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Document 62015FN0065

    Causa F-65/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

    GU C 221 del 6.7.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 221/29


    Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

    (Causa F-65/15)

    (2015/C 221/40)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Oggetto e descrizione della controversia

    Annullamento della decisione del convenuto del 4 giugno 2014 di porre termine al contratto di lavoro della ricorrente, sulla base di una clausola di tale contratto.

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’UAMI, comunicata con lettera del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l’UAMI deve considerarsi risolto decorso il termine di sei mesi dalla cessazione della validità della lista di riserva relativa al concorso EPSO UAMI/AST/02/13;

    condannare l’UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell’UAMI citata al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa;

    per il caso in cui la pronuncia della sentenza o la conclusione definitiva del presente procedimento intervenga dopo la risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente decisa dall’UAMI: condannare l’UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle integralmente i danni materiali subiti, in particolare mediante il pagamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale causato alla ricorrente dall’illegittimo operato dell’UAMI (al netto dell’indennità di disoccupazione percepita);

    in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto, non avvenga nel caso di specie la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l’UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all’illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell’arco della vita qualora il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti;

    condannare l’UAMI alle spese.


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