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Document 62015TN0231
Case T-231/15: Action brought on 5 May 2015 — Haswani v Council
Causa T-231/15: Ricorso proposto il 5 maggio 2015 — Haswani/Consiglio
Causa T-231/15: Ricorso proposto il 5 maggio 2015 — Haswani/Consiglio
GU C 213 del 29.6.2015, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/40 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2015 — Haswani/Consiglio
(Causa T-231/15)
(2015/C 213/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
di conseguenza, disporre la cancellazione del nome del signor George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati; |
— |
condannare il Consiglio al pagamento di EUR 7 00 000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato; |
— |
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente che lo stesso si riserva di giustificare nel corso del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un’audizione preventiva e del diritto ad un equo processo. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe insufficiente e imprecisa. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un’assenza di prove, in quanto non sussisterebbe un reale e serio fondamento per le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio generale di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla domanda risarcitoria del ricorrente. |