro diritti di proprietà e alla libertà di impresa.


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