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Document 62015TN0319
Case T-319/15: Action brought on 23 June 2015 — Deutsche Edelstahlwerke v Commission
Causa T-319/15: Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione
Causa T-319/15: Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione
GU C 302 del 14.9.2015, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/60 |
Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione
(Causa T-319/15)
(2015/C 302/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Altenschmidt)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, in base all’articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 nel procedimento per aiuti di stato SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Germania, sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, C(2014) 8786 final; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La ricorrente ritiene che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisca un aiuto, poiché lo Stato non concede risorse proprie né se ne priva. Inoltre la riduzione della sovrattassa EEG non avviene in modo selettivo. Infine, non falsa la concorrenza né incide sugli scambi nel mercato interno. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Ove, contrariamente all’opinione della ricorrente, dovesse sussistere un aiuto, la ricorrente ritiene che la convenuta in ogni caso non avrebbe dovuto ordinare il rimborso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. E ciò perché la riduzione della sovrattassa EEG non costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto il suo precedente regime, avente il medesimo contenuto negli aspetti sostanziali, già nel 2002 era stato approvato dalla convenuta. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. La ricorrente afferma inoltre che la decisione viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e il principio della tutela dell’affidamento. A tal proposito, la convenuta non avrebbe dovuto valutare i fatti sulla base della propria disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, pubblicata solo il 28 giugno 2014. Al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la disciplina pubblicata nel 2008. Adottando i criteri del 2008, la convenuta non avrebbe potuto che concludere per la compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto. Infine la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell’ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell’ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti. |