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Document 62015TA0381

    Causa T-381/15: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2017 — IMG/Commissione [«Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Misure rafforzate di audit e monitoraggio e avviso di verifica nell’ambito del sistema di allarme rapido (SAR) — Decisione che sospende la possibilità per la ricorrente di concludere con la Commissione contratti in gestione indiretta tenuto conto dei dubbi relativi alla sua natura di organizzazione internazionale — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Carenza d'interesse ad agire — Irricevibilità parziale — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Ricorso per risarcimento danni»]

    GU C 78 del 13.3.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 78/24


    Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2017 — IMG/Commissione

    (Causa T-381/15) (1)

    ([«Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Misure rafforzate di audit e monitoraggio e avviso di verifica nell’ambito del sistema di allarme rapido (SAR) - Decisione che sospende la possibilità per la ricorrente di concludere con la Commissione contratti in gestione indiretta tenuto conto dei dubbi relativi alla sua natura di organizzazione internazionale - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Carenza d'interesse ad agire - Irricevibilità parziale - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Ricorso per risarcimento danni»])

    (2017/C 078/32)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e S. Bartelt, agenti)

    Oggetto

    Da un lato, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE per l’annullamento della lettera della Commissione in cui quest’ultima ordina di procedere a misure rafforzate di audit e monitoraggio e ad un avviso di verifica e nega alla ricorrente la possibilità di concludere con la Commissione contratti in gestione indiretta e, dall’altro lato, domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’adozione delle misure previste dalla citata lettera.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui la International Management Group (IMG) chiede l’annullamento della sua iscrizione ad un avviso di verifica nel sistema di allarme rapido.

    2)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile o infondato per il resto.

    3)

    La IMG è condannata alle spese.


    (1)  GU C 337 del 12.10.2015


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