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Document 62015TN0026

    Causa T-26/15 P: Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 nella causa F-2/12, Hristov/Kommission e EMA

    GU C 118 del 13.4.2015, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/32


    Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 nella causa F-2/12, Hristov/Kommission e EMA

    (Causa T-26/15 P)

    (2015/C 118/40)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, N. Nikolova e C. Petrova)

    Controinteressati nel procedimento: Emil Hristov, Agenzia europea per i medicinali (EMA)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per la decisione sugli altri motivi di impugnazione;

    riservare la decisione sulle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il diritto dell’Unione in quanto avrebbe attribuito al principio di buona amministrazione una portata che esso non possiede.

    In subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché prima di emanare la propria sentenza di annullamento non avrebbe esaminato se l’inosservanza del principio di buona amministrazione potesse incidere sul contenuto della decisione impugnata.

    In ulteriore subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe comunque violato il diritto dell’Unione in quanto non avrebbe considerato il contemperamento degli interessi in gioco nel caso di specie, senza limitare gli effetti della propria sentenza.


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